In materia di contratti della pubblica amministrazione anche in un appalto concorso, il potere di non aggiudicare ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse: l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offe

Lazzini Sonia 12/07/07
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In tema di discrezionalità dell’ amministrazione a non procedere ad un’aggiudicazione, merita di segnalare, per quanto concerne un appalto concorso, il pensiero espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 2838 inviata per la pubblicazione il 7 giugno 2007:
 
< Cosicchè il diniego di aggiudicazione impugnato in primo grado, e la pronuncia del TAR di rigetto del ricorso proposto contro tale atto, devono ritenersi immuni, sotto questo aspetto, dai vizii denunciati, dal momento che l’Amministrazione risulta aver compiutamente esplicitato, nel complesso iter procedimentale che ha portato al contestato diniego, le ragioni dello stesso, riconducibili in sostanza, sotto il profilo economico che qui ne occupa, all’eccessiva onerosità dell’offerta, che, pur rispettando il limite del prezzo complessivo indicato nel progetto posto a base della procedura, col prevedere una riduzione delle superfici e dei volumi di circa il 20 per cento rispetto a quest’ultimo, da un lato si rivela elusiva della regola di gara secondo cui “non sono ammesse offerte in aumento” (l’aumento stesso potendo chiaramente realizzarsi tanto offrendo un prezzo complessivo superiore a quello posto a base di gara, quanto, “approfittando” indebitamente delle peculiarità dell’istituto dell’appalto concorso, incidendo in senso pesantemente riduttivo sulla “quantità” delle opere “proposte”), dall’altro non può trovare giustificazione nelle disposizioni di gara, che, laddove (punto 14. della lettera di invito), nello specificare i criterii di aggiudicazione e nell’indicare gli elementi di valutazione delle offerte, fanno riferimento alla “Quantità delle opere realizzate valutate con riferimento a quanto previsto nel documento ******* sommario della spesa del progetto preliminare”, non stanno affatto a significare, come pretende l’appellante, che “la quantità delle opere da realizzare, tra quelle previste nel progetto preliminare, è stata lasciata alla piena autonomia dei concorrenti” (pag. 15 app.), avendo piuttosto tale espressione riguardo, come correttamente rilevato nel parere del Comitato Tecnico Amministrativo condiviso dall’atto impugnato, “al profilo della determinazione quantitativa delle categorie di lavoro previste in progetto, ferme restando le opere oggetto d’appalto, ovvero ad una proposta migliorativa … da parte dell’impresa” (pag. 29 par. cit.).>
 
ma vi è di più
 
< passando al vaglio del giustizio di manifesta eccessiva onerosità formulato dall’Amministrazione, è il caso di ricordare ch’esso costituisce il frutto di un apprezzamento di mérito, come tale riservato all’Amministrazione stessa e dunque sindacabile in sede di legittimità non nel suo intrinseco contenuto ma soltanto in relazione a profili di illogicità o travisamento ), che nel caso di specie, però – così come ritenuto anche dal T.A.R. – ad avviso del Collegio non ricorrono>
 
a cura di *************
 
R E P U B B L I C A     I T A L  I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 6537 del 2006, proposto da
 
DITTA ALFA Costruzioni s.p.a.,
 
in persona del legale rappresentante p.t.,
 
 
c o n t r o
 
– Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Sicilia – ******** (SIIT),
 
in persona del legale rappresentante p.t.;
 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
in persona del Ministro p.t.;
 
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 
– il Comune di Catanzaro,
 
in persona del legale rappresentante p.t.,
 
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. **************** ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stessa, in Roma, via G.G. *****, 8
 
e nei confronti di
 
******* *,
 
in proprio e nella qualità di mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti,
 
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti ******************* e ********** * ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, via Flaminia, 388,
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, 4 luglio 2006, n. 785.
 
