Incarichi dirigenziali: il diploma di laurea è presupposto inderogabile per il conferimento

Redazione 27/10/11
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La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia si è pronunciata, con parere n. 504/2011, in merito ad una istanza formulata dal sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, volta a conoscere se a soggetti esterni all’organigramma del Comune, in possesso di particolari e comprovate qualifiche professionali e con maturata esperienza in funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, si potesse conferire incarichi dirigenziali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, pur in mancanza del possesso del diploma di laurea.

A sostegno della possibilità di poter instaurare tali rapporti, il primo cittadino milanese ha rilevato che dal disposto dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 sembrerebbe che i requisiti culturali, professionali e di comprovata esperienza siano tra loro alternativi; di conseguenza, soggetti privi di laurea, ma in possesso di particolari specializzazioni professionali, culturali o scientifiche, potrebbero essere incardinati nei ruoli della dirigenza comunale.

Negativa, invece, la risposta della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, la quale ha affermato che, negli enti locali, la mancanza del diploma di laurea impedisce lo svolgimento della funzione di dirigente a tempo determinato, anche se in presenza dei requisiti di comprovata esperienza professionale.

Infatti, come prevede l’articolo 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il possesso del diploma di laurea è presupposto inderogabile per il conferimento di un incarico dirigenziale negli enti locali, in quanto si tratta di un requisito di base e necessariamente propedeutico per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

La Corte ha, altresì, rilevato che l’art. 110 del Tuel e la disciplina introdotta dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, consentono l’accesso di soggetti particolarmente qualificati alla dirigenza a tempo determinato, prevedendo che i soggetti che possono rientrare in questa categoria debbono possedere alcuni requisiti di specifica preparazione ed esperienza professionale; tuttavia, occorre evidenziare che «le previsioni normative in esame non sono sostitutive del requisito di base del possesso della laurea ma sono aggiuntive, nel senso che purché in possesso del diploma di laurea i soggetti che siano dotati di uno dei requisiti delineati nell’art. 19, comma 6, possono ottenere un incarico dirigenziale temporaneo». (Biancamaria Consales)

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