In che modo si redige un contratto di donazione

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Al fine di effettuare una donazione, di solito si consegna il bene o il denaro al donatario.

Nei casi più importanti, quando il valore del bene che si vuole donare è considerevole, come nell’ipotesi di una casa, di un’auto o di un sostanzioso conto in banca, si deve andare da un notaio per firmare il rogito.

In entrambi i casi, quando si regala un bene a un’altra persona, sia che avvenga “ufficialmente” davanti al notaio, sia in modo informale con la consegna del bene, si realizza un contratto di donazione.

A differenza di quello che di solito si crede, un contratto non deve essere sempre scritto.

Se si intende formalizzare il regalo con una scrittura, si deve sapere che cosa scrivere.

Oltre al contenuto minimo del contratto, dove si specifica che una persona intende donare a un’altra il bene e che una terza persona lo vuole accettare, la scrittura può contenere anche altre clausole. Come nelle scritture private e gli atti pubblici, anche il contratto di donazione può essere personalizzato, redatto secondo i bisogni e le volontà delle parti.

A questo proposito esistono le cosiddette clausole, rivolte a regolare i termini e le condizioni dell’accordo.

La donazione non corrisponde per forza a uno schema o a una formula prestabilita dalla legge, può variare in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto.

Leggi anche:”Il contratto di donazione, disciplina giuridica e caratteri”

In che modo si scrive un contratto di donazione

L’ordinamento italiano si basa sul cosiddetto “principio di autonomia negoziale”, ognuno è libero di contrarre e di scrivere quello che vuole nel contratto, salvo i limiti di legge e in base alle sue esigenze.

Nella donazione non può essere alterato lo schema tipico del contratto, la volontà di attribuire la proprietà di un bene a un’altra persona senza chiedere niente in cambio.

Se viene previsto un corrispettivo, in denaro o in natura, si avrà un contratto diverso dalla donazione come, ad esempio, una vendita o una permuta.

Nel primo caso, una persona trasferisce il bene, l’altra paga il prezzo.

Nel secondo caso si ha uno scambio di beni.

Nel linguaggio “legale”, chi dona il bene è detto donante e chi lo riceve è detto donatario.

La donazione, una volta conclusa, non può essere più revocata, salvo indegnità del donatario o sopravvenienza di figli del donante.

Il donatario, in caso di grave stato di necessità del donante, è obbligato a versargli gli alimenti, un aspetto che non deve per forza figurare nel contratto.

Il contenuto del contratto di donazione

L’elemento essenziale è il cosiddetto “spirito di liberalità”, la volontà di regalare un bene o del denaro a un’altra persona, con l’unico fine di arricchirla e senza niente in cambio.

Il donante si priva di qualcosa, riduce il suo patrimonio per arricchire quello del donatario.

Questo deve apparire nell’atto senza equivoci, senza dare luogo a dubbi di interpretazione.

Ad esempio, se una casa viene ceduta dietro un corrispettivo irrisorio non si parlerà di una donazione, ma di una “vendita mista a donazione” o di “donazione indiretta”.

Se si obbliga il donatario ad eseguire una prestazione specifica, si avrà lo stesso una donazione.

Ad esempio il genitore che dona la casa al figlio a condizione che lo stesso si prenda cura di lui e lo assista per sempre, arricchita da clausole particolari, onere o condizione, che non alterano il tipo di contratto, perché su ogni eventuale prestazione richiesta dal donatario prevalgono la volontà di donare e lo spirito di liberalità.

Nel contratto di donazione si deve indicare:

Il nome del donante e i relativi estremi anagrafici

Il nome del donatario e i relativi estremi anagrafici

Il bene donato.

Se i beni donati sono mobili, va indicato il loro valore, nell’atto o in una nota a parte.

La data nella quale la donazione avviene e da quando ha effetto.

La dichiarazione del donante di volere donare il bene indicato.

La dichiarazione del donatario di volere accettare la donazione senza riserve.

La donazione e i suoi divieti

Qualsiasi bene può costituire oggetto di donazione.

Mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende.

Non si può prevedere un compenso in denaro o in natura a fronte della donazione.

Non si può stipulare un compromesso su una donazione, vale a dire l’impegno a donare in un momento successivo.

L’unico modo per aggirare questo divieto è prevedere una condizione sospensiva o un termine iniziale.

Il contratto preliminare di donazione è considerato inammissibile.

Non si può donare a un soggetto non ancora nato, ma è valida la donazione al concepito, a condizione che l’accettino i genitori.

Si può donare al minore, che al momento dell’accettazione deve essere sostituito dal rappresentante legale autorizzato dal giudice tutelare.

La donazione non può avere in oggetto beni futuri o di altre persone.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con un’importante sentenza, ha risolto i dubbi sul divieto di donare beni altrui, affermando che la donazione di bene altrui può essere valida se nel contratto “si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio”.

Se una persona vuole donare un bene che non è di sua proprietà, deve risultare chiaramente che è consapevole che il bene non gli appartiene e si obbliga, nei confronti del donatario, a procurarselo per poi donarlo.

In simili circostanze, quello che la persona dona, non è il bene, ma l’obbligo di acquistare lostesso per darlo al donatario.

La donazione, per legge, può essere anche il contratto con il quale ci si obbliga, per spirito di liberalità, nei confronti del donatario, e non esclusivamente l’atto con il quale si regala un bene o del denaro.

Ai fini della legge è vietata la donazione di beni futuri, ed è vietata anche la donazione di beni altrui ma, se nel contratto risulta scritto in modo inequivocabile che il donante è consapevole che il bene non è di sua proprietà, la donazione è valida come contratto dal quale nasce l’obbligo del donante, offerto per spirito di liberalità, di acquistare il bene altrui al fine di regalarlo al donatario.

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