In tema di assegno divorzile le somme incassate coattivamente dal coniuge per il mantenimento non ne costituiscono patrimonio

Daniela Sodo 14/04/21
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( Riferimento normativo: art. 5 comma 6 Legge n. 898 del 01 dicembre 1970  – artt. 10 comma 1 lett. c) e 50 comma 1 lett. i) D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 )

La vicenda

A seguito della sentenza del Giudice di Appello di riconoscimento di assegno divorzile in favore della moglie, il marito ricorreva in Cassazione lamentando, tra l’altro, la mancata valutazione, come reddito della stessa ex moglie ovvero come posta passiva del proprio patrimonio, della somma di ammontare elevato oltre interessi assegnata alla coniuge a titolo di arretrati dell’assegno di mantenimento separativo all’esito di una procedura esecutiva.

Lo stesso, invero, deduceva che, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge dovessero essere ritenuti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il beneficiario e rilevava pertanto come la Corte territoriale non avesse considerato quell’ingente somma nella valutazione dei redditi delle parti, potendosi altresì ritenere che l’incasso del suindicato importo in unica soluzione rappresentasse di fatto un risparmio ovvero un capitale produttivo di utili.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte Suprema

La Corte di Cassazione, sul presupposto che nel caso di specie l’incasso della somma indicata dal ricorrente fosse avvenuto solo a seguito di azione esecutiva, ha affermato il principio secondo il quale “….In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell’assegno divorzile, calcolato ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell’assegno di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo ” ed ha pertanto rigettato il ricorso come proposto su questo specifico motivo.

Le riflessioni conclusive e gli spunti critici di riflessione

Il principio di diritto sancito da questa significativa ordinanza della Corte Suprema è di evidente rilevanza giuridica oltre che pratica e sostanziale, ma lo stesso, ad una lettura più approfondita, non è esente da considerazioni critiche.

Nel caso considerato dai Giudici di legittimità, infatti, si controverteva in ordine ad un giudizio di divorzio dai contenuti economici e patrimoniali quanto mai rilevanti per cui è naturale che la statuizione assunta dalla Corte abbia acquisito anche una portata applicativa di rilievo per la determinazione delle contrapposte istanze delle parti in causa, ma è altrettanto evidente come il principio dettato dagli Ermellini, al di là del mero elemento reddituale, fornisca un importante contributo interpretativo ai Giudici di merito nella decisione delle dispute relative a tale problematica.

L’ aspetto, infatti, più significativo che si pone alla nostra attenzione è il riconoscimento esplicito che i Giudici di legittimità hanno ritenuto di fare alla natura anche assistenziale del contributo di mantenimento delibato in sede di procedimento di separazione e, come è noto, autonomo e distinto, sia nell’an che nel quantum, da quello divorzile.

La funzione di mantenimento, invero, che detto contributo prioritariamente assolve in favore del coniuge più debole fa sì che il versamento di questo debba essere connotato sempre da elementi di spontaneità, sia pure nel doveroso ed obbligato rispetto di una pronuncia giudiziale, e soprattutto di continuità secondo le scadenze stabilite in modo da assicurare e garantire al coniuge beneficiario quell’entrata che il Giudice abbia ritenuto necessaria ed indispensabile per assicurare un determinato tenore di vita ovvero per risollevare, in tutto o in parte, uno stato di bisogno.

La Corte giustamente sottolinea questo importante passaggio evidenziando come l’assegno separativo trovi la sua “ ….fonte legale nel diritto all’assistenza materiale correlato al vincolo coniugale, ed è infatti il vincolo matrimoniale il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo…..” poiché non dobbiamo mai dimenticare gli effetti per così dire “ provvisori “ che assumono le decisioni che vengano prese in questi frangenti della crisi familiare ed i provvedimenti, giudiziali o negoziali, che ne derivano.

I Giudici di legittimità sono, pertanto, pervenuti alla conclusione, legittima e certamente condivisibile sotto un profilo astrattamente giuridico per le ragioni che di seguito si esporranno, di non poter considerare le somme, percepite dalla moglie in unica soluzione e solo al termine di un lungo e complesso iter giudiziale e di una esecuzione forzata in danno dell’ex coniuge obbligato, come rilevanti per la valutazione di quella imprescindibile sproporzione tra le posizioni economiche delle parti che deve essere accertata per il riconoscimento dell’assegno divorzile e la quantificazione di questo.

