La pronuncia della Terza Sezione civile (ord. n. 24867/2025) offre un chiarimento utile e, soprattutto, operativo sul rapporto tra incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e giudizio di attendibilità del dichiarante. Lo spunto è un contenzioso da sinistro stradale nel quale i giudici di merito avevano dichiarato incapaci i passeggeri dell’auto dell’attore e avevano, di riflesso, svalutato la loro versione dei fatti. La Cassazione ristabilisce i piani: la capacità a deporre è regola di ammissibilità, l’attendibilità è giudizio di merito sulla credibilità; confonderle altera l’esito della prova. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. Fatto e iter: dal Giudice di pace alla Cassazione
In una collisione avvenuta in rotatoria, il danneggiato invocava la colpa esclusiva dell’altro conducente e chiedeva il risarcimento dei danni. Il Giudice di pace respingeva la domanda senza disporre CTU; in appello, il Tribunale dichiarava incapaci a testimoniare due passeggeri dell’auto attorea (uno peraltro con vincolo di parentela), qualificandoli come soggetti portatori di un interesse idoneo a legittimare la loro partecipazione al giudizio. Nessuna parte, tuttavia, aveva eccepito l’incapacità al momento dell’escussione; la questione era stata rilevata d’ufficio e poi usata per preferire il teste della controparte, ritenuto “imparziale” e sentito nell’immediatezza. La Cassazione, investita del ricorso, censura il duplice passaggio: (i) il rilievo officioso dell’incapacità; (ii) la traduzione automatica dell’asserita incapacità in inattendibilità. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
2. Capacità a testimoniare vs attendibilità: due piani distinti
L’art. 246 c.p.c. sancisce l’incapacità del soggetto che abbia un interesse giuridico (e non meramente di fatto) tale da poter legittimare la sua partecipazione al processo. Questo è un filtro di ammissibilità della prova testimoniale. Diverso è il giudizio di attendibilità, che misura la veridicità della deposizione attraverso canoni oggettivi (precisione, completezza, assenza di contraddizioni interne ed esterne) e soggettivi (qualità personali, rapporti con le parti, eventuale interesse all’esito). La Corte sottolinea che confondere i piani produce un vizio metodologico: la versione “preferita” non può prevalere solo perché quella alternativa è resa da soggetti ritenuti (a torto o a ragione) incapaci; deve prevalere perché più coerente e convincente alla luce degli elementi di causa. La parentela o la vicinanza alla parte non valgono, di per sé, né a radicare l’incapacità ex art. 246, né a squalificare in blocco la credibilità; sono al più indici da ponderare nel giudizio valutativo.
3. Eccezione di incapacità: onere di parte e tempi della nullità relativa
Elemento cardine della decisione è la tempestività dell’eccezione: l’incapacità a testimoniare è eccezione di parte e non è rilevabile d’ufficio. Trattandosi di nullità relativa, la sua deduzione va proposta immediatamente dopo l’assunzione della prova (o comunque senza indugio nella stessa fase), pena la sanatoria. In mancanza di eccezione tempestiva, la deposizione resta utilizzabile e deve essere valutata nel merito quanto ad attendibilità. Il rilievo officioso posto dal Tribunale – e la conseguente svalutazione delle dichiarazioni – violano dunque il riparto degli oneri processuali e le garanzie del contraddittorio. Ne discende, in concreto, l’obbligo per i difensori di presidiare l’assunzione della prova testimoniale: se si ravvisa un interesse giuridico del dichiarante tale da far scattare l’art. 246, l’eccezione va verbalizzata subito, con puntuale indicazione del presupposto.
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4. Ricadute pratiche: gestione dei testi “interessati” e terzi trasportati
Sul piano operativo, la pronuncia fornisce tre coordinate. Primo, i terzi trasportati non sono “sempre” incapaci: occorre verificare se abbiano un interesse giuridico concreto e attuale alla lite, distinto dal semplice coinvolgimento nel fatto o dal naturale desiderio di un esito favorevole (che è mero interesse di fatto). Secondo, anche quando il teste abbia legami con una parte, il giudice non può trarne un’automatica inattendibilità: deve valutare il contenuto della deposizione con i tradizionali criteri di riscontro interno ed esterno, compararla con gli altri mezzi di prova (documenti, rilievi, eventuali sommarie informazioni, dichiarazioni rese in immediato), e solo all’esito motivare la preferenza per una delle versioni. Terzo, la difesa che intenda escludere la testimonianza per incapacità deve attivarsi tempestivamente: la mancata eccezione consolida l’utilizzabilità della deposizione e sposta il baricentro sulla credibilità, che può essere scalfita solo con un lavoro analitico su precisione, coerenza e concordanza con il resto del compendio istruttorio.
In sintesi: la Cassazione ribadisce un principio semplice ma spesso trascurato nel contenzioso da circolazione: ammissibilità (art. 246 c.p.c.) e attendibilità sono passaggi diversi. La prima si fa valere a istanza di parte e subito; la seconda è un giudizio comparativo e motivato sul valore persuasivo della prova, dal quale non possono essere espunti, senza analisi, i contributi dei testimoni “vicini” alla parte, ivi compresi i terzi trasportati.
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