Impugnazione delle graduatorie concorsuali degli Enti Locali: da quando decorre il termine per la notifica del ricorso?

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Con sentenza n. 3376 del 26 febbraio 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affermato che “pur non essendo necessaria ai termini di legge, la pubblicazione nella G.U.R.I.”, l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta non impedisce che il termine di impugnazione della graduatoria decorrano “dalla data ultima di pubblicazione della relativa determinazione dirigenziale sull’albo pretorio del comune ai sensi dell’articolo 124 T.U.E.L.”.

I giudici amministrativi giungono all’affermazione di tale principio analizzando le disposizioni di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 487 del 1994 e 124 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Secondo i commi 5, 6 e 6 bis dell’art. 15 del D.P.R. n. 487 del 1994 “Le graduatorie dei vincitori dei concorsi  sono  pubblicate  nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  o dell’amministrazione interessata.

Di tale pubblicazione è data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui  al comma 5 sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente”.

Nel caso de quo era stata disposta la pubblicazione nella G.U.R.I. del predetto avviso ma senza, tuttavia, alcuna specificazione in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione della graduatoria, “termine che, pertanto, per i soggetti risultati non ammessi alla prova orale e conseguentemente esclusi dall’ulteriore partecipazione alla procedura concorsuale, è quello ordinario di decorrenza dalla data ultima di pubblicazione della relativa determinazione dirigenziale sull’albo pretorio del comune ai sensi dell’articolo 124 T.U.E.L.” .

Con riferimento alla determinazione di approvazione della graduatoria di un concorso i giudici sostengono, infatti, che l’amministrazione ha l’obbligo di attivare forme individuali di comunicazione solo nei confronti di quei soggetti che, in quanto vincitori, “dovranno entrare a far parte del suo assetto organizzativo per rivestire la qualifica di pubblico dipendente; nei confronti, invece, di tutti gli altri partecipanti può configurarsi a carico dell’amministrazione esclusivamente l’obbligo di rendere pubblico e conoscibile l’esito del concorso con le ordinarie forme di pubblicità notizia e per cui, già dalla data di tale pubblicità notizia, decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria definitiva”

Pertanto, secondo il Tar, “non vi è un obbligo legale e specifico gravante in capo all’amministrazione di comunicazione dell’esito del concorso nei confronti dei soggetti non vincitori”. Ma resta per l’ente locale l’obbligo legale di fornire una adeguata forma di pubblicità notizia che “si realizza attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio dell’ente della graduatoria definitiva ai sensi del richiamato comma 6 bis dell’articolo 15 del d.P.R. n. 487 del 199 (Omissis…). E, infatti, ai sensi dell’articolo 124 del d.lgs. n.267 del 2000, tutte le deliberazioni delle amministrazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, conseguentemente, l’eventuale ricorso giurisdizionale deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione stessa”. In altre parole, sostengono i giudici, il termine per impugnare non decorre dalla data di pubblicazione all’Albo come prospettato dalle difese sia dell’amministrazione resistente che dei controinteressati, bensì dal giorno successivo a quello di conclusione del detto periodo di 15 giorni di legge della permanenza della pubblicazione all’albo pretorio”.

Secondo il Tar, infatti, sarebbe applicabile l’articolo 124 del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Pubblicazione delle deliberazioni” secondo cui “Tutte  le  deliberazioni  del  comune  e  della  provincia  sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio,  nella  sede dell’ente,  per  quindici  giorni   consecutivi,   salvo   specifiche disposizioni di legge” (art. 124, c. 1).

Com’è noto, l’articolo 41 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 prevede che il termine per la notificazione del ricorso di annullamento decorra “dalla  notificazione, comunicazione   o piena conoscenza, ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.

Ebbene, l’articolo 124 prevede l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio per  quindici  giorni  consecutivi soltanto per le deliberazioni dell’Ente.

Tuttavia per larga parte della giurisprudenza di primo grado, a cui la sentenza in commento sembra aderire, negli atti deliberativi sarebbero ricompresi anche i provvedimenti dirigenziali (determinazioni).

Secondo quanto affermato dal T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent. n. 1677/2012, infatti, “L’art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che ” tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all’A.P., nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge “. Tale pubblicazione implica per i soggetti non contemplati nell’atto o ai quali l’atto stesso sia, in ogni caso, riferibile, presunzione di conoscenza, con la conseguenza che è dall’ultimo giorno di pubblicazione che decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre impugnazione avverso detto atto per i terzi interessati.” (….Omissis…); affermazione cui va aggiunta la precisazione (cfr. Cons. di Stato sez. V, 15.3.2006, n. 1370) che “La pubblicazione all’A.P. riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo ma anche le determinazioni dirigenziali, atteso che con la parola “deliberazione” si indicano le risoluzioni adottate da organi collegiali o monocratici, con l’intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante.”

Nello stesso senso il T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent. n. 323/2012: “la pubblicazione all’Albo Pretorio, prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267 del 2000 per tutte le deliberazioni degli organi di governo del Comune e della Provincia, riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo, quali il Consiglio e Giunta Comunali, ma “anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante”.

Tali affermazioni risultano difficilmente condivisibili. È noto che le deliberazioni (o delibere) sono atti giuridici imputati ad un collegio ovvero una pluralità di persone. Sotto la voce deliberazióne dell’Enciclopedia Treccani è possibile leggere : “s. f. [dal lat. deliberatio -onis]: L’atto, il fatto di deliberare: prendere una d.; prendere parte a una d.; votare una d.; per d. del Parlamento, del Consiglio dei ministri; le d. del consiglio d’amministrazione, dell’assemblea dei condomini, ecc.”. È  chiaro, dagli esempi forniti, che la deliberazione presuppone, comunque, un organo collegiale, pubblico o privato. È evidente, altresì, che le deliberazioni in argomento attengono propriamente soltanto agli organi politici (rectius “organi di governo”) collegiali ovvero giunta e consiglio.