La spiegazione metodologica fornita dalla Corte Suprema al riguardo risiede nel fatto che “…con riguardo all’attribuzione dell’assegno divorzile…….l’indagine sul “montante” economico-patrimoniale di ciascun coniuge ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, non può comprendere una posta creditoria che, in quanto, per l’appunto, afferente al regime patrimoniale della separazione coniugale, è necessariamente destinata ad estinguersi, temporalmente, nel momento del venir meno del vincolo matrimoniale, mentre, prima di tale momento, in situazioni normali e “fisiologiche”, poiché serve a mantenere e sostenere, nel periodo della separazione, il coniuge economicamente più debole, sarà stata da quest’ultimo, nel frattempo, utilizzata per far fronte alle sue esigenze di vita….”

Si tratta, però, esclusivamente sotto un aspetto di indagine ermeneutica, di una motivazione che sembra quasi rispondere ad un criterio generale de iure condendo piuttosto che al principio di accertamento della effettiva consistenza del patrimonio dei coniugi, poiché è evidente come nella pratica giudiziale l’ammontare del contributo di mantenimento separativo ed il corrispondente importo del debito posto a carico del coniuge obbligato rappresentino certamente un elemento di valutazione e di disamina per determinare l’effettiva consistenza patrimoniale delle parti ed il “ reddito “ di queste, inteso nel senso più lato del termine e quindi non necessariamente in relazione al regime fiscale applicabile.

Il contributo di mantenimento in parola, infatti, al di là delle modalità e dei tempi con i quali venga corrisposto, non può non rappresentare per la parte beneficiaria una fonte di sostentamento utile a consentirle di far fronte alle proprie necessità, qualunque esse siano e non certamente o solo quelle di stretto bisogno come sembrerebbe invece desumersi dalla lettura della pronuncia in commento.

Allo stesso modo, il correlativo esborso imposto al coniuge obbligato, sia esso eseguito nel rispetto delle scadenze stabilite ovvero in maniera ritardata e persino coattiva, non può non costituire un elemento pregiudizievole per le sue capacità reddituali e patrimoniali, anche e forse a maggior ragione quando si proceda ad esecuzione forzata in suo danno ben conoscendo le pericolose dinamiche di vendita di queste procedure in termini di ricavato ed il risultato, purtroppo quasi sempre depauperativo rispetto all’effettivo valore dei beni, che viene ottenuto.

Non riteniamo, infatti, del tutto convincente l’affermazione della Corte Suprema di considerare “….inconferente ai fini che qui interessano il richiamo al regime fiscale cui è assoggettato l’assegno separativo, che è onere deducibile per il soggetto che lo eroga e reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce….” perché è proprio questa qualificazione di natura tributaria che finisce per confortare e confermare i legittimi dubbi e le perplessità che le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici inevitabilmente determinano.

Il riferimento normativo, infatti, alla disciplina fiscale contenuta nell’art. 50 comma 1 lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, non a caso operato dal coniuge obbligato in ordine all’assegno separativo, non può non ritenersi pregnante e pertinente agli effetti della problematica che ci occupa perché è indubbio che detto contributo assolva ad una funzione reddituale sua propria e che lo stesso abbia un contrapposto effetto nei confronti dei coniugi, migliorativo certamente per chi ne sia beneficiario e peggiorativo per chi lo debba obbligatoriamente corrispondere, connotato oltretutto da elementi di continuità e di sistematicità che non possono ritenersi certamente esclusi o superati per il solo fatto che esso non venga eventualmente versato in maniera spontanea e cadenzata nel tempo.

La citata norma tributaria, invero, parla genericamente di “ altri assegni periodici, comunque denominati “ senza nulla aggiungere in merito alle modalità di corresponsione degli stessi, per cui riteniamo che la locuzione “ periodici “ debba significare l’aggettivazione di queste entrate nella loro originaria statuizione, piuttosto che una qualificazione oggettiva delle stesse entrate che faccia ritenere che solo l’incasso periodico possa autorizzare l’assimilazione, ai fini fiscali, ai “ redditi di lavoro dipendente “ ex comma 1. 

A ciò si aggiungano anche la disposizione contenuta nell’art. 10 comma 1 lettera c) dello stesso D.P.R. n. 917/1986 che prevede la deduzione dal reddito del contribuente obbligato degli “ assegni periodici corrisposti al coniuge “ in conseguenza di separazione o divorzio “ nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziarianonché l’ulteriore considerazione, certa e pacifica, che il contributo in questione possa essere anche corrisposto una tantum senza che ciò ne sposti o ne comprometta la funzione e/o la natura giuridica ed, ovviamente, fiscale.