      Visto il ricorso, con i relativi allegati;
 
     Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali appellate e del Comune di Catanzaro;
 
     Visto l’atto di costituzione in giudizio, nonché appello incidentale, di ******* *, quale rappresentante dello Studio Tecnico Tommaso * e ******** * Architetti, nonché quale mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio Tommaso *;
 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
 
     Vista l’Ordinanza n. 4750/2006, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 26 settembre 2006, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
 
     Visto il dispositivo di sentenza n. 113 del 16.3.2007;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Data per letta, alla pubblica udienza del 13 marzo 2007, la relazione del Consigliere ****************;
 
     Uditi, alla stessa udienza, l’avv. ***************** per l’appellante, l’avv. ************* dello Stato per le Amministrazioni statali appellate, l’********************* per il Comune di Catanzaro e l’avv. ********** * per R.T.P. *;
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
F A T T O
    Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, l’odierna appellante, avendo partecipato alla procedura di appalto concorso per l’affidamento dei lavori di costruzione del complesso edilizio da adibire a sede degli Ufficii Giudiziarii di Catanzaro – II lotto mediante presentazione di un’offerta che è stata l’unica ritenuta ammissibile da parte della competente Commissione di gara, ha chiesto l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, del provvedimento n. 8687/PA in data 28 giugno 2005 del Direttore del S.I.I.T. Sicilia – Calabria, che ha statuito non doversi procedere alla aggiudicazione in suo favore dell’appalto; con successivi motivi aggiunti proposti nello stesso ricorso, la stessa ha poi impugnato il provvedimento n. 1122/PA in data 20 gennaio 2006, con cui il medesimo Direttore, preso atto dell’ordinanza n. 496 in data 8 settembre 2005 con la quale il T.A.R. aveva accolto l’istanza di sospensione del primo provvedimento ai soli fini del riesame degli atti oggetto del giudizio, ha confermato il diniego dell’aggiudicazione.
 
    L’adìto Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso.
 
    Avverso la stessa insorge, con l’appello all’esame, l’originaria ricorrente, deducendo in sostanza, con sei ordini di motivi:
 
    – che il sistema di aggiudicazione prescelto, l’appalto-concorso, non avrebbe potuto giustificare il diniego di aggiudicazione con riferimento alla presunta difformità del progetto-offerta rispetto a quello posto a base di gara;
 
    – che il progetto stesso è urbanisticamente conforme alle vigenti previsioni di piano regolatore, che in ogni caso la piena conformità urbanistica non era in tale fase necessaria e che comunque “le modifiche introdotte … non derivano da scelte discrezionali del concorrente, ma dalla necessità di adeguare la costruzione ai vincoli ricadenti sull’area interessata alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia” (pag. 45 app.);
 
    – sussisterebbero, peraltro, vizii di sviamento, di aggravamento del procedimento e di difetto e contraddittorietà della motivazione.
 
    L’appello conclude reiterando la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del Comune di Catanzaro, pure disattesa dal Giudice di primo grado, “richiesto in via meramente subordinata per l’ipotesi in cui il progetto fosse stato ritenuto inidoneo a causa dello spostamento ubicazionale determinato dal vincolo indicato dal Comune nell’ambito del certificato di destinazione urbanistica rilasciato”: pagg. 55 – 56 app.).
 
    Il Comune di Catanzaro ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti resistono al gravame.
 
    Ha proposto controricorso e ricorso incidentale la ATP *, contestando preliminarmente il capo della pronuncia di primo grado, che ha dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum ivi dispiegato e diffusamente poi controdeducendo, anche mediante specifiche ulteriori censùre di appello incidentale, alle domande avversarie.
 
     Con Ordinanza n. 4750/2006, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 26 settembre 2006, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
 
    La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 marzo 2007.
 
D I R I T T O
1. – Va, preliminarmente, verificata, trattandosi di questione attinente alla legittimazione processuale di una parte, la fondatezza dell’appello incidentale proposto dalla ATP * (redattrice del progetto definitivo, poi declassato a preliminare, posto a base della gara de qua), che si dirige avverso quella parte della sentenza di primo grado, che ha dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum dalla stessa dispiegato in giudizio.
 
