In materia di aggiudicazione di appalti pubblici, l’azione di risarcimento danni promossa da un concorrente di una gara non può essere accolta allorquando l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti prodromici della procedura di evidenza pubblica rest

Lazzini Sonia 17/09/09
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Ogni qualvolta l’annullamento giurisdizionale degli atti assurga ad integrale risarcimento in forma specifica, legittimando così il ricorrente a giocarsi le proprie chance di aggiudicazione in una nuova procedura di evidenza pubblica conforme a legge, non residua alcun danno risarcibile per equivalente monetario, giacché proprio la “restitutio in integrum” realizzata dalla pronuncia demolitoria assume valenza pienamente satisfattiva dell’interesse azionato dal danneggiato l’utente ha la possibilità di scegliere il soggetto erogatore del servizio utilizzando il voucher rilasciato dal Comune; ll sistema descritto – seppur alternativo rispetto alla riedizione della gara d’appalto diretta ad individuare un unico aggiudicatario – offre agli operatori interessati una nuova opportunità di erogazione del servizio; – che in buona sostanza attraverso il metodo “voucher” le imprese si confrontano in una realtà territoriale non attraverso un meccanismo capace di selezionare una sola di esse per attribuirle il servizio in un determinato arco temporale, ma attraverso una perdurante competizione, che dovrebbe condurre gli utenti ad optare per il soggetto specializzato che assicura prestazioni di maggiore qualità;
– che in tal modo si realizza una concorrenza di tipo “dinamico”, suscettibile di rimettere i partecipanti della gara annullata in condizione di erogare il servizio previo incarico diretto delle persone che necessitano di assistenza all’interno delle scuole; all’interno della descritta selezione – destinata a protrarsi nel tempo – la ricorrente potrà giocarsi nuovamente le proprie chance di erogare prestazioni a coloro che ne faranno richiesta;
 
Considerato:
– che il ricorrente ha presentato ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 1734/2008, depositata il 10/12/2008;
– che la pronuncia ha annullato l’esito della gara ed ha imposto la sua riedizione con esclusivo riguardo alla presentazione delle offerte economiche;
– che in buona sostanza è stata salvaguardata la fase di valutazione delle offerte tecniche, per cui la Commissione era tenuta a definire una nuova formula per l’apprezzamento dei ribassi percentuali sui prezzi a base di gara, ammettendo le concorrenti a presentare una nuova proposta;
– che, con deliberazione consiliare 31/1/2009 n. 2, l’amministrazione ha approvato un nuovo sistema di organizzazione del servizio a mezzo di procedura di accreditamento di soggetti specializzati, con conseguente attribuzione ai privati interessati del cd. voucher;
– che di seguito il Comune ha dato impulso alle statuizioni della deliberazione citata;
– che con il presente gravame la ricorrente chiede agisce per chiedere l’ottemperanza della sentenza, l’accertamento della nullità del provvedimento consiliare 2/2009 e degli atti susseguenti, ed il risarcimento del danno;
 