A conferma della ontologica diversità tra deliberazioni e determinazioni si è espresso il T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent. n. 75/2014, pur giungendo, comunque, alla medesima conclusione dei giudici precedenti. Il Tar Umbria, analizzando le previsioni di cui agli artt. 124 e 134 del D.Lgs. 267/2000 riconosce, preliminarmente, che tale disciplina è stata “dettata per le deliberazioni degli organi collegiali”. Rileva la scrivente, infatti, che, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 134, una tale equiparazione condurrebbe a conferire efficacia a qualsiasi determinazione dirigenziale solo dopo dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione. I giudici umbri, tuttavia, ritengono di aderire all’interpretazione estensiva dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (che riguarderebbe, quindi, non solo le deliberazioni degli organi di governo, ma anche le determinazioni dirigenziali) con motivazioni diverse da quelle a supporto delle sentenze sopra riportate; nello specifico, ai fini della pubblicità di cui all’art. 124 del T.U.E.L., i giudici ammettono l’equiparazione di tali atti  “sia in base ad una interpretazione logico – sistematica del Testo unico enti locali, invero molto più coerente con l’intenzione del legislatore mutuata in un contesto ancora caratterizzato da una non piena attuazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e di gestione amministrativa, sia in virtù del principio di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa, di valenza costituzionale (Corte Cost. 17 marzo 2006, n.104) ed elevato a principio generale dell’ordinamento (artt. 1 L. n. 241 del 1990 e 1 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)”.

Infatti, continua ancora il Collegio “l’invocata efficacia istantanea delle determinazioni dirigenziali all’atto della sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile, indipendentemente quindi dalla pubblicazione all’albo pretorio o in diverso strumento di pubblicità legale (ovvero il sito web dell’Amministrazione ai sensi del citato art. 32 L. n. 69 del 2009), si pone in contrasto con la suddetta esigenza di pubblicità espressa dall’ordinamento, che oggi risulta ulteriormente rafforzata per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33″.

È evidente che risulterebbe irrazionale far decorrere i termini per l’impugnazione dall’adozione di una determinazione dirigenziale a cui non è stata garantita idonea pubblicità; ma nulla osta a che tali termini possano iniziare a decorrere dalla data in cui viene assicurato a tale provvedimento la pubblicità prevista ex lege.

Orbene, come sopra precisato, per gli enti locali territoriali le graduatorie di concorso sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente (art. 15, comma 6 bis del D.P.R. n. 487 del 1994 introdotto dal D.P.R. n. 693/1996) ma nulla è previsto in merito al termine di pubblicazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 per le deliberazioni.

Ma v’è di più. È necessario coordinare la disposizione sopra riportata con quanto stabilito dall’art. 32 della  successiva legge n. 69/2009.  Nello specifico, il comma 1 dell’art. 32 prevede che   “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicità legale si intendono assolti con  la  pubblicazione  nei  propri  siti informatici da parte delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici obbligati”.

Ne consegue che  la pubblicazione presso il sito web istituzionale dell’Ente deve necessariamente sostituire le affissioni degli atti cartacei; non solo, la pubblicazione sul sito istituzionale, avendo “effetto di pubblicità legale”, potrebbe, astrattamente, sostituire la pubblicità sull’albo pretorio on line, pur costituendo lo stesso, solitamente, una sezione del medesimo sito web.

E poiché per la pubblicazione delle graduatorie di concorso degli enti locali è prevista soltanto la pubblicazione all’albo pretorio (da intendersi quindi come albo pretorio on line o, semplicemente, come pubblicazione sul sito istituzionale web nella sezione dedicata atteso il combinato disposto delle due norme sopra riportate –  art. 15, comma 6 bis del D.P.R. n. 487 del 1994 e art. 32, comma 1, della  successiva legge n. 69/2009) senza ulteriori specificazioni in merito alla durata di tale pubblicazione (come, invece, avviene per le deliberazioni – articolo 124 del D.Lgs. 267/2000), si deve necessariamente concludere che dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione o, più correttamente, dal giorno successivo alla pubblicazione – secondo quanto previsto dall’art. 155 c.p.c., in materia di computo dei termini –  debbano cominciare a decorrere i termini per la notifica di eventuali ricorsi giurisdizionali (salvo l’onere di comunicazione individuale per i soggetti direttamente interessati).

In conclusione, dal quadro normativo delineato, si ritiene di poter affermare, in parziale difformità da quanto affermato, da ultimo, dal Tar Lazio ( sentenza  n. 3376 del 26 febbraio 2015), che il dies a quo relativo ai termini di impugnazione di provvedimenti di approvazione di graduatorie concorsuali e, più, in generale, di determinazioni dirigenziali, decorra dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo atto sul sito web istituzionale piuttosto che dalla data ultima di pubblicazione della relativa determinazione dirigenziale all’albo pretorio comunale. Si ritiene, infatti, che ove non previsto un termine di pubblicazione ex lege, e fatti salvi gli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013, la data di fine pubblicazione fissata da ciascun ente locale costituisca apprezzabile applicazione dei principi contenuti nel Codice della privacy e nelle “Linee guida per i siti web delle PA”, al fine di garantire l’accessibilità di taluni documenti per un lasso temporale ben delimitato.

Bertagni Barbara

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