In tema di responsabilità per “buche”

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Breve commento a Cassazione civile 31239/2018

Ancora una buca. E ancora una caduta. Ma quando questa può essere imputata all’ENTE proprietario della strada? E quando invece vi è distrazione del pedone che esonera (in tutto o in parte) il proprietario da responsabilità. Ecco la vicenda all’esame dei Giudizi di legittimità.

Il fatto

TIZIA deduce che a causa del manto stradale sconnesso, dell’avvallamento del suolo e della scarsa illuminazione, mentre percorreva a piedi il centro di una città, cadeva, riportando danni alla salute sia in forma permanente che temporanea di cui era chiamato a rispondere il Comune di X. Questi negava ogni addebito stante la non controllabilità del suolo urbano in ragione della sua estensione, e chiamava in causa X che aveva assunto con contratto di appalto il controllo e la gestione del suolo pubblico, la quale chiamava, a sua volta, in causa la propria compagnia assicuratrice X.

Il Tribunale di X rigettava la domanda attorea ritenendo che il fatto lesivo si fosse verificato per il comportamento distratto e incauto della vittima. La decisione veniva impugnata lamentando la vittima che a carico dell’ENTE si dovesse configurare una responsabilità da “cose in custodia”.

La responsabilità del custode ex art 2051 c.c.

La Corte dichiarava inammissibile il motivo di gravame fondato sulla violazione dell’art. 2051 c.c., ritenendo che, avendo TIZIA proposto inequivocabilmente una domanda fondata sull’art. 2043 c.c., si trattasse di una domanda nuova; nel merito confermava la decisione di prime cure, ritenendo provato che la buca di cui aveva parlato la vittima era un avvallamento della pavimentazione, che l’illuminazione proveniente dalle vetrine dei negozi la rendeva visibile e che l’appellante che, poco prima aveva già attraversato la Piazza, teatro dell’incidente, avrebbe potuto e dovuto, con l’uso di maggiore diligenza avvedersi della irregolarità della pavimentazione tipica. Aggiungeva, per mera completezza, che anche sotto il profilo dell’art. 2051 c.c. la domanda sarebbe stata rigettata sussistendo la prova del fortuito. TIZIA, insoddisfatta, si rivolgeva alla Suprema Corte di Cassazione che respingeva il ricorso.

Per quanto qui interessa, i Giudici di legittimità questo affermavano: ”risulta che la Corte territoriale abbia preso in esame la pavimentazione della piazza e la sua irregolarità – su cui verteva la dichiarazione della teste X che aveva riferito della presenza di un paio di sampietrini basculanti – attribuendogli, nondimeno, un contenuto probatorio opposto rispetto a quello invocato dalla ricorrente. Il fatto che la piazza fosse pavimentata con sampietrini alquanto sconnessi era emerso, infatti, già dalla testimonianza di X; tuttavia, il tipo di pavimentazione e la sua irregolarità non erano stati considerati tali da indurre a ritenere ricorrente una situazione di pericolo occulto, perché: a) la buca era un avvallamento della pavimentazione, come riscontrato tramite le dichiarazioni rese e i rilievi fotografici; b) la piazza era illuminata attraverso le vetrine dei negozi; c) la vittima aveva già effettuato l’attraversamento della piazza e quindi era consapevole che la pavimentazione era fatta con i sampietrini. In aggiunta, si osserva che non risulta dedotto che la causa della caduta della ricorrente fosse imputabile alla presenza di sampietrini malfermi; il che rende sprovvista di decisività la testimonianza della X” (Cassazione civile 31239/2018).

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