 
Atteso:
la rinnovazione del procedimento amministrativo colpito da annullamento giurisdizionale va disposta a partire dal primo degli atti della sequenza che sia stato riconosciuto effettivamente viziato e quindi caducato dal giudice; l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione dell’appalto – accompagnato dall’indicazione di puntuali regole guida per la riedizione del potere – comporta, quale effetto conformativo, l’obbligo di ripetere le operazioni di gara a partire dal momento in cui si è verificata l’illegittimità sanzionata dal giudice
– che, per consolidata giurisprudenza, quando l’effetto conformativo consiste nella rinnovazione parziale della selezione, si applica il principio di conservazione secondo il quale la rinnovazione del procedimento amministrativo colpito da annullamento giurisdizionale va disposta a partire dal primo degli atti della sequenza che sia stato riconosciuto effettivamente viziato e quindi caducato dal giudice;
– che, in linea generale, l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione dell’appalto – accompagnato dall’indicazione di puntuali regole guida per la riedizione del potere – comporta, quale effetto conformativo, l’obbligo di ripetere le operazioni di gara a partire dal momento in cui si è verificata l’illegittimità sanzionata dal giudice; – che tuttavia il vincolo conformativo del giudicato sussiste fin quando l’amministrazione si determini nell’ambito della procedura di gara, investita dalla pronuncia del Tribunale divenuta irrevocabile; – che in questo caso il Comune ha rivalutato la vicenda in un contesto più ampio, optando per un nuovo modello di gestione del servizio; – che in linea generale l’amministrazione ben può procedere ad una rinnovata valutazione dell’attualità dell’interesse a continuare la gara e ad affidare il servizio in appalto, previo esercizio del potere di autotutela supportato da un adeguato apparato motivazionale che dia conto della necessità ed opportunità della caducazione della procedura; – che tale facoltà è espressione del potere dell’amministrazione, ampiamente discrezionale, di rivedere la propria precedente attività amministrativa ed eventualmente di correggerla mediante l’eliminazione di provvedimenti illegittimi ovvero inopportuni; che nella fattispecie il Comune si è avvalso della potestà di autotutela, elaborando un progetto per la gestione del servizio mediante procedura di accreditamento di soggetti specializzati; – che la scelta di rivedere le opzioni precedenti, abbandonando l’iter per l’affidamento dell’appalto, è stata sufficientemente motivata dal Comune di Cologno al Serio; – che infatti il progetto di accreditamento allegato alla deliberazione consiliare (doc. 4 Comune –punto 15) contempla il raffronto tra i due modelli alternativi di gestione del servizio, evidenziando i maggiori vantaggi e le minori criticità della soluzione in concreto prescelta; – che in conclusione il Collegio non ravvisa la sussistenza dei dedotti profili di elusione del giudicato;
 
a cura di *************
 
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1495 del 16 luglio 2009, emessa dal Tar Lombardia, Brescia
 
