In tema di ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale e di conseguente rinuncia al gravame nel < dichiarare di non avere più interesse a coltivare l’azione giudiziaria così intrapresa visto che «

Lazzini Sonia 04/09/08
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Il Collegio rileva che la presentazione di un atto di rinuncia, sebbene irrituale perché non reso nelle puntuali forme previste dall’art. 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (come si rivela appunto nel caso di specie, non essendo stata la rinuncia notificata alle controparti), costituisce comunque manifestazione del venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, sì che il ricorso ed i motivi aggiunti all’esame possono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 7000 del 4 luglio 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
< È, infatti, jus receptum che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e quindi può rinunciare al ricorso o comunque dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione; in questo secondo caso il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (valutazione che solo il ricorrente è legittimato a compiere, sulla base di personali considerazioni che il giudice non ha il potere di sindacare), non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza sopravvenuta di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832).>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 7000 del 4 luglio 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
n. 7000/08 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:
Dott. ***********                              Presidente
Dott. *****************************
Dott. **************                            Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4281 del 2006 proposto da
ALFA S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’******************* presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via C. ******** n. 96 A
 
CONTRO
 
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo ed in virtù di delibera di G.R. n. 347 del 28.8.2006, dall’******************** dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
 
E
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11
 
per l’annullamento
 
1)      della nota prot. n. 0405627 del 9.5.2006, a firma del Coordinatore Generale dell’Area Trasporti e Viabilità, Porti, Aeroporti e *****************, di diniego del richiesto riconoscimento di compensi revisionali;
2)      ove necessario, per quanto di ragione, della nota 0269538 del 23.3.2006 di nomina del responsabile del procedimento.
 
e, con motivi aggiunti:
 
3)      della nota prot. n. 0147066 del 15.2.2007, a firma del Coordinatore Generale dell’Area Trasporti e Viabilità, Porti, Aeroporti e *****************, con la quale viene restituita alla ALFA S.r.l. la fattura n. 304 dell’1.9.2006, emessa dalla ricorrente per il pagamento della revisione dei corrispettivi ex art. 6 della legge n. 537 del 1993;
 
e, con secondi motivi aggiunti:
 
4)      delle note prot. n. 0294920 del 29.3.2007e n. 0313076 del 4.4.2007, a firma del Coordinatore Generale dell’Area Trasporti e Viabilità, Porti, Aeroporti e *****************, con le quali vengono restituite alla ALFA S.r.l., rispettivamente, la fattura n. 304 dell’1.9.2006 e la fattura n. 32 dell’1.2.2007, emesse dalla stessa per il pagamento della revisione dei corrispettivi ex art. 6 della legge n. 537 del 1993.
 
 
Visti il ricorso principale e quello per motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza del 5 giugno 2008, il Giudice dott. **************;
Uditi gli Avvocati delle parti come da relativo verbale.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La ricorrente, già affidataria in house fino al 31.12.2001 del servizio pubblico ferroviario di trasporto persone e, successivamente, affidataria del medesimo servizio mediante apposito contratto ponte stipulato il 30.9.2002, con durata dal 1.1.2002 al 31.12.2003, impugna la nota con la quale la Regione Campania ha respinto la sua istanza di riconoscimento del diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 6 l. 24.12.1993,n. 537 e s.m.i., ritenendo tale norma non applicabile al caso di specie, regolato, invece, dalla speciale normativa di settore costituita dal d.lgs. n. 422/1997 e s.m.i. e dalla l.r.c. 28.3.2002, n. 3 e s.m.i.
A sostegno del gravame la ALFA S.r.l. deduce:
1) e 2), sotto vari profili, violazione dell’art. 6 l. 24.12.1993, n. 537, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irrazionalità;
3) e 4), sotto vari profili, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 19.11.1997, n. 422 e dell’art. 3 l.r.c. 28.3.2002, n. 3, eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità dei presupposti;
5) violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti, la ALFA S.r.l. ha poi impugnato, per illegittimità derivata, i provvedimenti coi quali la Regione Campania le aveva restituito, motivando in modo analogo al provvedimento gravato col ricorso principale, alcune fatture emesse per il pagamento della revisione dei corrispettivi ex art. 6 l. 537/1993.
Si sono difese la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e la Regione Campania, deducendo il difetto di giurisdizione del g.a., l’inammissibilità del ricorso per difetto di alterità tra soggetto affidante ed affidatario, l’improponibilità dello stesso per omesso esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 30 del contratto di servizio, nonché l’infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 la causa è stata introitata per la decisione.
 
DIRITTO
 
Con atto sottoscritto sia dal legale rappresentante della ricorrente che dal procuratore costituito della stessa e depositato in Segreteria il 4 giugno 2008, la ALFA S.r.l. ha rinunciato al gravame, dichiarando di non avere più interesse a coltivare l’azione giudiziaria così intrapresa visto che «la Regione si appresta a riconoscere il diritto al compenso revisionale oggetto del presente giudizio».
 Il Collegio rileva che la presentazione di un atto di rinuncia, sebbene irrituale perché non reso nelle puntuali forme previste dall’art. 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (come si rivela appunto nel caso di specie, non essendo stata la rinuncia notificata alle controparti), costituisce comunque manifestazione del venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, sì che il ricorso ed i motivi aggiunti all’esame possono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, V, 21 giugno 2007, n. 3332).
È, infatti, jus receptum che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e quindi può rinunciare al ricorso o comunque dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione; in questo secondo caso il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (valutazione che solo il ricorrente è legittimato a compiere, sulla base di personali considerazioni che il giudice non ha il potere di sindacare), non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza sopravvenuta di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Ritiene infine il Collegio che la complessità della materia esaminata e l’esistenza di differenti orientamenti del giudice di appello sul merito della questione costituiscano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli,sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti sopra indicati (R.G. n. 4281/2006), li dichiara improcedibili.
 
Le spese del giudizio sono compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così è deciso nella Camera di consiglio del 5 giugno 2008.
 
Dott. ***********                Presidente
Dott. **************               Giudice estensore

Lazzini Sonia

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