Imputabilità dei minori: il DDL AC 2720 e l’abbassamento a 13 anni

Il DDL AC 2720 propone di abbassare a 13 anni la soglia di imputabilità penale dei minori, modificando codice penale e processo minorile.

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Presentato un disegno di legge volto a modificare il diritto penale e il processo penale minorile in materia di imputabilità dei minorenni: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Indice

1. Le ragioni del DDL AC 2720: contesto criminologico e finalità dell’intervento


È stato presentato il 23 gennaio scorso, presso la Camera dei Deputati, un progetto normativo, ossia il disegno di legge AC n. 2720, con cui si vuole modificare il codice penale e le disposizioni sul processo penale a carico di imputati in materia di imputabilità dei minori.
Orbene, siffatto progetto di legge è stato concepito, nei termini che vedremo da qui a breve, come emerge dalla relazione illustrativa, per fronteggiare frequenti episodi di violenze e di gravi reati contro la persona e il patrimonio in cui, da un lato, molti di questi episodi hanno come protagonisti soggetti infra-quattordicenni, dall’altro, è sempre più frequente l’utilizzo di codesti soggetti i da parte delle diverse organizzazioni criminali, trattandosi di “un fenomeno radicato in modo trasversale in tutto il Paese, non solo nelle aree urbane e suburbane del meridione, ma anche in molte grandi città del nord e del centro Italia” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AC n. 2720, in camera.it, p. 1).
Alla luce di tale stato delle cose, pertanto, i presentatori di codesto progetto di legge hanno stimato imprescindibile fornire “una risposta di carattere generale e sistematico a questa realtà criminale che si è trasformata qualitativamente negli ultimi anni quanto a capacità aggressiva” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AC n. 2720, in camera.it, p. 1 e p. 2), il che ha indotto costoro a prevedere le misure normative, che saranno analizzate da qui a breve. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La revisione degli artt. 97, 98, 224 e 225 c.p.: nuova soglia di imputabilità


Per quanto concerne il codice penale, l’art. 1, co. 1, disegno di legge A.C. n. 2720 è intervenuto su di esso nel seguente modo: “Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 97 è sostituito dal seguente: «Art. 97. – (Minore degli anni tredici) – Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i tredici anni»; b) all’articolo 98, primo comma, la
parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente «tredici»; c) all’articolo 224, primo e terzo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «tredici»; d) all’articolo 225, primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «tredici».”.
Tal che, per effetti di siffatte modificazioni, si vogliono modificare queste norme codicistiche nella susseguente maniera: 1) si abbassa la soglia dell’imputabilità da quattordici a tredici anni; 2) si prevede che possa essere considerato imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha compiuto tredici anni (e non quattordici, come preveduto attualmente), essendo comunque sempre richiesto, come adesso, che l’autore del reato abbia la capacità di intendere e di volere; 3) le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata verrebbero estese, sempreché sia pericoloso, al minore di anni tredici (e non quattordici, come disposto ora), e lo stesso dicasi per il minore che sia riconosciuto come imputabile, nel caso in cui il giudice ordini che una, tra tali misure di sicurezza, debba essere disposta dopo l’esecuzione della pena.

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3. Processo penale minorile e imputabilità: gli interventi sul d.P.R. n. 448/1988


Per quanto attiene il processo penale minorile, l’art. 2, co. 1, disegno di legge A.C. n. 2720 contempla le seguenti modificazioni: “Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8, comma 3, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «tredici»; b) all’articolo 26, comma 1, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «tredici».”.
Da ciò dunque deriverebbe che: I) le disposizioni dei commi 1 (“Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia”) e 2 (“Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto”) di questo articolo 8 si applicherebbero altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni tredici (e non quattordici, come contemplato ora); II) se, adesso, è stabilito che, in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronunci, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile, ove codesto disegno di legge dovesse diventare legge, l’emissione di una pronuncia di questo genere verrebbe “limitata” all’accusato minore di anni tredici.

4. Prospettive applicative e iter parlamentare del disegno di legge


Queste sono dunque le novità che connotano siffatto disegno di legge.
Non resta quindi che attendere di vedere se codesto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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