N. 01495/2009 REG.SEN.
N. 00601/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 601 del 2009, proposto da:
Societa’ Cooperativa Sociale Citta’ del Sole O.N.L.U.S., rappresentata e difesa dagli avv. **************, *****************, con domicilio eletto presso ************** in Brescia, via Cadorna, 7;
contro
Comune di Cologno al Serio, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Brescia, Viale Stazione, 37 (Fax=030/46565);
nei confronti di
Societa’ Cooperativa Sociale La ALFA O.N.L.U.S., ALFA DUE Servizi Cooperativa A Rl, non costituitesi in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Lombardia di Brescia, sez. I, n. 1734/2008, depositata il 10/12/2008.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cologno al Serio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Considerato:
– che il ricorrente ha presentato ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 1734/2008, depositata il 10/12/2008;
– che la pronuncia ha annullato l’esito della gara ed ha imposto la sua riedizione con esclusivo riguardo alla presentazione delle offerte economiche;
– che in buona sostanza è stata salvaguardata la fase di valutazione delle offerte tecniche, per cui la Commissione era tenuta a definire una nuova formula per l’apprezzamento dei ribassi percentuali sui prezzi a base di gara, ammettendo le concorrenti a presentare una nuova proposta;
– che, con deliberazione consiliare 31/1/2009 n. 2, l’amministrazione ha approvato un nuovo sistema di organizzazione del servizio a mezzo di procedura di accreditamento di soggetti specializzati, con conseguente attribuzione ai privati interessati del cd. voucher;
– che di seguito il Comune ha dato impulso alle statuizioni della deliberazione citata;
– che con il presente gravame la ricorrente chiede agisce per chiedere l’ottemperanza della sentenza, l’accertamento della nullità del provvedimento consiliare 2/2009 e degli atti susseguenti, ed il risarcimento del danno;
Atteso:
– che, per consolidata giurisprudenza, quando l’effetto conformativo consiste nella rinnovazione parziale della selezione, si applica il principio di conservazione secondo il quale la rinnovazione del procedimento amministrativo colpito da annullamento giurisdizionale va disposta a partire dal primo degli atti della sequenza che sia stato riconosciuto effettivamente viziato e quindi caducato dal giudice;
– che, in linea generale, l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione dell’appalto – accompagnato dall’indicazione di puntuali regole guida per la riedizione del potere – comporta, quale effetto conformativo, l’obbligo di ripetere le operazioni di gara a partire dal momento in cui si è verificata l’illegittimità sanzionata dal giudice;
– che tuttavia il vincolo conformativo del giudicato sussiste fin quando l’amministrazione si determini nell’ambito della procedura di gara, investita dalla pronuncia del Tribunale divenuta irrevocabile;
– che in questo caso il Comune ha rivalutato la vicenda in un contesto più ampio, optando per un nuovo modello di gestione del servizio;
– che in linea generale l’amministrazione ben può procedere ad una rinnovata valutazione dell’attualità dell’interesse a continuare la gara e ad affidare il servizio in appalto, previo esercizio del potere di autotutela supportato da un adeguato apparato motivazionale che dia conto della necessità ed opportunità della caducazione della procedura;
– che tale facoltà è espressione del potere dell’amministrazione, ampiamente discrezionale, di rivedere la propria precedente attività amministrativa ed eventualmente di correggerla mediante l’eliminazione di provvedimenti illegittimi ovvero inopportuni;
– che nella fattispecie il Comune si è avvalso della potestà di autotutela, elaborando un progetto per la gestione del servizio mediante procedura di accreditamento di soggetti specializzati;
– che la scelta di rivedere le opzioni precedenti, abbandonando l’iter per l’affidamento dell’appalto, è stata sufficientemente motivata dal Comune di Cologno al Serio;
– che infatti il progetto di accreditamento allegato alla deliberazione consiliare (doc. 4 Comune –punto 15) contempla il raffronto tra i due modelli alternativi di gestione del servizio, evidenziando i maggiori vantaggi e le minori criticità della soluzione in concreto prescelta;
– che in conclusione il Collegio non ravvisa la sussistenza dei dedotti profili di elusione del giudicato;
Rilevato:
– che in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, l’azione di risarcimento danni promossa da un concorrente di una gara non può essere accolta allorquando l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti prodromici della procedura di evidenza pubblica restituisca al ricorrente la possibilità di partecipare ad una nuova procedura selettiva, emendata dai vizi rilevati dal giudice amministrativo;
– che ogni qualvolta l’annullamento giurisdizionale degli atti assurga ad integrale risarcimento in forma specifica, legittimando così il ricorrente a giocarsi le proprie chance di aggiudicazione in una nuova procedura di evidenza pubblica conforme a legge, non residua alcun danno risarcibile per equivalente monetario, giacché proprio la “restitutio in integrum” realizzata dalla pronuncia demolitoria assume valenza pienamente satisfattiva dell’interesse azionato dal danneggiato;
– che i detti rilievi appaiono pertinenti alla presente controversia, ove si registra l’annullamento dell’intera procedura da parte della stazione appaltante, per i motivi di seguito esposti;
– che la vicenda esaminata contempla la scelta di un nuovo sistema di gestione del servizio mediante accreditamento;
– che lo stesso prevede una fase di esame delle domande degli operatori interessati e di verifica dei requisiti introdotti dal bando;
– che l’esito positivo dell’istanza consente automaticamente all’impresa di erogare le prestazioni (punto 12 progetto);
– che l’utente ha la possibilità di scegliere il soggetto erogatore del servizio utilizzando il voucher rilasciato dal Comune;
Ritenuto:
– che il sistema descritto – seppur alternativo rispetto alla riedizione della gara d’appalto diretta ad individuare un unico aggiudicatario – offre agli operatori interessati una nuova opportunità di erogazione del servizio;
– che in buona sostanza attraverso il metodo “voucher” le imprese si confrontano in una realtà territoriale non attraverso un meccanismo capace di selezionare una sola di esse per attribuirle il servizio in un determinato arco temporale, ma attraverso una perdurante competizione, che dovrebbe condurre gli utenti ad optare per il soggetto specializzato che assicura prestazioni di maggiore qualità;
– che in tal modo si realizza una concorrenza di tipo “dinamico”, suscettibile di rimettere i partecipanti della gara annullata in condizione di erogare il servizio previo incarico diretto delle persone che necessitano di assistenza all’interno delle scuole;
– che, all’interno della descritta selezione – destinata a protrarsi nel tempo – la ricorrente potrà giocarsi nuovamente le proprie chance di erogare prestazioni a coloro che ne faranno richiesta;
Atteso:
– che pertanto il ricorso è infondato e deve essere respinto;
– che la specificità della questione affrontata giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando respinge il ricorso per ottemperanza in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l’intervento dei Magistrati:
*****************, Presidente
*************, Primo Referendario, Estensore
*************************, Primo Referendario
 
L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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