In virtù di quanto prevede l’articolo 38 del codice dei contratti relativamente alla dimostrazione dei requisiti di ordine morale, è sufficiente una dichiarazione di possesso relativamente al direttore tecnico o è necessario estendere tale obbligo anche

Lazzini Sonia 04/09/08
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La norma contenuta nelL’art.38 del D.Lgs. n.163 del 2006 prevede espressamente l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla gara solo con riferimento al direttore tecnico, rappresentando tale figura l’organo di vertice responsabile tecnico-organizzativo dell’impresa._In base all’art.26 del D.P.R. n.34 del 2000 la qualificazione conseguita ai sensi dell’art.18, comma quattordicesimo del predetto D.P.R. è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita; la stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente con soggetto avente analoga idoneità._A tale ruolo non può in alcun modo essere assimilabile la funzione di responsabile tecnico, che implica unicamente l’assolvimento di incombenze che non attengono all’organizzazione complessiva dell’impresa, ma hanno carattere prettamente tecnico e specificamente di abilitazione all’esercizio dell’attività impiantistica, di rilievo quindi afferente ad un unico aspetto dell’attività dell’impresa; ne discende pertanto che dalla disposizione in esame non può ricavarsi, mediante interpretazione estensiva, un onere probatorio che ricomprenda anche la figura del responsabile tecnico
 
merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2071 del 9 luglio 2008 emessa dal Tar Puglia,Lecce
 
< L’Autorità pubblica ha al riguardo fatto presente che gli oneri di produzione documentale imposti dalla legge con riferimento al direttore tecnico non possono essere estesi anche al responsabile tecnico, il quale riveste un ruolo più limitato, prettamente tecnico e di rilievo interno, nell’ambito dell’impresa; che il bando di gara ben potrebbe prevedere i suddetti oneri anche con riguardo a tale ultima figura, ma che, nel caso di specie, ciò non è avvenuto; che la Ditta aggiudicataria ha espressamente dichiarato in sede di gara di voler subappaltare i lavori di cui alla Legge n.46 del 1990; che la mancata comunicazione dell’esito della gara, in assenza di sanzioni legislativamente previste, si sostanzia in una mera irregolarità, idonea, se del caso, a differire il decorso dei termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione.
 
Nella camera di consiglio del 12 marzo 2008, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.21, comma 10 e 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034 del 1971, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
In primo luogo va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto all’impugnativa del preavviso di diniego del 4 gennaio 2008, per difetto di legittimazione e di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva.
 
Nel merito e in relazione alla restante parte il gravame va rigettato per infondatezza.
 
Invero la norma contenuta nel menzionato art.38 del D.Lgs. n.163 del 2006 prevede espressamente l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla gara solo con riferimento al direttore tecnico, rappresentando tale figura l’organo di vertice responsabile tecnico-organizzativo dell’impresa.
 
In base all’art.26 del D.P.R. n.34 del 2000 la qualificazione conseguita ai sensi dell’art.18, comma quattordicesimo del predetto D.P.R. è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita; la stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente con soggetto avente analoga idoneità.
 
A tale ruolo non può in alcun modo essere assimilabile la funzione di responsabile tecnico, che implica unicamente l’assolvimento di incombenze che non attengono all’organizzazione complessiva dell’impresa, ma hanno carattere prettamente tecnico e specificamente di abilitazione all’esercizio dell’attività impiantistica, di rilievo quindi afferente ad un unico aspetto dell’attività dell’impresa; ne discende pertanto che dalla disposizione in esame non può ricavarsi, mediante interpretazione estensiva, un onere probatorio che ricomprenda anche la figura del responsabile tecnico.
 
Né la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di comunicare l’aggiudicazione può comportare l’annullamento della stessa, in assenza di una espressa previsione di legge in tal senso, determinando, se del caso, il differimento del decorso dei termini per l’impugnazione dell’esito della gara.
 
In considerazione dei fatti di causa sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.     >
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
TERZA SEZIONE
 
Registro Sentenze: 2071/2008
 
                                                                         Registro ********:            243/2008
 
 
nelle persone dei Signori:
 
*****************                Presidente
*****************              Primo Ref.
**************                          Ref., relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella Camera di Consiglio  del 12 marzo 2008
 
Visto il ricorso 243/2008  proposto da:
ALFA S.R.L.
contro
 
COMUNE DI TAURISANO
R.
 
e
 
DITTA GEOM. ************
 
 
per l’annullamento,
previa sospensiva, dell’atto in data 15 novembre 2007, di aggiudicazione provvisoria di appalto pubblico di lavori alla Ditta Geom. ************, del provvedimento n.183 del 20 novembre 2007, di aggiudicazione definitiva della predetta gara, del preavviso di diniego di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione suindicata n.166 del 4 gennaio 2008 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMUNE DI TAURISANO
DITTA GEOM. ************
 