L’appello, con il quale l’interessata obietta che “l’appalto concorso individua il contraente dell’Amministrazione in base al progetto esecutivo che quegli abbia proposto in gara … e così preclude definitivamente, per forza di cose, che progettazione esecutiva venga (o possa essere) richiesta alla medesima ATP per la stessa opera” (pag. 11 ric. inc.), si rivela infondato.
 
L’interventore de quo, infatti, lungi dal far valere il suo mero interesse (professionale) di fatto all’affidamento dell’incarico di redazione del progetto esecutivo dell’opera di cui si tratta una volta che l’appalto-concorso in questione si sia risolto e consolidato nel diniego di aggiudicazione oggetto del presente giudizio, tende, con l’intervento stesso, in maniera del tutto inammissibile, a far valere il suo interesse all’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva di cui si tratta ed alla revisione del lamentato declassamento, posto già a base dell’azione giurisdizionale svolta avverso le determinazioni, con cui l’Amministrazione aveva ritenuto di non affidare alla medesima A.T.P. la progettazione esecutiva di cui tràttasi ed aveva poi inserito tale progettazione come oggetto della procedura di appalto-concorso del cui ésito qui si controverte, ponendo a base della stessa il progetto definitivo elaborato dalla ATP *, “declassato” a progetto preliminare; e quella posizione di interesse legittimo, che in quel giudizio non ha trovato soddisfazione, non può essere a mero piacimento dell’interessato degradata ad interesse di mero fatto, da far valere in sede di scrutinio di legittimità degli ésiti di quella procedura, il cui avvio sia stato invano da lui impugnato, per eludere ed in qualche modo “scavalcare” il giudicato in quella sede formatosi.
 
Ne consegue che, per effetto della reiezione del proposto appellante incidentale, l’interveniente ad opponendum va estromesso dal presente giudizio.
 
2. – Quanto all’appello principale, anch’esso è infondato.
 
La Sezione, rilevato che il diniego di aggiudicazione risulta motivato anche in relazione al fatto che risultano modificate le previsioni del progetto preliminare in modo non compatibile con le previsioni degli atti e delle norme vigenti, diminuendo a parità di prezzo la quantità delle opere richieste ed eliminando alcune di esse (ed in connessione a ciò l’offerta formulata viene considerata eccessivamente onerosa per l’amministrazione e di fatto elusiva del divieto di offerta in aumento prevista nel bando di gara), ritiene di non doversi dis*re dall’orientamento di questo Consiglio, secondo il quale, in materia di contratti della pubblica amministrazione, il potere di non aggiudicare ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1999, n. 1986).
 
Inoltre, va ribadito che l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta dell’impresa costituisce grave motivo di pubblico interesse e giustifica, pertanto, il diniego di approvazione dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 22, relativa ad una gara di appalto di lavori pubblici; v. anche Cons. St., IV, 26 maggio 2003, n. 2823).
Gli anzidetti principii trovano peraltro applicazione anche quando l’amministrazione abbia prescelto, per la scelta del contraente, il sistema dell’appalto concorso (Cons. St., V, 3 novembre 2000, n. 5903).
Cosicchè il diniego di aggiudicazione impugnato in primo grado, e la pronuncia del TAR di rigetto del ricorso proposto contro tale atto, devono ritenersi immuni, sotto questo aspetto, dai vizii denunciati, dal momento che l’Amministrazione risulta aver compiutamente esplicitato, nel complesso iter procedimentale che ha portato al contestato diniego, le ragioni dello stesso, riconducibili in sostanza, sotto il profilo economico che qui ne occupa, all’eccessiva onerosità dell’offerta, che, pur rispettando il limite del prezzo complessivo indicato nel progetto posto a base della procedura, col prevedere una riduzione delle superfici e dei volumi di circa il 20 per cento rispetto a quest’ultimo, da un lato si rivela elusiva della regola di gara secondo cui “non sono ammesse offerte in aumento” (l’aumento stesso potendo chiaramente realizzarsi tanto offrendo un prezzo complessivo superiore a quello posto a base di gara, quanto, “approfittando” indebitamente delle peculiarità dell’istituto dell’appalto concorso, incidendo in senso pesantemente riduttivo sulla “quantità” delle opere “proposte”), dall’altro non può trovare giustificazione nelle disposizioni di gara, che, laddove (punto 14. della lettera di invito), nello specificare i criterii di aggiudicazione e nell’indicare gli elementi di valutazione delle offerte, fanno riferimento alla “Quantità delle opere realizzate valutate con riferimento a quanto previsto nel documento ******* sommario della spesa del progetto preliminare”, non stanno affatto a significare, come pretende l’appellante, che “la quantità delle opere da realizzare, tra quelle previste nel progetto preliminare, è stata lasciata alla piena autonomia dei concorrenti” (pag. 15 app.), avendo piuttosto tale espressione riguardo, come correttamente rilevato nel parere del Comitato Tecnico Amministrativo condiviso dall’atto impugnato, “al profilo della determinazione quantitativa delle categorie di lavoro previste in progetto, ferme restando le opere oggetto d’appalto, ovvero ad una proposta migliorativa … da parte dell’impresa” (pag. 29 par. cit.).
 
