In tema di illegittimità della sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare UMTS in un comune, nonché ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare, l’art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G. vigente,

Lazzini Sonia 11/09/08
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Circa i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001, la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi più volte, statuendo, in sintesi, i seguenti principi:_i “criteri di localizzazione” degli impianti non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione”, così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15.10/7.11.2003 n.331 – che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lett. a) della L.R. Lombardia 6.3.2002 n.4, relativo al divieto di installazione di impianti di tlc sotto il limite dei 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici etc…e strutture similari, con relative pertinenze – e sentenza 7.10.2003 n 307 che, con riferimento specifico alla L.R. Puglia 8.3.2002, n.5, ha stabilito, in particolare, che non è costituzionalmente illegittimo l’art.10, comma 1, della L.R. Puglia che vieta l’installazione di impianti di tlc su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido” e che, viceversa è costituzionalmente illegittimo l’art.10, comma 2, della stessa legge regionale, che estende il divieto di localizzazione degli impianti, tra l’altro, alle fasce di rispetto perimetrale secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili “protetti”, di cui al comma 1, ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido);_- non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti – atteso il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi – in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con ********, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute_- la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di “rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul territorio, in particolare per i casi di telefonia UMTS (c.d. “cellulare”);_ – deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall’insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.
 
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 3594 del 21 luglio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
 
I motivi del ricorso si basano sulle seguenti lagnanze
 
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva, con cinque motivi di illegittimità, censure di: violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 87, comma 9, D. Lgs. 1.8.2003 n. 259, nonché dei principi vigenti in materia di esercizio di autotutela; violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241; carenza di motivazione; violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 86, comma 3, e 90 del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; illegittimità in via derivata; incompetenza; violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5, 8, commi 1 e 6 e 16 della L. 22.2.2001 n. 36; dell’art. 13 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; degli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza motivazionale; illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa; illegittimità derivata..
 
 
Nel corso del giudizio di primo grado
 
Nella medesima sentenza si evidenziava, inoltre, che dalla istruttoria svolta era emerso che le previsioni di localizzazione circa gli impianti di telefonia contenute nel citato art. 36 non tenevano dietro “all’espletamento di compiuti accertamenti tecnici, ma rispondevano a generici criteri precauzionali di difesa della salute dei cittadini”; che in precedenza il medesimo Tribunale aveva escluso che alle amministrazioni locali sia stato affidato il compito di minimizzare, con scelte non sorrette da adeguata motivazione e istruttoria, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e di interferire con le scelte dello Stato in materia di valori-soglia, scelte affidate allo Stato (art. 4 della legge 36/2001), con la salvezza, tuttavia, delle scelte dei comuni (art. 8, comma 6, della citata legge) qualora non alterino l’equilibrio raggiunto a livello di regolazione statale, incidendo immotivatamente sui valori-soglia fissati in via precauzionale e, comunque, rendendo difficile o impossibile la realizzazione della rete di comunicazione; che, pertanto, considerato anche l’orientamento giurisprudenziale della Sezione, precedentemente manifestato e al quale veniva fatto rinvio anche ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L. n.1034/1971, il gravame proposto doveva essere accolto, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati, stante l’illegittimità della previsione regolamentare che stabiliva il criterio distanziale sopra menzionato.
 
Ecco i motivi del ricorso del Comune soccombente in primo grado
 
 
Avverso tale decisione è stato interposto l’odierno appello, affidato dal comune di Trepuzzi ai seguenti motivi di diritto:
 
A) errata motivazione; violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 4, 5 e 8, comma 6, della legge n.36/2001; erronea interpretazione dell’art.36 delle NN.TT.AA del PUG; erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fattii; e ciò in quanto, nella sostanza, sarebbe corretto il criterio considerato nel caso in esame della distanza di 500 metri da case di cura e ricovero, asili nido e scuole, potendo i comuni nella materia de qua “fissare criteri distanziali, purché concreti, omogenei e specifici da detti edifici”;
 
B) erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; erronea interpretazione dell’art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G.; giacché sarebbe erronea la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che all’esito della disposta istruttoria era emerso che “le previsioni localizzative in materia di impianti di telefonia contenute nel citato art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G. non tengono dietro all’espletamento di compiuti accertamenti tecnici ma rispondono a generici criteri precauzionali di difesa della salute dei cittadini”, in quanto, sulla base della documentazione depositata, i tecnici comunali avrebbero verificato che la previsione di rispettare una fascia di 500 intorno a determinati obiettivi sensibili non era di ostacolo alla funzionalità della rete di telefonia, atteso che l’area libera presente intorno a tutti gli obiettivi sensibili indicati, consentiva un posizionamento di stazioni base di telefonia mobile idoneo a garantire una efficiente funzionalità del sistema di rete
 
Ecco il parere dei Giudici di Palazzo Spada sul primo motivo di appello
 
< la scelta operata nella specie dal Comune appellante non sfugge alle doglianze di violazione degli artt. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003 e 8, commi 1 e 6, della legge n. 36/2001 dedotte nel ricorso di primo grado, né si configura conforme a criteri di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità delle misure stabilite negli atti impugnati.
Ed invero, da una parte, la potestà attribuita al Comune dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici” deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio dei cennati interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche) ma non può introdurre, come avvenuto nel caso di specie, un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.>
 
Ma vi è di più
 
<Dall’altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l’art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato.
 
In conclusione, dalla giurisprudenza sopra richiamata emerge con chiarezza che il criterio della distanza, ritenuto dal comune appellante come ispiratore di tutte le disposizioni poste in essere negli ultimi anni in tema di tutela dalla esposizione ai campi elettromagnetici generato da impianti di trasmissioni per elettrocomunicazioni, tra cui quello di cui all’art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G., non è conforme alla disciplina di cui alla L. n.36/2001, che, come accennato, ha scelto un criterio diverso, ossia quello basato esclusivamente su limiti di immissione delle radiazioni nei luoghi particolarmente protetti.>
 
Riguardo al secondo motivo di appello:
 
< Ed invero, nella relazione tecnica comunale, depositata il 21.6.2006 a seguito della cennata istruttoria, viene dichiarato soltanto (dopo il richiamo alla L.R. n.5/2002) che nel caso in esame era stata data attuazione alle disposizioni che vietavano l’installazione di impianti di tlc su case di cura e di riposo, scuole e asili nido e nelle fasce di rispetto da tali edifici e affermato che, poiché il regolamento regionale non aveva definito l’ampiezza delle fasce di rispetto, il Comune le aveva autonomamente indicate nella misura di 500 metri in attuazione del principio di precauzione, senza considerare affatto che con la sentenza della Corte Costituzionale n.307/2003, sopra richiamata, erano state dichiarate incostituzionali le disposizioni della legge regionale Puglia n.5/2002 che avevano previsto fasce di rispetto da case di cura e di riposo, asili nido e scuole.
 
Peraltro, come osservato dalla parte appellata, la relazione tecnica stessa sembra travisare il significato del principio di precauzione, che non può legittimare misure interdittive a fronte di pericoli paventati, ma che deve essere commisurato alla valutazione scientifica del rischio, alla proporzionalità delle misure adottate, all’analisi del rapporto costi-benefici e alla trasparenza, come indicato appunto nella Comunicazione della Commissione delle Comunità europee sul principio di precauzione in data 2.2.2000, con la conseguenza che di tutto ciò non vi è traccia nella relazione tecnica comunale anzidetta, la quale, come correttamente rilevato dal TAR, deve ritenersi fondata su “generici criteri precauzionali di difesa della salute dei cittadini”.>
 
Ed ancora
 
< Lo stesso comune di Trepuzzi, in ogni caso, ha ammesso che non vi è stata sul punto alcuna istruttoria condotta in contraddittorio con gli operatori di tlc in relazione alle particolari caratteristiche della rete UMTS.
 