Viste le memorie depositate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore Ref. ************** e uditi, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. *********, per la parte controinteressata l’Avv. ***** e per l’Amministrazione resistente l’Avv. ********;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determinazione in data 15 novembre 2007 il Comune di Taurisano disponeva l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto pubblico di lavori, di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’immobile ex casa di infanzia da destinare a centro semiresidenziale per minori, previa procedura di gara aperta, con metodo del prezzo più basso e importo base sotto soglia comunitaria, mediante sorteggio di una tra le due migliori offerte, alla Ditta Geom. ************.
Con successivo atto in data 20 novembre 2007 l’Amministrazione approvava il suindicato verbale e aggiudicava in via definitiva l’appalto alla predetta Ditta.
Il Soggetto pubblico inoltre, con nota del 4 gennaio 2008, emetteva preavviso di rigetto dell’istanza della ALFA s.r.l. volta a sollecitare l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in argomento, riaffermando la correttezza del proprio operato.
La predetta ******à impugnava pertanto i suindicati atti, censurandoli per violazione di legge ed in particolare degli artt.38, comma 1, lett.b) e c) e 79, comma 5 del D.Lgs. n.163 del 2006, dell’art.2, comma 2 della Legge n.46 del 1990, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.3, lett.a), b), c) e d) e della parte II, alinea 2, 7 e 8 del disciplinare di gara nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta dell’azione amministrativa, del difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che la Ditta aggiudicataria ha omesso di presentare per il proprio responsabile tecnico l’attestazione concernente il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; che non risultano convincenti le ragioni poste alla base del suindicato preavviso di diniego; che l’Amministrazione non ha comunicato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Si costituiva in giudizio la Ditta Geom. BETA controinteressata, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
L’impresa aggiudicataria ha in proposito sostenuto di aver assolto agli obblighi di produzione documentale che la legge, ed il bando di gara, prevedono con riferimento al direttore tecnico e non anche al responsabile tecnico; che del resto le due figure non sono equiparabili, rappresentando la prima l’organo di vertice tecnico-organizzativo dell’impresa (cfr. art.26 del D.P.R. n.34 del 2000), mentre la seconda il soggetto abilitato all’attività impiantistica (cfr. art.2 della Legge n.46 del 1990); che inoltre, in sede di presentazione dell’offerta è stata manifestata la volontà di subappaltare le opere scorporabili appartenenti alla categoria og11 ed os4, oltre al 30% di quelle appartenenti alla categoria prevalente (og1).
La ricorrente depositava memorie di replica con cui ribadiva i propri assunti.
Del pari si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale, concludendo per il rigetto del gravame.
L’Autorità pubblica ha al riguardo fatto presente che gli oneri di produzione documentale imposti dalla legge con riferimento al direttore tecnico non possono essere estesi anche al responsabile tecnico, il quale riveste un ruolo più limitato, prettamente tecnico e di rilievo interno, nell’ambito dell’impresa; che il bando di gara ben potrebbe prevedere i suddetti oneri anche con riguardo a tale ultima figura, ma che, nel caso di specie, ciò non è avvenuto; che la Ditta aggiudicataria ha espressamente dichiarato in sede di gara di voler subappaltare i lavori di cui alla Legge n.46 del 1990; che la mancata comunicazione dell’esito della gara, in assenza di sanzioni legislativamente previste, si sostanzia in una mera irregolarità, idonea, se del caso, a differire il decorso dei termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione.
Nella camera di consiglio del 12 marzo 2008, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.21, comma 10 e 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034 del 1971, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
In primo luogo va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto all’impugnativa del preavviso di diniego del 4 gennaio 2008, per difetto di legittimazione e di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva.
Nel merito e in relazione alla restante parte il gravame va rigettato per infondatezza.
Invero la norma contenuta nel menzionato art.38 del D.Lgs. n.163 del 2006 prevede espressamente l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla gara solo con riferimento al direttore tecnico, rappresentando tale figura l’organo di vertice responsabile tecnico-organizzativo dell’impresa.
In base all’art.26 del D.P.R. n.34 del 2000 la qualificazione conseguita ai sensi dell’art.18, comma quattordicesimo del predetto D.P.R. è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita; la stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente con soggetto avente analoga idoneità.
A tale ruolo non può in alcun modo essere assimilabile la funzione di responsabile tecnico, che implica unicamente l’assolvimento di incombenze che non attengono all’organizzazione complessiva dell’impresa, ma hanno carattere prettamente tecnico e specificamente di abilitazione all’esercizio dell’attività impiantistica, di rilievo quindi afferente ad un unico aspetto dell’attività dell’impresa; ne discende pertanto che dalla disposizione in esame non può ricavarsi, mediante interpretazione estensiva, un onere probatorio che ricomprenda anche la figura del responsabile tecnico.
Né la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di comunicare l’aggiudicazione può comportare l’annullamento della stessa, in assenza di una espressa previsione di legge in tal senso, determinando, se del caso, il differimento del decorso dei termini per l’impugnazione dell’esito della gara.
In considerazione dei fatti di causa sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.    
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n.243/2008 indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2008.
 
***************** – Presidente
****** LOMAZZI – Estensore

Lazzini Sonia

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