In che modo tutelarsi prima del matrimonio ipotizzando separazione o divorzio

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A volte ci si chiede che cosa sia necessario fare prima di sposarsi.

Si deve preparare la cerimonia, prenotare il locale, organizzare il viaggio di nozze, trovare una casa dove abitare quando si rientra in città.

Poche persone pensano che nella lunga lista delle cose da fare prima del matrimonio, ci sia anche andare da un avvocato.

Non costituisce un obbligo,  però potrebbe essere utile conoscere prima i propri doveri di coniuge e gli eventuali diritti in caso di separazione o divorzio.

L’avvocato potrà dire quale regime sia meglio scegliere per la famiglia, la comunione o la separazione dei beni, se si debba costituire un fondo patrimoniale, oppure in che modo regolare eventuali prestiti in denaro tra i coniugi.

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Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

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La separazione e la comunione dei beni

La prima questione che prima di sposarsi dovrebbe essere definita dovrebbe è se scegliere la comunione o la separazione dei beni.

La scelta dovrà essere resa formale al momento delle nozze, sia che si svolgano in chiesa sia che si svolgano in Comune.

Se non viene specificato niente, la coppia entra in automatico nel regime della comunione dei beni.

Con la comunione i beni acquistati dopo il matrimonio diventano di entrambi i coniugi indipendentemente da chi ne abbia pagato il prezzo, mentre quelli acquisiti prima, con atti d’acquisto, donazioni o successioni, non entrano nella comunione.

Glia altri beni che non rientrano nella comunione sono:

I beni ottenuti, anche dopo il matrimonio, con donazioni o eredità, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento venga specificato che sono attribuiti ad entrambi i coniugi in comunione.

I beni di utilizzo strettamente personale di ognuno dei coniugi e i loro accessori.

Ad esempio i capi di abbigliamento.

I beni necessari all’esercizio della professione del coniuge.

Ad esempio, una borsa o un computer, tranne quelli diretti alla conduzione di un’azienda che fa parte della comunione.

IL denaro ottenuto a titolo di risarcimento danni nonché la pensione relativa alla perdita parziale o completa della capacità lavorativa.

I beni comprati con il denaro che deriva dalla vendita dei beni appena elencati o con il loro scambio, purché sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’effetto della comunione è che, in caso di divorzio, i beni che ci rientrano andranno divisi a metà, compresi i risparmi in banca.

Se non dovesse essere possibile, o si liquida all’ex la sua quota in denaro pari alla metà del valore del bene oppure lo si ricompensa con un altro bene della comunione di uguale valore.

Spesso si pensa che scegliendo la separazione dei beni, in caso di divorzio non si abbia nessun obbligo nei confronti dell’ex coniuge, che non si debba né cedere il diritto di abitazione nella casa coniugale né pagare l’assegno di mantenimento.

Una simile convinzione è sbagliata.

Questi provvedimenti, che di solito si decidono in tribunale durante la causa tra marito e moglie, conseguono ai mancati accordi tra coniugi e scattano lo stesso.

I patti prematrimoniali e l’assegno di mantenimento

In Italia non sono legali i patti prematrimoniali. Significa che marito e moglie non possono mettersi d’accordo in anticipo per stabilire come regolare il proprio assetto patrimoniale in caso di divorzio.

Quindi, non è possibile tutelarsi in anticipo da un’eventuale separazione. E ciò, come detto, vale anche se la coppia ha optato per la separazione dei beni.

Difatti, quando marito e moglie decidono di lasciarsi, se non trovano un accordo tra di loro, sarà il giudice a decidere come regolare i loro rapporti. Ed allora stabilirà che:

il coniuge con il reddito più elevato paghi all’ex un assegno di mantenimento che consenta a quest’ultimo di mantenersi da solo, a meno che non sia abbastanza giovane e formato da poter trovare un’occupazione;

la casa venga affidata al genitore con cui andranno a vivere i figli, anche se questi non ne è il proprietario e la coppia si è sposata con il regime della separazione dei beni;

i figli vengano affidati al genitore con cui hanno maggiore feeling che di solito è la madre. Con la conseguenza che la madre percepirà, oltre al mantenimento per sé stessa, quello per i bambini e l’abitazione familiare.

I prestiti tra coniugi

Se è vero che i prestiti di piccolo conto non vanno restituiti neanche in caso di divorzio, trattandosi di elargizioni che rientrano nel normale spirito di solidarietà connesso al matrimonio, quando invece le somme si fanno consistenti marito e moglie possono firmare un contratto con cui ne stabiliscono il rimborso. Si pensi al caso del marito che faccia ristrutturare a proprie spese la casa di proprietà della moglie o che le dia un rilevante importo in denaro per aprire un’attività commerciale.

In tali ipotesi è dunque consentito l’accordo che preveda la restituzione dei soldi in caso di successivo divorzio.

Il fondo patrimoniale

Se uno dei due coniugi ha debiti o conduce un’attività economica che potrebbe implicare un forte rischio di insolvenza o fallimento, l’altro farà bene a tutelarsi in anticipo optando innanzitutto per la separazione dei beni ed, eventualmente, costituendo un fondo patrimoniale su tutti i beni in comune. Tutto ciò che infatti viene immesso nel fondo patrimoniale (immobili, auto e moto, titoli di credito) non può essere pignorato per debiti estranei ai bisogni familiari.

In che modo tutelarsi in caso di matrimonio

Ritorna la domanda che ci siamo posti in partenza: ci si può tutelare prima di sposarsi? La tutela dal coniuge, come visto, è limitata solo alla scelta del regime patrimoniale, ossia alla separazione dei beni. In questo modo, in caso di scioglimento del matrimonio, ciascun coniuge resterà proprietario dei beni che ha acquistato e degli eventuali risparmi accumulati in banca. Invece, con la comunione dei beni, anche il conto corrente residuo andrà diviso per quote uguali.

La separazione dei beni però non evita il problema dell’assegno di mantenimento  e dell’assegnazione della casa coniugale al genitore con cui vanno a vivere i figli. Quest’ultimo infatti è un provvedimento che viene posto a tutela di questi ultimi, per consentire loro di continuare a vivere nello stesso habitat domestico. Non c’è quindi modo per tutelarsi in anticipo da tali eventualità se non evitare di sposarsi. Infatti, le coppie di conviventi – anche se costituiscono una famiglia di fatto – non possono pretendere il pagamento degli alimenti né, seppur con figli piccoli, possono ottenere l’assegnazione della casa coniugale di proprietà dell’ex parte.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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