In dirittura di arrivo l’omicidio stradale

Redazione 29/02/12
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Anna Costagliola

Il Governo è intenzionato ad introdurre il reato di omicidio stradale: lo ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, Corrado Passera, nel corso dell’ audizione tenutasi nella giornata di ieri in Commissione Trasporti alla Camera. In sede di tale audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle proposte di legge recanti la delega al Governo per la riforma del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro ha precisato che particolare attenzione verrà posta all’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di reato, denominata «omicidio stradale», configurabile quando un conducente commetta omicidio in condizioni di guida con tasso alcoolemico sopra 1,5%, ovvero di guida alterata dall’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, e punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a 8 anni e nel massimo a 18 anni, nonché con la previsione dell’arresto in flagranza. Sarà prevista quale sanzione amministrativa accessoria la revoca della patente nonché l’impossibilità di conseguirne in qualsiasi tempo altra e comunque il divieto di circolare sul territorio nazionale, ancorché con patente di guida conseguita in altro Stato.

Nel corso del dibattito degli ultimi anni si è evidenziato come il fenomeno dell’infortunistica stradale abbia ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con l’attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate dall’elemento psicologico della colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del Codice della strada. Non esiste, infatti, nell’ordinamento giuridico un’autonoma ed adeguata considerazione del fenomeno descritto, la cui tutela, proprio per la gravità delle conseguenze che esso implica, non può più rimanere affidata solo ad ipotesi di reato «non volontarie», sebbene anche aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate.

La richiamata esigenza ha sollecitato il coraggioso tentativo da parte di alcuni giudici che hanno cominciato ad inquadrare come non colposo l’omicidio riconducibile all’infortunistica stradale, individuando un diverso e più grave atteggiamento psicologico dell’autore che, in presenza di determinati presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico «vita». Anche tale iniziativa ha rafforzato l’esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose, per definizione caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore e sicuramente non paragonabile a quello connesso alla lesione del bene della vita.

In ordine alle modalità di configurazione della istituenda fattispecie penale ed alle conseguenze ad essa connesse il Ministro ritiene tuttavia opportuna una riflessione in relazione ad una comparazione con quanto accade in ambito europeo, tenuto conto che un divieto assoluto di riconseguire la patente di guida, ovvero il divieto di circolazione alla guida di autoveicoli e motocicli sul territorio nazionale, appare unico nel suo genere in tutto il territorio UE e potrebbe risolversi in un pregiudizio della libertà di circolazione, che implica, piuttosto, il ricorso ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell’ambito dell’Unione europea.

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