Caratteristiche che richiedono, in particolare, che gli impianti siano vicini, basandosi su una tecnologia c.d. a microcelle, disposte in modo che tra di esse non si frapponga alcun ostacolo, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Sezione, che al riguardo ha chiarito (cfr. dec. n.4159/2005 cit.), con riferimento alla rete di comunicazione con tecnologia UMTS, che la sua espansione avviene mediante una uniforme e capillare distribuzione delle stazioni radio base sul territorio e ciascuna di essa garantisce il servizio, in collegamento con l’utenza, per una determinata area (c.d. cella) e che alla configurazione della rete segue la sua necessaria estensione alle zone interessate da insediamenti abitativi, in cui maggiore è la presenza dei soggetti che accedono al servizio di telefonia mobile, caratterizzandosi, inoltre, il sistema di telefonia cellulare per la bassa potenza di emissione degli impianti (che irradiano il segnale ognuno in connessione con l’altro), dal che consegue che il loro allontanamento dagli insediamenti abitativi, oltre ad introdurre un evidente profilo di incompatibilità con la tipologia di rete a schema c.d. “cellulare”, viene a tradursi in un rafforzamento del segnale per illuminare la zona più remota, con effetto opposto rispetto alle esigenze di precauzione e tutela che il Comune appellante mostra di aver perseguito.>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3594 del 21 luglio 2007 emessa dal Consiglio di Stato
 
