In che cosa cosa consiste la surrogazione

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La surrogazione, nell’ordinamento italiano, è il subingresso di un terzo che si sostituisce nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.

È uno degli istituti che dà vita alle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio nel lato attivo.

I tipi di surrogazione

Il pagamento con surrogazione è disciplinato dal codice civile agli articoli 1201-1205.

Il codice prevede tre distinte figure di surrogazione:

La surrogazione per volontà del creditore, che si ha quando lo stesso, ricevendo il pagamento da parte del terzo, dichiara espressamente e nello stesso tempo di surrogarlo nei suoi diritti (art. 1201 c.c.).

La surrogazione per volontà del debitore, il quale prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il suo debito e surroga il mutuante nei diritti che spettano al creditore, anche senza il consenso di costui (art. 1202 c.c.).

La surrogazione legale, che ha la sua fonte nella legge ed è prevista in alcune ipotesi tassative (art. 1203 c.c.).

La surrogazione per volontà del creditore

La surrogazione per volontà del creditore è disciplinata dall’articolo 1201 del codice civile, a norma del quale, il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, lo può surrogare nei suoi diritti.

La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

La legge prevede la volontà espressa del creditore, che ricevendo l’adempimento da parte del terzo dichiari di volerlo fare subentrare nei suoi diritti verso il debitore.

Questa dichiarazione deve essere effettuata in contemporanea al pagamento da parte del terzo, perché una dichiarazione effettuata in tempi successivi avrebbe per oggetto un rapporto estinto e il terzo potrebbe agire esclusivamente con l’azione di indebito arricchimento nei confronti del debitore.

La surrogazione per volontà del creditore è indipendente dalla volontà del debitore, e può avvenire anche contro la stessa.

Il terzo può rifiutare di essere surrogato.

La surrogazione per volontà del debitore

La surrogazione per volontà del debitore è disciplinata dall’articolo 1202 del codice civile, a norma del quale:

“Il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo”.

Lo stesso articolo 1202 richiede i seguenti requisiti per questo tipo di surrogazione:

Che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data sicura.

Che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la destinazione della somma mutuata.

Che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore in relazione alla provenienza della somma impiegata nel pagamento.

Sulla richiesta del debitore, il creditore non si può rifiutare di inserire nella quietanza la dichiarazione.

In relazione ai mutui bancari, la surrogazione realizza la cosiddetta portabilità del mutuo, vale a dire che consente al debitore di sostituire la banca che ha erogato il mutuo all’inizio, con un’altra banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca che in origine era stata costituita.

Se si decida di trasferire il mutuo a un altro intermediario non è più necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di un’altra, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che resta e si sostituirà a quella precedente.

Il debitore rimborserà il mutuo alle condizioni concordate.

Le recenti disposizioni normative rendono il ricorso a questa facoltà più agevole.

È prevista la nullità delle clausole contrattuali che ne impediscono oppure ne rendono oneroso l’esercizio per il cliente.

Per verificare le opportunità di surroga del mutuo si deve confrontare il vecchio contratto di mutuo con le caratteristiche dell’altra proposta.

La verifica si esegue richiedendo un preventivo per questa azione a più Istituti di Credito o utilizzando servizi di comparazione sul web.

La surrogazione legale

La surrogazione legale è prevista dall’articolo 1203 del codice civile, che elenca alcune ipotesi nelle quali un terzo subentra nei diritti del creditore per volontà della legge:

Il caso di un soggetto, che essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche.

Il caso dell’acquirente di un immobile che, sino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato.

Il caso di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo (ad esempio il pagamento effettuato dal fideiussore).

Il caso dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con il suo denaro i debiti ereditari.

Negli altri casi stabiliti dalla legge e precisamente:

In favore del legatario che paghi i debiti ereditari (art. 756 c.c.).

In favore del creditore di una prestazione divenuta impossibile, nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha dato luogo all’impossibilità (art. 1259 c.c.).

In favore del mediatore che non abbia manifestato il nome del contraente e abbia eseguito la prestazione, verso il contraente occulto (art. 1762 c.c.).

In favore del depositante, se l’erede del depositario abbia alienato in buona fede la cosa (art. 1776 c.c.).

In favore del fidejussore nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.).

In favore di colui che paghi un debito altrui credendosi debitore in base a un errore scusabile (art. 2036 c.c.).

In favore del creditore ipotecario perdente rispetto a un altro creditore di grado potiore che abbia ipoteca su altri beni del debitore escusso (art. 2856 c.c.).

Il surrogato può esercitare i diritti e le azioni che spettavano al creditore originario nei confronti del debitore, e si può valere delle garanzie che assistevano il credito.

In caso di ipoteca, il surrogato ha l’onere di fare annotare, a norma dell’articolo 2843 del codice civile, la surrogazione allo scopo di renderla opponibile ai terzi.

Ci sono altri casi indicati dalla legge.

Ad esempio l’assicuratore, nell’assicurazione contro i danni, è surrogato nei confronti dei responsabili del danno dopo avere pagato l’indennità all’assicurato, e diventerà creditore nei confronti dei responsabili del danno della somma che corrisponde all’indennità da lui pagata dallo stesso assicurato.

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