Tanto chiarito, e passando al vaglio del giustizio di manifesta eccessiva onerosità formulato dall’Amministrazione, è il caso di ricordare ch’esso costituisce il frutto di un apprezzamento di mérito, come tale riservato all’Amministrazione stessa e dunque sindacabile in sede di legittimità non nel suo intrinseco contenuto ma soltanto in relazione a profili di illogicità o travisamento (v. Cons. St., IV, n. 2823/2003, cit.), che nel caso di specie, però – così come ritenuto anche dal T.A.R. – ad avviso del Collegio non ricorrono.
 
Nel caso all’esame, invero, come si è detto, l’Amministrazione è pervenuta a ritenere tale eccessiva onerosità e quindi alla negativa valutazione circa la possibilità di aggiudicazione rilevando, a fronte di una obiettiva “notevole limitazione delle opere proposte rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare”, un ribasso percentuale sul prezzo complessivo dei lavori previsto a base di gara assolutamente esiguo (0,10%), sì che, riassumendo con le valutazioni ricavabili dalla relazione del Responsabile del procedimento in data 20 giugno 2005, “il progetto offerta si dis* dai parametri del progetto preliminare con un maggiore costo (1,4 volte) con una minore offerta di servizi (uffici ed aule)”.
 
La coerenza di tale rilievo non sembra inficiata dalle ampie considerazioni versate dall’appellante sulla libertà progettuale propria del procedimento dell’appalto-concorso, le cui pur innegabili specificità non valgono, ad avviso del Collegio, a giustificare lo s*mento minimo, risultante dal ribasso da essa offerto, dal prezzo complessivo cui perviene il progetto preliminare, a fronte della già veduta e rilevante riduzione delle superfici e dei volumi delle opere da eseguirsi, il che, come s’è visto, è precluso dalle stesse regole di gara (e, com’è noto, una volta che una determinata clausola sia inserita nel bando o nella lettera di invito, l’Amministrazione non può esimersi dal rispettarla, al fine di garantire la par condicio di tutti i concorrenti, non avendo alcuna discrezionalità di apprezzamento sul contenuto della clausola stessa), dovendosi ritenere ampiamente in contrasto con la régola di gara, che vieta qualsiasi offerta in aumento, il progetto, inteso nel suo complessivo aspetto economico e quali-quantitativo, offerto dall’odierna appellante.
 
A prescindere, inoltre, dalla sua obiettiva conformità o meno alle caratteristiche tecniche dell’appalto-concorso, una violazione delle régole della gara stessa si rinviene, altresì, nell’ulteriore, incontestabile, elemento, che ha portato al rifiuto della aggiudicazione, quello, cioè, di un progetto che “si dis* notevolmente dalle previsioni del progetto posto a base di gara”, in quanto “radicalmente diverso per forma, dimensione e ubicazione planimetrica dal progetto posto a base di gara”, con una “riduzione delle superfici e del volume complessivo lordo stimate nell’ordine del 20 – 25% rispetto ai valori preventivati nel progetto preliminare”, come pure con “una sensibile contrazione delle superfici attinenti le sistemazioni esterne”, il quale “non contempla alcune opere preventivate nel progetto preliminare ed inserite nella relativa previsione complessiva di spesa”, di tal che, in definitiva, “il progetto presentato … costituisce un complesso edilizio completamente differente da quello posto a base di gara” (così il citato parere del C.T.A.).
 