N.3594/08
Reg.Dec.
N. 5652 Reg.Ric.
ANNO   2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.5652 del 2006 proposto dal Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Segreteria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
ALFA s.p.a., in persona del rapprentente legale pro tempore, rappresentata e difesa dell’avv. prof. **************** ed elettivamente domiciliata in Roma piazza di Monte Citorio n. 115;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1786 del 27.3.2006, resa tra le parti;
visto il ricorso in appello e gli atti ad esso allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e viste le memorie della società appellata;
alla pubblica udienza del 6 maggio 2008, relatore il Consigliere ***************, udito l’avv. *******;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La ALFA s.p.a., con ricorso proposto al TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, impugnava l’ordinanza 27.10.2005 n. 57 del dirigente. dell’Ufficio tecnico comunale di Trepuzzi, relativa alla sospensione dei lavori per la realizzazione, da parte della società stessa, di un impianto per telefonia cellulare UMTS nel menzionato comune, nonché ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare, l’art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G. vigente, in quanto il richiesto provvedimento di installazione di un impianto di tlc sarebbe stato in contrasto con i criteri fissati dalla Amministrazione comunale nell’art. 36 delle dette norme del P.U.G. in vigore presso il comune di Trepuzzi.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva, con cinque motivi di illegittimità, censure di: violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 87, comma 9, D. Lgs. 1.8.2003 n. 259, nonché dei principi vigenti in materia di esercizio di autotutela; violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241; carenza di motivazione; violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 86, comma 3, e 90 del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; illegittimità in via derivata; incompetenza; violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5, 8, commi 1 e 6 e 16 della L. 22.2.2001 n. 36; dell’art. 13 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; degli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza motivazionale; illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa; illegittimità derivata.
Nel giudizio si costituiva il comune intimato che si opponeva al ricorso deducendone l’infondatezza.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, l’adito Tribunale accoglieva il ricorso, dopo avere considerato che la determinazione negativa impugnata era stata assunta dalla Amministrazione comunale sul presupposto dell’asserito contrasto della scelta localizzativa operata dalla ricorrente in riferimento all’impianto in questione con i criteri fissati dalla Amministrazione comunale nell’art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G. suddetto.
Nella medesima sentenza si evidenziava, inoltre, che dalla istruttoria svolta era emerso che le previsioni di localizzazione circa gli impianti di telefonia contenute nel citato art. 36 non tenevano dietro “all’espletamento di compiuti accertamenti tecnici, ma rispondevano a generici criteri precauzionali di difesa della salute dei cittadini”; che in precedenza il medesimo Tribunale aveva escluso che alle amministrazioni locali sia stato affidato il compito di minimizzare, con scelte non sorrette da adeguata motivazione e istruttoria, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e di interferire con le scelte dello Stato in materia di valori-soglia, scelte affidate allo Stato (art. 4 della legge 36/2001), con la salvezza, tuttavia, delle scelte dei comuni (art. 8, comma 6, della citata legge) qualora non alterino l’equilibrio raggiunto a livello di regolazione statale, incidendo immotivatamente sui valori-soglia fissati in via precauzionale e, comunque, rendendo difficile o impossibile la realizzazione della rete di comunicazione; che, pertanto, considerato anche l’orientamento giurisprudenziale della Sezione, precedentemente manifestato e al quale veniva fatto rinvio anche ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L. n.1034/1971, il gravame proposto doveva essere accolto, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati, stante l’illegittimità della previsione regolamentare che stabiliva il criterio distanziale sopra menzionato.
3. Avverso tale decisione è stato interposto l’odierno appello, affidato dal comune di Trepuzzi ai seguenti motivi di diritto:
A) errata motivazione; violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 4, 5 e 8, comma 6, della legge n.36/2001; erronea interpretazione dell’art.36 delle NN.TT.AA del PUG; erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fattii; e ciò in quanto, nella sostanza, sarebbe corretto il criterio considerato nel caso in esame della distanza di 500 metri da case di cura e ricovero, asili nido e scuole, potendo i comuni nella materia de qua “fissare criteri distanziali, purché concreti, omogenei e specifici da detti edifici”;
B) erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; erronea interpretazione dell’art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G.; giacché sarebbe erronea la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che all’esito della disposta istruttoria era emerso che “le previsioni localizzative in materia di impianti di telefonia contenute nel citato art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G. non tengono dietro all’espletamento di compiuti accertamenti tecnici ma rispondono a generici criteri precauzionali di difesa della salute dei cittadini”, in quanto, sulla base della documentazione depositata, i tecnici comunali avrebbero verificato che la previsione di rispettare una fascia di 500 intorno a determinati obiettivi sensibili non era di ostacolo alla funzionalità della rete di telefonia, atteso che l’area libera presente intorno a tutti gli obiettivi sensibili indicati, consentiva un posizionamento di stazioni base di telefonia mobile idoneo a garantire una efficiente funzionalità del sistema di rete.
