(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 671)
Il fatto
La Corte di appello di Milano – in funzione di giudice dell’esecuzione – aveva respinto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. diretta al riconoscimento della continuazione.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, non aveva riconosciuto l’unitario disegno criminoso tra i molteplici reati commessi dalla condannata così come nessun rilievo era stato attribuito alle dedotte condizioni di tossicodipendenza, alcoldipendenza e ludopatia dell’istante, benchè richiamate in una istanza di presa in carico al Servizio ASST di Milano ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento terapeutico, trattandosi di dipendenze non provate nella loro concomitanza rispetto ai reati commessi che, ad avviso della Corte territoriale, dovevano risultare collegati e dipendenti dalle dedotte condizioni.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore della condannata articolando a motivo di impugnazione il vizio di motivazione, con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., poiché, a suo avviso, il giudice dell’esecuzione si sarebbe contraddetto laddove aveva dapprima ritenuto non provata la condizione di dipendenza dell’istante e, successivamente, aveva dato atto dell’istanza di presa in carico della medesima da parte dell’ASST di Milano.
Si rivendicava inoltre come la condizione di dipendenza da alcool e da gioco d’azzardo fosse stata adeguatamente provata dall’istante con la produzione della certificazione di presa in carico da parte dell’indicato Servizio mentre l’impugnata ordinanza, omettendo di considerare tale elemento, aveva integrato un difetto di motivazione rispetto ad un indice normativamente previsto dall’art. 671, comma 1 ultimo periodo, cod. proc. pen. che, secondo il ricorrente, deve rientrare nell’ambito degli elementi rilevanti al fine del riconoscimento della continuazione alla stregua della valutazione globale di tutti gli indici sintomatici.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva stimato manifestamente infondato nonché generico per le seguenti ragioni.
Si osservava prima di tutto come la disciplina della continuazione sia intesa ad assicurare un trattamento sanzionatorio attenuato verso chi – con una unica deliberazione mentale, consistente nella preventiva programmazione criminosa – si determina a commettere più reati fermo restando che la sua ratio risiede nella evidente minore pericolosità rispetto a colui che commette più reati in base a spinte criminogene indipendenti e reiterate.
Premesso ciò, si faceva oltre tutto presente come, nel 2006, il legislatore abbia attribuito rilievo nella valutazione della continuazione, oltre che ai tradizionali indici enucleati in sede giurisprudenziale (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, causali dell’azione, modalità della condotta, bene giuridico offeso, etc.), anche allo stato di tossicodipendenza nei limiti in cui tale condizione si riverberi nella consumazione dei reati che si vorrebbero avvinti in continuazione rilevandosi al contempo come a tal fine fosse stato all’uopo aggiunto nell’art. 671 cod. proc. pen. il richiamo alla consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza espressamente classificandolo come uno degli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato.
Tuttavia, si notava come tale modifica normativa non abbia comportato automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso potendo giustificarsi con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019; Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017; Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014) dato che la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che da tale disposizione derivi una presunzione iuris tantum circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla.
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini evidenziavano come, nella fattispecie in esame, il giudice dell’esecuzione, lungi dall’avere tralasciato la dedotta condizione di pluridipendenza della ricorrente, ne avesse però negato l’effetto rilevando che l’istanza di presa in carico da parte del Servizio ASST di Milano non implicava che tali dipendenze risultassero comprovate come concomitanti alla commissione dei numerosi reati, né risultava provato dalla mera diagnosi del giugno 2017 di “disturbo da uso di alcol in remissione protratta in ambiente controllato” che le dedotte condizioni di fragilità e dipendenza avessero costituito spinta criminogena tale da influire sulla commissione delle condotte delittuose in esame.
Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, la condizione di pluridipendenza era stata sì considerata esistente ma nei limiti risultanti dalla certificazione prodotta cioè non estesa al periodo di commissione dei reati unificandi, né efficace al punto da rivestire rilievo deterministico sulle condotte delittuose visto che difettavano in radice gli elementi sintomatici dell’invocata continuazione in quanto non era all’uopo sufficiente l’identità o l’analogia dei titoli di reato, né la contiguità spazio-temporale dei medesimi, nella specie esclusa, e infine non risultava comprovato nel triennio dal 2012 al 2015 interessato dalle condotte di reato il concomitante ed influente stato di dipendenza patologica della condannata.
La motivazione addotta dalla Corte territoriale, era dunque, per la Suprema Corte, adeguata e complet, e non presentava alcuno dei denunciati profili di vizio così come non valeva a contrastare tale motivata conclusione l’allegazione della sentenza da ultimo effettuata dalla difesa poiché il parziale riconoscimento della continuazione ivi effettuato era sostanzialmente privo di riferimenti ai criteri normativi e giurisprudenziali che si erano ricapitolati e poggiava, invece, soltanto sul generico richiamo alle dipendenze dell’imputata come attestate dal SerT.
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava inammissibile il ricorso proposto e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende
Conclusioni
La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui si afferma che lo stato di tossicodipendenza non può da solo rilevare ai fini del riconoscimento della continuazione.
Difatti, perché questo istituto sia applicabile, come emerge in questa decisione (e in altre precedenti), occorre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione [ossia: “l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali” (così: Cass. pen., Sez. Un., 18/05/2017, n. 28659)].
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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