In quali circostanze è preclusa la possibilità di adottare un bambino

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In Italia, chi desidera adottare un bambino, deve sottostare a una lunga trafila di accertamenti.

Si tratta di un lungo percorso e la tutela della legge si rivolge soprattutto agli interessi del minore che deve essere adottato, anziché a quelli degli aspiranti genitori adottivi.

Nel lungo cammino emergono le diverse difficoltà e gli ostacoli di vario genere, relativi di solito a determinati aspetti, tra i quali, il legame di affetto del minore nei confronti della sua famiglia di origine, il quale, in presenza di intensità, potrebbe precludere la stessa adozione.

Gli ostacoli concreti che potrebbero caratterizzare l’adozione di un minore, si potrebbero ravvisare nella lunghezza dei procedimenti o nell’accertamento dei requisiti di coloro che vorrebbero adottare.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione deve essere preservata la “continuità affettiva”.

I Supremi Giudici, attraverso un recente provvedimento, hanno revocato una procedura di adozione in corso, in accoglimento del ricorso presentato dai genitori naturali, volendo garantire i rapporti del figlio con loro, nonostante gli stessi avessero manifestato gravi in relazione all’educazione.(Cass. ord. n. 9456/21 del 09/04/2021).

Lo stato di abbandono non è stato giudicato irreversibile, per questo la Corte ha confermato l’affidamento etero-familiare del bambino, ritenendo inopportuno il suo mantenimento nel nucleo familiare di origine, precludendo alla nascente famiglia la possibilità di adottare il minore, ma gli aspiranti genitori hanno lo stesso mantenuto l’affidamento temporaneo.

Questa pronuncia è lo specchio degli ostacoli che nella pratica si oppongono all’adozione di minori.

In questa sede spiegheremo in che modo funziona l’adozione nei suoi passaggi e procedimenti e quali sono le condizioni necessarie per richiederla e ottenerla.

Quali sono i presupposti dell’adozione

Il minore, per potere diventare adottabile, si deve trovare in stato di abbandono, vale a dire, in una situazione di grave carenza educativa e affettiva, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori naturali, oppure, in loro mancanza, degli altri soggetti tenuti a provvedervi.

Se lo stato di abbandono dovesse essere verificato, il tribunale per i minorenni dichiarerebbe lo stato di adottabilità del minore.

Una simile circostanza può accedere quando i genitori oppure i parenti non si siano presentati alla convocazione che il giudice ha disposto, oppure quando l’audizione degli stessi ha confermato la loro mancanza di idoneità nei confronti del bambino.

In seguito alla dichiarazione di adottabilità che il tribunale pronuncia, la potestà dei genitori naturali viene sospesa, nominando un tutore, mentre il minore può essere adottato dalle persone legittimate.

A chi è permesso adottare un minore

Un minore può essere adottato dai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e non separati legalmente o di fatto.

Gli adottanti, insieme a questo requisito di forma, devono dimostrare una concreta idoneità affettiva e capacità di mantenimento del minore.

Un altro requisito è che l’età degli adottanti deve superare quella del minore di almeno 18 anni ma non deve oltrepassare i 45 anni di differenza.

Questo limite non è richiesto se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne naturale oppure adottivo.

Una deroga è consentita anche quando un coniuge abbia un’età maggiore di 45 anni rispetto all’adottato, se la stessa non superi i 55 anni.

In presenza di casi particolari, come quello di chi ha ottenuto in precedenza un minore in affido, è consentita l’adozione di persone singole.

La valutazione delle coppie adottanti

La valutazione delle coppie adottanti è di competenza del tribunale per i minorenni e viene realizzata con dovizia di particolari.

Nel procedimento sono coinvolti i servizi sociali e sanitari.

Si svolgono indagini per assicurarsi che i richiedenti siano idonei, considerando la loro situazione personale ed economica e i motivi che li hanno spinti a chiedere l’adozione.

In caso affermativo, il tribunale dispone l’affidamento preadottivo, che è provvisorio ed è sottoposto a sorveglianza del tribunale, con l’aiuto dei servizi sociali e di esperti psicologi.

Si tratta di un periodo di inserimento sperimentale del bambino nella famiglia, e se si dovessero presentare difficoltà il provvedimento verrebbe revocato.

Se l’esperimento ha un esito favorevole, dopo un anno dall’affidamento il tribunale pronuncia la  sentenza di adozione, la quale viene trascritta nei registri dello stato civile a margine dell’atto di nascita.

In questo modo il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e cessano i suoi rapporti con la famiglia di origine.

Le circostanze nelle quali l’adozione non viene disposta

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. ord. n. 9456/21 del 09/04/2021),

ha escluso la possibilità di adottare il minore se, nonostante le carenze dei suoi genitori naturali, lo stesso dovesse essere molto legato a loro.

In questo modo la famiglia, che aveva avuto il bambino in affidamento preadottivo, non ha potuto ottenere la sentenza di adozione definitiva, quella emessa dal tribunale dei minorenni è stata revocata.

Ai genitori adottanti non è stato neanche permesso di partecipare al giudizio, al quale ha preso parte il curatore speciale del minore.

Nella decisione dei Supremi Giudici, ha avuto un forte peso l’attaccamento del minore alla madre naturale, ritenuto decisivo per negare l’adozione, nonostante l’incapacità dei genitori biologici a occuparsi di lui fosse conclamata.

La Suprema Corte ha scelto la strada dell’affidamento etero-familiare, che è stata ritenuta la via più idonea per tutelare il rapporto del bambino con la sua famiglia naturale.

La Corte ha spiegato che le incapacità educative della madre e del padre non sono risultate irrimediabili e tali da rendere impossibile un progetto di sostegno al bambino che non passi per un suo allontanamento definitivo.

Per questo è stata preferita una soluzione provvisoria anziché quella dell’adozione, che avrebbe comportato l’irreversibile interruzione di ogni relazione del minore con i genitori.

La Corte continua affermando che è meglio prevedere un sostegno alla funzione genitoriale, anche se di periodo non breve, ed anche il mantenimento eventuale del minore in famiglia affidataria.

In simili circostanze l’adozione di un minore risulta preclusa e impraticabile, ma resta la possibilità di proseguire l’affidamento in precedenza ottenuto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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