Nelle conclusioni il Comune appellante ha chiesto, quindi, l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della gravata pronuncia e reiezione del ricorso di primo grado proposto dalla s.p.a. ALFA.
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di appello, la società anzidetta ha replicato, con un’articolata memoria, ai rilievi mossi dal comune di Trepuzzi, riproponendo i motivi assorbiti dai primi giudici e concludendo per la reiezione del ricorso in esame.
Alla camera di consiglio del 14.7.2006, l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3531/2006, ritenendosi l’appello non assistito “da consistenti probabilità di buon esito”.
Con successiva memoria la parte appellata ha ribadito le proprie rispettive tesi e conclusioni, insistendo per la reiezione del ricorso in esame.
4.La causa, chiamata alla pubblica udienza del 6 maggio 2008, è stata, infine, trattenuta in decisione, su richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in appello è infondato.
2. Con il primo motivo, il Comune appellante contesta la sentenza in epigrafe indicata sostenendo, in sintesi, che il criterio della distanza di 500 metri da case di cura e ricovero, asili nido e scuole, alla base del provvedimento impugnato in prime cure, osservato nel caso in esame, sarebbe corretto, ben potendo i Comuni, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, “fissare criteri distanziali, purché concreti, omogenei e specifici da detti edifici”;
La censura non può essere condivisa.
Al riguardo deve premettersi che, circa i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001, la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi più volte, statuendo, in sintesi, i seguenti principi:
– i “criteri di localizzazione” degli impianti non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione”, così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15.10/7.11.2003 n.331 – che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lett. a) della L.R. Lombardia 6.3.2002 n.4, relativo al divieto di installazione di impianti di tlc sotto il limite dei 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici etc…e strutture similari, con relative pertinenze – e sentenza 7.10.2003 n 307 che, con riferimento specifico alla L.R. Puglia 8.3.2002, n.5, ha stabilito, in particolare, che non è costituzionalmente illegittimo l’art.10, comma 1, della L.R. Puglia che vieta l’installazione di impianti di tlc su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido” e che, viceversa è costituzionalmente illegittimo l’art.10, comma 2, della stessa legge regionale, che estende il divieto di localizzazione degli impianti, tra l’altro, alle fasce di rispetto perimetrale secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili “protetti”, di cui al comma 1, ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido);
– non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti – atteso il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi – in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con ********, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (Cons. St., Sez. VI, n. 7274 /2002; n. 3095, n. 4159/2005);
– la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di “rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul territorio, in particolare per i casi di telefonia UMTS (c.d. “cellulare”);
 – deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall’insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.
Alla stregua di quanto avanti considerato, la scelta operata nella specie dal Comune appellante non sfugge alle doglianze di violazione degli artt. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003 e 8, commi 1 e 6, della legge n. 36/2001 dedotte nel ricorso di primo grado, né si configura conforme a criteri di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità delle misure stabilite negli atti impugnati.
Ed invero, da una parte, la potestà attribuita al Comune dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici” deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio dei cennati interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche) ma non può introdurre, come avvenuto nel caso di specie, un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.
Dall’altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l’art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato.
In conclusione, dalla giurisprudenza sopra richiamata emerge con chiarezza che il criterio della distanza, ritenuto dal comune appellante come ispiratore di tutte le disposizioni poste in essere negli ultimi anni in tema di tutela dalla esposizione ai campi elettromagnetici generato da impianti di trasmissioni per elettrocomunicazioni, tra cui quello di cui all’art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G., non è conforme alla disciplina di cui alla L. n.36/2001, che, come accennato, ha scelto un criterio diverso, ossia quello basato esclusivamente su limiti di immissione delle radiazioni nei luoghi particolarmente protetti.
Risulta, pertanto illegittimo, come correttamente statuito dai primi giudici, il detto criterio della distanza di 500 metri da case di cura e di riposo, asili nido e scuole adottato nel caso in questione dal comune di Trepuzzi, giacché esso nella sostanza viene a tradursi in una limitazione alla localizzazione, oltre a sovrapporsi ai limiti di esposizione fissati a tutela della salute nella legislazione dello Stato.
