Inammissibile l’ATP sulla ripetizione dell’indebito dovuto a clausole sull’anatocismo, CMS e sull’usura bancaria.

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Tesi in netto contrasto con l’opinione maggioritaria della giurisprudenza. L’accertamento della loro nullità e la relativa azione risarcitoria, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, rientra nell’ambito della ripetizione dell’indebito: l’ATP è inammissibile ogni volta che l’esistenza dell’obbligazione risarcitoria (an e quantum) sia dubbia, le questioni da risolvere siano particolarmente complesse e/o l’accertamento dei fatti esuli dall’ambito di indagini di natura tecnica. È quanto ribadito dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino sez. VI (civile e fallimentare) in data 08 ottobre 2014. S’inserisce in un nuovo filone giurisprudenziale.

Il caso. Classica controversia con la banca: i ricorrenti chiedevano un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis cpc per quantificare il loro credito nei confronti dell’istituto ed ottenere un risarcimento per la nullità delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, sulle non dovute commissioni di massimo scoperto (CMS) e sull’imposizione di tassi usurari, come risultanti dall’estratto conto. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per i suddetti motivi e per l’atteggiamento contrario alla conciliazione assunto dalla finanziaria. Per meglio comprendere questo problema sono, però, necessarie alcune riflessioni.

L’ATP come alternativa alla conciliazione obbligatoria? È opinione comune della giurisprudenza recente e costante che questo istituto, vista la sua natura e valenza conciliativa e deflattiva del contenzioso, rispetti l’onere del tentativo senza precludere la proposizione delle mediazione obbligatoria, che deve essere espletata per le questioni sottese alla fattispecie. Può anche essere acquisito a verbale come prova per l’instaurando giudizio di merito (Trib. Cremona ord. del 14/05/14 sulla verifica dell’esistenza di un credito e Milano ord. del 24/4/12 sempre sull’esegesi di un contratto quadro stipulato tra una ditta e la banca con nota di G. Milizia, L’ATP conciliativo non preclude l’azione e non esclude la mediazione obbligatoria, di cui non è un’alternativa). Si noti, poi, come queste pronunce, al contrario del nostro caso, ammettano l’ATP ex art. 696 bis cpc, anzi la maggior parte lo considera un’alternativa alla mediazione obbligatoria, che, come detto, però, non è preclusa dal suo esperimento.

Natura della lite. Secondo il G.O. la vertenza non rientra nella casistica dei crediti derivanti da mancata od inesatta esecuzione delle obbligazioni o da fatto illecito, bensì è sussumibile sotto quella della ripetizione dell’indebito, poichè la S.C. ha così qualificato l’errato o l’inesatto conteggio dell’anatocismo, delle CMS e dell’usura bancaria, perciò l’ATP è inammissibile anche per le ragioni esplicate in epigrafe. La sopra citata giurisprudenza è di opinione diametralmente opposta.

Contrasto giurisprudenziale. Ho reperito solo un altro precedente (Trib. Milano sez. VI ord. del 14/11/13 circa l’anatocismo su un conto corrente e su un muto ipotecario) analogo a questo: ha escluso l’ATP, perché l’accertamento <<delle pretese restitutorie e della non debenza>> delle presunte somme illegittimamente versate presupponeva <<preliminari ed assorbenti valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali>>, sì che sarebbe stata una mera ed illecita anticipazione del giudizio di merito. In generale, come sopra accennato, la giurisprudenza sinora maggioritaria lo ha sempre ammesso anche nei casi di ripetizioni dell’indebito, soprattutto quando l’accertamento del diritto di credito e quindi la pretesa restituzione di somme si fondava su prestazioni eseguite in forza di titoli risultati, poi, nulli o dichiarati invalidi (Trib. Napoli ord. del 03/06/13).

Dott.ssa Milizia Giulia

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