In caso di contributi già concessi e di controversie relative al loro utilizzo e di conseguenza all’escussione della relativa polizza cauzioni, la competenza è del giudice ordinario e non di quello amministrativo

Lazzini Sonia 17/09/09
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Ne consegue che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti, a titolo provvisorio o definitivo, o per contrastare l’Amministrazione che, in fase di determinazione del contributo definitivo, riduca l’importo erogato in via provvisoria per effetto del disconoscimento di voci di spesa addotte e documentate dall’impresa interessata a fronte di investimenti per iniziative produttive, ovvero successivamente alla concessione del contributo in via definitiva, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo
 
Ricorso avverso un decreto di revoca delle agevolazioni nella parte in cui viene disposto l’incameramento della polizza; inesigibilità della polizza a scadenza fissa dopo la scadenza;
La società Ricorrente s.a.s. veniva ammessa con d.m. n. 97296 del 9 aprile 1991 in via provvisoria ad un contributo in conto capitale di euro 883.513,14 a fronte di investimenti per euro 2.559.560,39, erogabile per il tramite della banca concessionaria in tre quote annuali.
I lavori venivano ultimati in data 24 ottobre 2005. Successivamente, in data 26 marzo 2007, la banca concessionaria provvedeva all’invio della nota di pari data con allegata la documentazione finale di spesa e in particolare la relazione finale di spesa del programma di investimenti realizzati, evidenziando la sussistenza di elementi che avrebbero potuto comportare la revoca delle agevolazioni, vale a dire la circostanza che l’azienda non aveva rispettato la condizione di cui all’art. 3, punto 1, lett. E) del d.m. di concessione provvisoria, non avendo sostenuto spese, a fronte del programma approvato, alla data di disponibilità della terza e ultima quota di contributo, in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo. Con successivo d.m. n. X/RC/9 159183 del 19/01/2009 il Ministero dello Sviluppo economico revocava le agevolazioni finanziarie a favore della suddetta società; all’art. 2 del provvedimento, veniva disposto il recupero dell’importo di euro 589.004,76 erogato alla ditta.. L’Amministrazione motivava il provvedimento di revoca con la circostanza che la ditta beneficiaria, alla data di disponibilità dell’ultima quota di agevolazioni, non aveva dimostrato di aver sostenuto spese in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo, in tal modo violando la condizione di cui all’art. 3, punto 1, lett. E) del d.m. di concessione provvisoria.
Con il ricorso in epigrafe la società Ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto ministeriale, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c1) del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 in relazione al disposto di cui al d.m. 97296 del 9 aprile 2001, art. 3, lett. e);
3) Eccesso di potere per erroneità del presupposto;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. f) del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; eccesso di potere per erroneità del presupposto;
5) Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi successivi; violazione del principio del legittimo affidamento.
Illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni nella parte in cui viene disposto l’incameramento della polizza ; inesigibilità della polizza a scadenza fissa dopo la scadenza;
qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ed invero, nell’ipotesi di revoca di contributi già concessi (motivato, nella specie, dalla circostanza che la ditta, alla data di disponibilità della terza e ultima quota del contributo, non aveva dimostrato di aver sostenuto spese in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo), sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva. Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere). Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva – crea in capo all’impresa un diritto di credito all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento sin dall’ammissione in via provvisoria, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili. Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 3964/09 per difetto di giurisdizione, essendo impugnata la revoca di contributi concessi in via provvisoria per mancata prova dell’avvenuto sostenimento delle spese almeno nella misura richiesta per richiedere la prima quota di contributo. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 30 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007.
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 7009 del 15 luglio 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