Il primo motivo dell’appello non è, dunque, fondato.
3. Con il secondo motivo dell’odierno gravame si deduce, in sintesi, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che all’esito della istruttoria disposta nel giudizio di prime cure era emerso che le previsioni di localizzazione in ordine agli impianti di telefonia stabilite nell’ art. 36 delle NN.TT.AA. del P.U.G. non rispettavano gli accertamenti tecnici espletati, ma rispondevano “a generici criteri precauzionali di difesa della salute dei cittadini”, sostenendosi che nella specie i tecnici comunali avrebbero verificato che la previsione di rispettare una fascia di n. 500 intorno a determinati obiettivi sensibili non era di ostacolo alla funzionalità della rete di telefonia, in quanto l’area libera, presente intorno a tutti gli obiettivi sensibili indicati, consentiva un posizionamento di stazioni base di telefonia mobile idoneo a garantire una efficiente funzionalità del sistema di rete .
Anche tale censura è priva di pregio.
Ed invero, nella relazione tecnica comunale, depositata il 21.6.2006 a seguito della cennata istruttoria, viene dichiarato soltanto (dopo il richiamo alla L.R. n.5/2002) che nel caso in esame era stata data attuazione alle disposizioni che vietavano l’installazione di impianti di tlc su case di cura e di riposo, scuole e asili nido e nelle fasce di rispetto da tali edifici e affermato che, poiché il regolamento regionale non aveva definito l’ampiezza delle fasce di rispetto, il Comune le aveva autonomamente indicate nella misura di 500 metri in attuazione del principio di precauzione, senza considerare affatto che con la sentenza della Corte Costituzionale n.307/2003, sopra richiamata, erano state dichiarate incostituzionali le disposizioni della legge regionale Puglia n.5/2002 che avevano previsto fasce di rispetto da case di cura e di riposo, asili nido e scuole.
Peraltro, come osservato dalla parte appellata, la relazione tecnica stessa sembra travisare il significato del principio di precauzione, che non può legittimare misure interdittive a fronte di pericoli paventati, ma che deve essere commisurato alla valutazione scientifica del rischio, alla proporzionalità delle misure adottate, all’analisi del rapporto costi-benefici e alla trasparenza, come indicato appunto nella Comunicazione della Commissione delle Comunità europee sul principio di precauzione in data 2.2.2000, con la conseguenza che di tutto ciò non vi è traccia nella relazione tecnica comunale anzidetta, la quale, come correttamente rilevato dal TAR, deve ritenersi fondata su “generici criteri precauzionali di difesa della salute dei cittadini”.
Lo stesso comune di Trepuzzi, in ogni caso, ha ammesso che non vi è stata sul punto alcuna istruttoria condotta in contraddittorio con gli operatori di tlc in relazione alle particolari caratteristiche della rete UMTS.
Caratteristiche che richiedono, in particolare, che gli impianti siano vicini, basandosi su una tecnologia c.d. a microcelle, disposte in modo che tra di esse non si frapponga alcun ostacolo, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Sezione, che al riguardo ha chiarito (cfr. dec. n.4159/2005 cit.), con riferimento alla rete di comunicazione con tecnologia UMTS, che la sua espansione avviene mediante una uniforme e capillare distribuzione delle stazioni radio base sul territorio e ciascuna di essa garantisce il servizio, in collegamento con l’utenza, per una determinata area (c.d. cella) e che alla configurazione della rete segue la sua necessaria estensione alle zone interessate da insediamenti abitativi, in cui maggiore è la presenza dei soggetti che accedono al servizio di telefonia mobile, caratterizzandosi, inoltre, il sistema di telefonia cellulare per la bassa potenza di emissione degli impianti (che irradiano il segnale ognuno in connessione con l’altro), dal che consegue che il loro allontanamento dagli insediamenti abitativi, oltre ad introdurre un evidente profilo di incompatibilità con la tipologia di rete a schema c.d. “cellulare”, viene a tradursi in un rafforzamento del segnale per illuminare la zona più remota, con effetto opposto rispetto alle esigenze di precauzione e tutela che il Comune appellante mostra di aver perseguito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo motivo ora esaminato deve essere, dunque, anch’esso disatteso.
4. Il ricorso in appello va, pertanto, respinto, e, conseguentemente, la sentenza di primo grado va confermata, con la statuizione di annullamento degli atti impugnati; il che esclude ogni interesse della parte appellata ad una pronuncia sui motivi assorbiti dal TAR e riproposti nella presente sede.
Sussistono, peraltro, giustificati motivi per disporre, tra le parti in causa, la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
*****************                                                     Presidente
**************                                                         Consigliere
***************                                                       Consigliere est.
***************                                                       Consigliere
***************                                                       Consigliere
 
Presidente
*****************
Consigliere                                                                           Segretario
DOMENICO CAFINI                                             *************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 17/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                       Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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