Tali dati, che le deduzioni dell’appellante non riescono ad efficacemente confutare nella loro oggettiva rilevanza, valgono a configurare una vera e propria offerta in variante rispetto al progetto preliminare sulla base del quale la gara è stata esperita, vietata dal bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E., delle cui prescrizioni l’Amministrazione non poteva tener conto.
 
Il bando stesso, non cancellato dal mondo della realtà giuridica per effetto di una statuizione giurisdizionale od in via di autotutela, introduceva dunque nel caso all’esame un limite maggiore di quello abitualmente riconosciuto in sede di appalto-concorso ai progettisti dell’impresa concorrente, concretando così un ambito di “libertà” dei progettisti medesimi ristretto a quello tipico del passaggio dalla progettazione preliminare a quella di rango esecutivo.
 
Tanto basta a ritenere legittimo il contestato diniego di aggiudicazione anche nella parte in cui fa riferimento alla inammissibile modifica, operata dall’offerta in argomento, della “ubicazione e configurazione dell’opera” e delle “previsioni del progetto preliminare”.
 
Se così è, inammissibili per carenza di interesse si rivelano le insistite prospettazioni dell’appellante sulla conformità urbanistica dell’opera (pure posta in discussione dal provvedimento in primo grado impugnato laddove fa riferimento alla “proposta, in mancanza di una variante al P.R.G., [ di ] un’opera carente di effettiva eseguibilità, in quanto ubicata su un’area con destinazione allo stato non compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche”), atteso che, una volta affermata, come sopra s’è visto, l’inammissibilità, sulla base delle régole di gara, del mutamento dell’ubicazione e della configurazione dell’opera così come previste dal progetto preliminare, poco importa appurare se la diversa area prescelta per l’esecuzione dell’opera nel progetto dell’appellante sia a tali fini utilizzabile sulla base delle vigenti previsioni urbanistiche, dal momento che ogni traslazione dell’opera è comunque a priori vietata dalle régole di gara, sì che la conformità urbanistica della nuova localizzazione si rivela del tutto irrilevante ai fini dell’aggiudicazione; così come inammissibili si appalesano le deduzioni dell’appellante sul fatto che le modifiche introdotte dal suo progetto “non derivano da scelte discrezionali del concorrente, ma dalla necessità di adeguare la costruzione ai vincoli ricadenti sull’area interessata alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia” (pag. 45 app.), dal momento che, sulla base delle ridette régole di gara, nessuna cir*nza oggettiva autorizzava in ogni caso l’impresa concorrente a proporre in sede di gara una traslazione del progetto e che dunque, quand’anche la localizzazione individuata dall’Amministrazione con l’approvazione del progetto preliminare fosse effettivamente risultata gravata da vincoli urbanistici ed idrogeologici tali da renderla non concretamente destinabile all’opera de qua, l’impresa concorrente avrebbe dovuto astenersi dal presentare offerta sulla base del predetto progetto preliminare, con facoltà (della quale nel caso di specie l’odierna appellante non ha ritenuto di avvalersi) di impugnare il bando per sostenere l’impossibilità di presentare una valida offerta sulla base dello stesso, o, infine, sollecitare un intervento in autotutela dell’Amministrazione, di modifica dell’“errato” progetto preliminare.
 
Da quanto appena detto deriva, poi, anche la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno riproposta in questa sede nei confronti del Comune (“per l’ipotesi in cui il progetto fosse stato ritenuto inidoneo a causa dello spostamento ubicazionale determinato dal vincolo indicato dal Comune nell’ambito del certificato di destinazione urbanistica rilasciato alla ditta DITTA ALFA”: pagg. 55 – 56 app.), in quanto lo “spostamento” stesso rappresenta, come s’è visto, una libera, illegittima (perché in contrasto con le régole di gara), scelta dell’impresa concorrente, che nessun fatto esterno (tanto meno l’eventuale errata indicazione, da parte del Comune, di un vincolo gravante sull’area) era di per se idonea a determinare; dunque, imputet sibi l’impresa appellante gli effetti negativi della sua condotta, alla quale si è liberamente autodeterminata.
 
