In che modo si colloca l’assegno di mantenimento all’ex coniuge

Scarica PDF Stampa
Se dopo la separazione non si eroga l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge, si potrebbe subire l’espropriazione forzata.

Ad esempio, l’ex moglie potrà pignorare dei beni mobili o immobili, e i crediti, anche quando gli stessi vengono erogati da terzi a scadenza periodica, al fine di ottenere il dovuto, come lo stipendio o la pensione.

Quando sono crediti alimentari esistono dei limiti alla pignorabilità.

A questo proposito ci si chiede in che modo si  colloca l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, e se sia un credito alimentare.

Se la risposta dovesse essere affermativa, godrebbe di determinati privilegi, in caso contrario, verrebbe considerato allo stesso modo di un credito comune, e potrà essere bloccato da altri crediti che il debitore potrebbe utilizzare in compensazione.

In tempi recenti è stata modificata qualcosa, perché la Suprema Corte di Cassazione ha cambiato orientamento, e attraverso una sentenza, ha stabilito che la parte dell’assegno che spetta all’ex coniuge non ha natura alimentare, mentre la parte che spetta ai figli possiede questa qualità.

In presenza di simili circostanze,l’ex moglie, a determinate condizioni, non può più pignorare lo stipendio al marito che non paga il mantenimento.

Cercando di procedere con ordine, vedremo quali sono i principi che regolano questa delicata materia e qual è l’orientamento dei giudici chiamati a risolvere le controversie che nascono in queste vicende.

Volume consigliato

SEPARAZIONE E DIVORZIO AI TEMPI DELL’EMERGENZA SANITARIA

Il diritto di famiglia sta vivendo una vera e propria rivoluzione copernicana, e soprattutto nel periodo vissuto per l’emergenza sanitaria (mondiale) da COVID 19, le separazioni ed i divorzi “stanno cambiando volto” assumendo sfaccettature peculiari dovute al periodo di crisi vissuto e che si ripercuoterà ancora per molto tempo.Nel testo vengono affrontate in modo pragmatico, lineare e chiaro le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari, con riferimenti alla disciplina processuale sia per quanto concerne la separazione che il divorzio (consensuali o giudiziali che siano) ed anche con riferimento all’istituto della negoziazione assistita, rivolgendosi sia agli operatori del diritto (avvocati, magistrati e studiosi del diritto in generale) che anche a tutti coloro – semplici cittadini – che si trovano a dover affrontare una crisi coniugale ed un procedimento di “separazione”, di qualsiasi tipo esso sia. Manuela RinaldiAvvocato Cassazionista in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2020 Maggioli Editore

14.90 €  12.67 €

In che cosa consiste il credito alimentare

 

Il credito alimentare è una prestazione economica che spetta a chi si trova in in uno stato di bisogno e non può provvedere al suo stesso sostentamento (art. 433 c.c.).

L’obbligo di prestare gli alimenti spetta ai parenti più prossimi, a partire dal coniuge.

In presenza di separazione tra i coniugi, il credito alimentare si trasforma in un credito di mantenimento nella misura che viene stabilita dal relativo assegno e l’obbligazione diventa svincolata in modo parziale dallo stato di bisogno.

Come si potrà notare proseguendo con la lettura, non si può più chiamare credito alimentare e questo comporta conseguenze importanti quando si tratta di riscuotere i modo coattivo la somma.

L’assegno di mantenimento

Nella separazione, l’assegno di mantenimento viene erogato per garantire al coniuge un tenore di vita simile a quello del quale godeva in costanza di matrimonio.

Il suo importo potrà essere superiore a quello che può essere necessario per il semplice sostentamento, vale a dire, per garantire le esigenze di vita primarie.

Si deve distinguere tra l’assegno che spetta all’ex coniuge e quello che viene riconosciuto ai figli.

La Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito (Cass. sent. n.13609/2016 del 4 luglio 2016, Cass. sent. n.25166/2017 del 24 ottobre 2017) che l’assegno di mantenimento dei figli ha sempre natura alimentare, anche quando gli stessi sono abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano ancora raggiunto l’indipendenza economica.

L’assegno di mantenimento dell’ex coniuge non può essere qualificato come credito alimentare (Cass. sent. n. 9686/2020 del 26 maggio 2020) perché ha la sua fonte nel diritto all’assistenza materiale che deriva dal vincolo coniugale, anziché nello stato di bisogno, che potrebbe non essere presente.