N. 07009/2009 REG.SEN.
N. 03964/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3964 del 2009, proposto dalla:
******à RICORRENTE Vini di RICORRENTE ******** & C S.a.s.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Germanico n. 146;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
nei confronti di
******à U. Banca Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************* e **************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via della Conciliazione, 44;
******à CONTROINTERESSATA  Snc di I.Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
******à CONTROINTERESSATA DUE Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto X/RC/9159183 del 19 gennaio 2009 assunto al numero di prot. 1257 del 9 febbraio 2009, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali – DGSAI – ha disposto la revoca del decreto di concessione n. 97296 del 9 aprile 2001, per l’erogazione del contributo in conto impianti di euro 883.513,14, nonché della allegata nota n. 0029987 del 10 marzo 2003, comunicati in data 25 marzo 2009;
– della nota n. 3491 del 21 gennaio 2008 con la quale il richiamato ********* ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
– della relazione finale di spesa del 26 marzo 2007 redatta dalla U. Banca quale banca concessionaria del contributo in esame;
– della nota in data 25 marzo 2009 con la quale la U. Banca ha richiesto la restituzione delle prime rate di finanziamento erogate alla ricorrente;
– nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ******à U. Banca Spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Accertata la completezza del contraddittorio e non reputandosi necessaria ulteriore istruttoria;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2009 il I ref. dott.ssa ********** e uditi l’avv. ******** per la parte ricorrente e l’avv. ******* per U. Banca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
La società RICORRENTE Vini s.a.s. veniva ammessa con d.m. n. 97296 del 9 aprile 1991 in via provvisoria ad un contributo in conto capitale di euro 883.513,14 a fronte di investimenti per euro 2.559.560,39, erogabile per il tramite della banca concessionaria designata nella U. Banca in tre quote annuali.
I lavori venivano ultimati in data 24 ottobre 2005.
Successivamente, in data 26 marzo 2007, la banca concessionaria provvedeva all’invio della nota di pari data con allegata la documentazione finale di spesa e in particolare la relazione finale di spesa del programma di investimenti realizzati, evidenziando la sussistenza di elementi che avrebbero potuto comportare la revoca delle agevolazioni, vale a dire la circostanza che l’azienda non aveva rispettato la condizione di cui all’art. 3, punto 1, lett. E) del d.m. di concessione provvisoria, non avendo sostenuto spese, a fronte del programma approvato, alla data di disponibilità della terza e ultima quota di contributo, in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo.
Con successivo d.m. n. X/RC/9 159183 del 19/01/2009 il Ministero dello Sviluppo economico revocava le agevolazioni finanziarie a favore della suddetta società; all’art. 2 del provvedimento, veniva disposto il recupero dell’importo di euro 589.004,76 erogato alla ditta.
L’Amministrazione motivava il provvedimento di revoca con la circostanza che la ditta beneficiaria, alla data di disponibilità dell’ultima quota di agevolazioni, non aveva dimostrato di aver sostenuto spese in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo, in tal modo violando la condizione di cui all’art. 3, punto 1, lett. E) del d.m. di concessione provvisoria.
Con il ricorso in epigrafe la società RICORRENTE Vini ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto ministeriale, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c1) del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 in relazione al disposto di cui al d.m. 97296 del 9 aprile 2001, art. 3, lett. e);
3) Eccesso di potere per erroneità del presupposto;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. f) del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; eccesso di potere per erroneità del presupposto;
5) Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi successivi; violazione del principio del legittimo affidamento.
Illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni nella parte in cui viene disposto l’incameramento della polizza SIAT; inesigibilità della polizza a scadenza fissa dopo la scadenza;
Si è costituita in giudizio la U. Banca s.p.a., ed ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.
Alla Camera di Consiglio dell’11 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ed invero, nell’ipotesi di revoca di contributi già concessi (motivato, nella specie, dalla circostanza che la ditta, alla data di disponibilità della terza e ultima quota del contributo, non aveva dimostrato di aver sostenuto spese in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo), sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041; 10 luglio 2006 n. 15618; **********, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195; 16 gennaio 2008 n. 210; 15 aprile 2008 n. 1741).
Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere).
Ne consegue che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti, a titolo provvisorio o definitivo, o per contrastare l’Amministrazione che, in fase di determinazione del contributo definitivo, riduca l’importo erogato in via provvisoria per effetto del disconoscimento di voci di spesa addotte e documentate dall’impresa interessata a fronte di investimenti per iniziative produttive, ovvero successivamente alla concessione del contributo in via definitiva, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; **********, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539).
Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva – crea in capo all’impresa un diritto di credito all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento sin dall’ammissione in via provvisoria, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.
Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 3964/09 per difetto di giurisdizione, essendo impugnata la revoca di contributi concessi in via provvisoria per mancata prova dell’avvenuto sostenimento delle spese almeno nella misura richiesta per richiedere la prima quota di contributo.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 30 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007.
Considerata la difficoltà delle questioni interpretative trattate, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
***************, Consigliere
**********, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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