D’altra parte, come correttamente rilevato in proposito dal T.A.R. e non adeguatamente contestato con l’atto di appello, “non risulta da cosa si possa desumere l’insussistenza del vincolo. È vero, infatti, che nella nota più volte richiamata il Dirigente del Settore Lavori Pubblici afferma che, a parere dello stesso, il vincolo è derogabile, ma tale affermazione non contrasta, comunque, con il contenuto del certificato, giacché esso non deve certamente contemplare eventuali deroghe al vincolo, ammesso siano effettivamente esistenti” (pag. 37 sent.).
 
Anche i restanti motivi di appello si rivelano poi infondati.
 
Quanto ai denunciati vizii di aggravamento del procedimento e di difetto e contraddittorietà della motivazione dell’atto oggetto del giudizio, giova rilevare che il potere dell’amministrazione di non aggiudicare una gara d’appalto sussiste, sia pure in casi eccezionali, previa puntuale e congrua motivazione del diniego.
 
In particolare, come si è già sottolineato, l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta risultata aggiudicataria in una gara d’appalto costituisce grave motivo di interesse pubblico, che giustifica il diniego di approvazione dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 1980, n. 1219).
 
La decisione di non procedere all’aggiudicazione è stata giustificata, nel caso di specie, sulla base delle seguenti motivazioni:
 
“a) per avere modificato inammissibilmente ubicazione e configurazione dell’opera, rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare peraltro adducendo a causa giustificativa una pretesa inidoneità dell’area in esso indicata, che è stata smentita dalla competente autorità comunale;
 
b) per avere modificato le previsioni del progetto preliminare (diminuendo a parità di prezzo la quantità delle opere richieste ed eliminando alcune di esse) in modo non compatibile con le previsioni degli atti e delle norme vigenti;
 
c) per essere stata proposta, in mancanza di una variante al P.R.G., un’opera carente di effettiva eseguibilità, in quanto ubicata su un’area con destinazione allo stato non compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche;
 
d) per essere stata formulata un’offerta eccessivamente onerosa per l’amministrazione e di fatto elusiva (attraverso la notevole limitazione delle opere proposte rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare) del divieto di offerta in aumento prevista nel bando di gara”.
 
Orbene, ove in capo ai concorrenti non si sia consolidata alcuna situazione giuridica – come nel caso in cui non sia stato ancora esercitato il potere di approvazione oppure non vi sia stata un’aggiudicazione provvisoria ovvero a questa consegua l’onere di provare il possesso di determinati requisiti – non v’è neppure uno specifico onere di motivazione circa le ragioni di pubblico interesse che hanno mosso l’Amministrazione, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa, attraverso l’indicazione degli elementi concreti ed obiettivi, in base ai quali si è ritenuto di non procedere all’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. VI, 18 novembre 1994, n. 1670; id., Sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4822).
 
Con riguardo al caso di specie, va in particolare rilevato che il contestato provvedimento del Direttore del S.I.I.T. Sicilia – Calabria ha preso in esame tutti gli atti e pareri intervenuti nel procedimento de quo a sindacare e valutare la legittimità e l’opportunità della aggiudicazione (atti, questi, tutti, compreso quello del C.T.A. che il citato provvedimento ha ritenuto di condividere, richiesti e posti in essere nell’esercizio della ampia facoltà discrezionale dell’Amministrazione di scelta dei mezzi istruttòrii più adeguati al migliore perseguimento dell’interesse pubblico sottostante, che trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento e che impegna la stessa ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche l’acquisizione a tal fine del parere dei competenti organi tecnici, anche laddove non obbligatorio, ai fini del più appropriato apprezzamento della situazione sottostante: Cons. St., V, n. 508/1999 e n. 1263/96; Cons. St., VI, 29 marzo 1996, n. 518 e 30 aprile 1994, n. 652) e che nel menzionato provvedimento conclusivo sono chiaramente descritti sia tutti i passaggi procedimentali intervenuti, sia, inoltre, con sufficiente esaustività, le ragioni della mancata aggiudicazione definitiva dell’appalto-concorso di cui si tratta, come sopra riferite; e, in particolare, l’adesione al parere della C.T.A., che, nella sua approfondita ed articolata motivazione, consente di rinvenire le obiettive ragioni di s*mento delle conclusioni del parere medesimo da quelle del parere della Commissione di gara e di quella di manutenzione, che dunque devono intendersi anch’esse fatte proprie dal provvedimento conclusivo del procedimento.
 
Quanto, infine, alle “tracce” di un esercizio del potere amministrativo “non in linea con la funzione tipica collegata all’interesse pubblico”, che l’appellante mette in evidenza con l’ulteriore censura di eccesso di potere per sviamento, valga rilevare che l’iter della gara in considerazione ha avuto una complessa evoluzione dopo la conclusione dei lavori istruttòrii della Commissione giudicatrice con la riunione dell’11 gennaio 2005: sono intervenuti infatti successivamente l’approvazione del progetto di cui si discute da parte della Commissione Manutenzione del Palazzo di Giustizia, una nuova riunione della Commissione giudicatrice che ha ritenuto di procedere all’approvazione medesima solo a maggioranza, la relazione negativa del Responsabile del procedimento, l’acquisizione da parte del S.I.I.T. di notizie in mérito alla situazione urbanistica dell’area interessata dal progetto-offerta, il voto espresso dal C.T.A. e, infine, il provvedimento conclusivo di diniego di aggiudicazione, poi confermato sette mesi dopo all’ésito della richiesta di riesame formulata in sede cautelare dal T.A.R.
 
Orbene, l’andamento così impresso alla procedura all’uopo esperita viene fatto oggetto, con il motivo all’esame, di una personale lettura da parte dell’appellante, vòlta ad accentuarne gli aspetti di cornice ed a spostare con abilità l’attenzione dai tratti essenziali della controversia (come sopra analizzati) su quello che l’Amministrazione, a suo dire, avrebbe dovuto e potuto fare (o non fare) a fronte della situazione creatasi con la presentazione del singolare progetto-offerta, di cui è autrice l’impresa odierna appellante.
 
Queste prospettazioni, che fanno da contrappeso – nei tratti essenziali della lite – alle reali questioni di fondo sopra esaminate, non si configurano né pertinenti né utili, essendo le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione lampanti nella loro significatività e rispetto ad esse le “tracce” segnalate dall’appellante si pongono come meri antecedenti di fatto, non certo idonei ad inficiare la legittimità della veduta, complessa, serie procedimentale e rispetto ai quali esattamente il T.A.R. ha rilevato dunque (con statuizione che in sede di appello non viene seriamente contestata con l’apporto di elementi di prova precisi, certi e concreti) che tràttasi di “una serie di argomenti privi di connessione reciproca e, comunque, non significativi di alcun particolare scopo dissimulato e che, in alcuni casi, si riducono a mere petizioni di principio” (pag. 37 sent.).
 
3. – Conclusivamente, per le considerazioni sopra svolte, l’appello principale non è meritevole di accoglimento e, pertanto, va respinto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
 
Le spese di lite del presente grado, liquidate nella misùra indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
 
P.Q.M.
 
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:
 
respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, estromette dal giudizio ******* *;
respinge l’appello principale e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
   Condanna l’appellante principale alla rifusione di spese ed onorarii di causa in favore delle parti appellate (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Catanzaro), nella misura di Euro 2.500,00=, oltre I.V.A. e C.P.A., per ciascuna di esse.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
 
*************                –   Presidente
 
*ntino *********      – Consigliere     
 
**************                – Consigliere
 
**********                     – Consigliere
 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
****************            *************               
 
IL SEGRETARIO
                  *************************
 
– – 
 
N.R.G. 6537/2006

Lazzini Sonia

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