L’assegno di separazione si distingue da quello di divorzio.

Il primo ha il fine di adeguare i redditi al livello goduto durante il matrimonio, anche se a volte la Cassazione ha affermato che il parametro del tenore di vita può venire meno, il secondo ha una natura di assistenza, di compensazione e di perequazione.

La qualifica dell’assegno dovuto nei confronti dell’ex coniuge separato come un credito non alimentare ha molta importanza , perché incide in modo rilevante sulla possibilità di pignorare l’assegno di mantenimento.

Il principio è che le somme dirette agli alimenti non possono essere pignorate a meno che il creditore non proceda per cause di alimenti , di conseguenza per crediti della stessa natura e considerati dalla legge allo stesso livello.

Hanno un privilegio (art. 545 c.p.c., artt. 2751 e 2778 c.c.) che li rende immuni da aggressioni. come le procedure esecutive, per soddisfare crediti di livello inferiore, che non possiedono la stessa forza, che in relazione ai crediti alimentari è massima, perché devono soddisfare i bisogni primari di vita.

A questo proposito, la legge stabilisce determinati limiti al pignoramento per crediti alimentari.

Un quinto dello stipendio, massimo il 20%, perché sono crediti di mantenimento e non di crediti alimentari in senso stretto.

In presenza di simili circostanze la misura del pignoramento potrebbe arrivare a un terzo, in favore di chi agisce per la riscossione.

Se lo stipendio viene accreditato sul conto corrente prima della data del pignoramento, la giacenza bancaria è pignorabile per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.

Come evitare il pignoramento.

Questo si deve al fatto che il credito alimentare, allo stesso modo del mantenimento dei figli, non è pignorabile se non si proceda per altri crediti lo stesso alimentari.

In presenza di simili circostanze, crediti e controcrediti dello stesso livello sono in parità-

L’assegno di mantenimento all’ex coniuge separato non ha questa natura, ed è pignorabile anche se entro i limiti dei quali si è scritto in precedenza.

La conseguenza è che non essendo un credito alimentare, potrà essere compensato a sua volta con gli eventuali controcrediti che il debitore esecutato potrà vantare e documentare nel giudizio di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c), ad esempio il pagamento delle rate di un mutuo che i coniugi avevano contratto durante il matrimonio e nel comune interesse, come ha deciso di recente  la Cassazione (Cass. sent. n. 9686/20 del 26 maggio 2020).

In questo modo anche il credito che deriva dall’assegno di mantenimento può essere compensato con altri crediti, e l’ex coniuge obbligato al pagamento potrà bloccare la procedura esecutiva opponendo il credito che vanta nei confronti dell’ex che aveva agito nei suoi confronti per ottenere il pagamento.

La circostanza che il credito dell’assegno di mantenimento non abbia natura alimentare può fermare l’azione per riscuoterlo, quando manca l’adempimento spontaneo e l’obbligato al pagamento è titolare di altri crediti nei confronti dell’ex coniuge.

A questo proposito si possono menzionare il pignoramento per assegno di mantenimento, il limite pignorabilità assegno mantenimento e il modo nel quale evitare il pignoramento dell’ex coniuge.

Volume consigliato

SEPARAZIONE E DIVORZIO AI TEMPI DELL’EMERGENZA SANITARIA

Il diritto di famiglia sta vivendo una vera e propria rivoluzione copernicana, e soprattutto nel periodo vissuto per l’emergenza sanitaria (mondiale) da COVID 19, le separazioni ed i divorzi “stanno cambiando volto” assumendo sfaccettature peculiari dovute al periodo di crisi vissuto e che si ripercuoterà ancora per molto tempo.Nel testo vengono affrontate in modo pragmatico, lineare e chiaro le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari, con riferimenti alla disciplina processuale sia per quanto concerne la separazione che il divorzio (consensuali o giudiziali che siano) ed anche con riferimento all’istituto della negoziazione assistita, rivolgendosi sia agli operatori del diritto (avvocati, magistrati e studiosi del diritto in generale) che anche a tutti coloro – semplici cittadini – che si trovano a dover affrontare una crisi coniugale ed un procedimento di “separazione”, di qualsiasi tipo esso sia. Manuela RinaldiAvvocato Cassazionista in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2020 Maggioli Editore

14.90 €  12.67 €

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento