L’art. 1 della L. 99/2013 introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore.
Per il finanziamento dell’incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni.
Il beneficio, di carattere sperimentale, è volto alla promozione di occupazione stabile di giovani fino a 29, in attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020.
Il beneficio riguarda datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori (non domestici) che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
L’incentivo viene riconosciuto, per un periodo di 18 mesi, nella misura di un terzo della retribuzione mensile lorda complessiva ai fini previdenziali, e in ogni caso entro l’importo massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Il medesimo incentivo può essere riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, entro l’importo massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore anche nel caso di trasformazione di un precedente rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, ma a condizione che alla trasformazione del rapporto corrisponda l’assunzione, come specificato nel corso dell’esame al Senato, entro un mese, di un ulteriore lavoratore (con contratti di lavoro dipendente).
Inoltre, l’art. 1 in esame stabilisce che per essere ammesse all’incentivo, le assunzioni dovranno determinare un incremento netto della base occupazionale e devono essere effettuate a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, e comunque non oltre il 30 giugno 2015 (o il 30 giugno 2014, nel caso di ulteriori finanziamenti regionali).
E’ necessario che, per poter ricevere l’incentivo, l’incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione e che si deve tener conto anche delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti comunque capo allo stesso soggetto.
Inoltre, il comma 8 dell’art. 1 della L. 99/2013 precisa che al nuovo incentivo si applicano le disposizioni in materia di incentivi all’assunzione previste ai commi 12, 13 e 15 dell’art. 4 della L. 28 giugno 2012, n. 92.
L’Inps, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dovrà disciplinare, con propria circolare, le modalità attuative di fruizione degli incentivi e ponga in essere tutte le azioni necessarie per consentire la fruizione dell’incentivo. Gli incentivi sono attribuiti, su domanda, da parte dell’INPS, in base all’ordine cronologico, relativo alla data di assunzione più risalente; nel caso di raggiungimento del limite di risorse (limite concernente la singola regione) non sono prese in considerazione ulteriori domande, con riferimento alla regione interessata. In ogni caso l’INPS provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni periodiche ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze.
L’importo, per finanziare tale incentivo, è complessivamente di 794 milioni di euro per il periodo 2013-2016, di cui 500 milioni di euro per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e 294 milioni di euro per le restanti regioni.
In particolare, tali risorse sono così ripartite:
– 100 milioni di euro per il 2013,150 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 100 milioni per il 2016 in favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
– 48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016 per le restanti regioni, ripartiti tra le stesse Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.
SCHEDA DI SINTESI |
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SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI |
Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che: a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. |
datori di lavoro |
Tutti, con l’esclusione dei datori di lavoro domestico. |
condizioni |
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. |
incentivo |
L’incentivo viene riconosciuto, per un periodo di 18 mesi, nella misura di un terzo della retribuzione mensile lorda complessiva ai fini previdenziali, e in ogni caso entro l’importo massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Il medesimo incentivo può essere riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, entro l’importo massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore anche nel caso di trasformazione di un precedente rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, ma a condizione che alla trasformazione del rapporto corrisponda l’assunzione, come specificato nel corso dell’esame al Senato, entro un mese, di un ulteriore lavoratore (con contratti di lavoro dipendente). |
Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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