A nostro parere, quindi, il principio di diritto genericamente enucleato dalla Corte e sopra testualmente riportato (” In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell’assegno divorzi/e, calcolato ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell’assegno di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo” ) non ha una persuasiva ragione di diritto poiché occorrerebbe semmai vedere, nella realtà economica e patrimoniale delle parti di volta in volta interessate, l’incidenza che la somma percepita a tale titolo in unica soluzione ed a mezzo di azione esecutiva abbia effettivamente, da una parte come consistenza e/o deposito di denaro, sostanzialmente non dissimile da quello bancario o da titoli, dall’altra come “ perdita di liquidità “ o sottrazione coattiva di un bene per il relativo controvalore in denaro.

In definitiva, pensiamo che le circostanze di fatto poste a base della vicenda che ci occupa debbano essere sempre analizzate e valutate secondo un iter interpretativo concreto anche e soprattutto sotto il profilo probatorio e non già, come invece sembrerebbe desumersi dall’ordinanza in commento, mediante l’enunciazione, quanto mai generica e per ciò stessa lontana dalla realtà delle cose, di un principio di diritto  poiché in caso contrario è naturale che le stesse siano foriere di dubbi, incertezze, equivoci.

Nel caso di specie, infatti, vi è certamente da chiedersi se i giudici di merito in primis, e la Corte Suprema poi, si siano posti il problema di accertare se la somma ottenuta dalla moglie a titolo di arretrati dell’assegno separativo, ovviamente in unica soluzione ed a seguito di esecuzione coattiva, fosse stata effettivamente da lei utilizzata nel frattempo per far fronte alle proprie necessità di vita, come ritenuto quasi scontato dai Giudici di legittimità, ovvero non costituisse, all’atto del divorzio, un deposito liquido ed esigibile a sua disposizione, tale da rappresentare una indiscutibile fonte di reddito e di utilizzo.

In verità, sempre in quell’ottica di interpretazione del diritto de iure condendo che ci è sembrata maggiormente applicata al caso di specie, vi è anche da aggiungere che la posizione assunta dagli Ermellini potrebbe al limite ritenersi quella ontologicamente più corretta e conforme al dettato normativo perché è altrettanto evidente che se non si dovesse aderire ad essa si finirebbe per incentivare, o comunque tutelare ed addirittura favorire, i comportamenti inadempienti o anche solo dilatori del coniuge economicamente più forte rispetto all’obbligo di versamento del contributo di mantenimento, e questo sì che contrasterebbe apertamente con il volere del Legislatore.

Purtroppo, però, la decisione assunta dalla Corte mal si concilia proprio con lo stretto dettato normativo fiscale come richiamato che, lo ricordiamo, prevede una deduzione dell’assegno in favore del soggetto obbligato ed una corrispondente tassazione della somma percepita in capo a quello beneficiario, salvo che la dicotomia tra queste due altrettanto rilevanti prescrizioni di legge non si debba risolvere con il ritenere la somma ottenuta in unica soluzione ed a seguito di espropriazione forzata come esente da tassazione e le si voglia riconoscere una causale indennitaria o risarcitoria che dir si voglia, lontana dalla funzione assistenziale che invece essa comunque svolge. 

E’ evidente, però, come questo legittimo interrogativo non trovi una risposta nella pronuncia in commento e come pertanto i problemi pratici e concreti che si innestano nella vicenda giuridica tornino prepotentemente a galla sotto forma di eventuale mancato beneficio fiscale per il soggetto obbligato e di potenziale danno erariale per la detassazione in capo al beneficiario ed in questo complesso dibattito purtroppo non ci aiuta nemmeno l’ondivago orientamento dei competenti organi ministeriali.

Se, infatti, nella Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.1), della Direzione Centrale – Normativa e Contenzioso – dell’Agenzia delle Entrate si sostiene che le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato non possano essere dedotte dal reddito ai sensi dell’articolo 10, lettera c) del Tuir in quanto “ la formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli “assegni periodici” impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione. Una interpretazione che vada al di là del tenore testuale della norma sarebbe infatti in contrasto con il principio di tassatività degli oneri deducibili…..” e nella successiva Risoluzione ministeriale n. 153/E dell’11.06.2009 del pari si esclude la deducibilità in parola anche per l’assegno qualificato dal giudice nella forma dell’una tantum, sebbene corrisposto in maniera rateizzata (1), in tempi più recenti, con le Circolari n. 7/2018 e n. 19/E dell’08 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio fiscale in parola per le somme pagate a titolo di arretrati e versate in unica soluzione in quanto integrazione degli assegni periodici pregressi e, quindi, a questi ultimi pienamente assimilabili (2).  

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Note

1-            la legittimità della disposizione che circoscrive la deducibilità ai soli assegni periodici è stata affermata anche dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 383/2001 e n. 113/2007 e confermata dalla Cass. Civ. n. 16462 del 22.11.2002

2-            v. conforme anche Nota Ministero delle Finanze n. 984/1997

Sentenza collegata

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Daniela Sodo

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