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Indice
- 1. La questione: inammissibilità di opposizione a decreto penale in quanto non inviata all’indirizzo PEC dedicato alle impugnazioni
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito, non è inammissibile se, nel termine, l’atto è comunque ricevuto dall’ufficio trasmesso al giudice dell’impugnazione
1. La questione: inammissibilità di opposizione a decreto penale in quanto non inviata all’indirizzo PEC dedicato alle impugnazioni
Il GIP del Tribunale di Latina dichiarava inammissibile un’opposizione proposta avverso un decreto penale di condanna emesso dal medesimo GIP, in quanto non inviata all’indirizzo PEC dedicato alle impugnazioni.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’opponente ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 461 cod. proc. pen., 87-bis D.Lgs. n. 150/2022, 591 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, vi era quella secondo la quale l’impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 87-bis, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 150 del 2022 (e, prima, all’art. 24, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176), non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l’atto è comunque ricevuto dall’ufficio trasmesso al giudice dell’impugnazione.
Invero, per la Corte di legittimità, proprio alla stregua di siffatta considerazione giuridica, l’ammissibilità dell’impugnazione nel caso di specie discendeva dal fatto che il primo atto di opposizione era stato inviato alla competente cancelleria del giudice per le indagini preliminari, rispettando il dettato dell’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., senza così compromettere la macchina giudiziaria.
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3. Conclusioni: l’impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito, non è inammissibile se, nel termine, l’atto è comunque ricevuto dall’ufficio trasmesso al giudice dell’impugnazione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito, può non essere dichiarata inammissibile.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, postulandosi che l’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile se inviata a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco ufficiale, purché l’atto venga comunque ricevuto dall’ufficio entro il termine e trasmesso al giudice dell’impugnazione.
Ove invece l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, pur in presenza di siffatte condizioni, è dunque possibile, perlomeno alla stregua di tale approdo interpretativo, contestare una decisione di questo genere (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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