Impugnabilità della donazione

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La nozione di donazione è contenuta nel titolo IV “delle donazioni”, del libro II “delle successioni”, all’articolo 769, rubricato “definizione”, del codice civile, che recita:

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Quando qualcuno decide di regalare qualcosa a un’altra persona, ad esempio, una casa, un’auto, dei aumento soldi, determina sempre una situazione di impoverimento di chi dona, vale a dire il donante e un del patrimonio della persona che riceve, vale a dire il donatario.

In relazione a simili circostanze, nel caso nel quale si tratti di beni di non modesto valore, si richiede sempre la presenza di un notaio.

Il pubblico ufficiale rappresenta una garanzia per coloro che donano.

Stando alle intenzioni di chi ha scritto il codice civile, serve a consentirgli quella opportuna riflessione prima che si perfezioni il trasferimento del bene, con il fine di evitare scelte che potrebbero essere impulsive e frutto di una generosità transitoria.

Il fatto che per le donazioni di beni immobili o di altri beni che abbiano un valore rilevante sia necessaria la presenza di un notaio, non esclude che la donazione non  non possa essere un atto contestato.

In simili circostanze si parlerà di donazione impugnabile.

La donazione non può essere impugnata in modo esclusivo dai creditori, ma può essere impugnata anche dai familiari o da chiunque altro possa vantare un qualsiasi interesse.

Escludendo i casi di revoca della donazione da parte del donante stesso, che non sono collegati a un ripensamento, ma alla sopravvenienza di figli o all’indegnità del donatario, esistono tre casi nei quali una donazione può essere impugnata dai terzi.

Quando lede i diritti dei creditori, quando lede i diritti degli eredi legittimari, quando è priva dei requisiti di forma che la legge impone.

In questa sede si tratterà della questione in modo schematico, al fine di offrire un quadro che possa essere il più completo possibile, in relazione a che cosa rischia il donante e che cosa rischia il donatario.

Si prenderà in considerazione l’ipotesi della donazione di un immobile, che è anche la situazione più ricorrente nell’ambito dei rapporti familiari.

Andiamo con ordine e vediamo in che cosa consiste una donazione impugnabile e le altre ipotesi a seguire.

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La donazione impugnata dai creditori

Se un creditore trascrive il pignoramento entro un anno dall’atto di donazione, vale a dire da quando il donante e il donatario hanno firmato il rogito dal notaio, la donazione, nei suoi confronti non ha nessun valore.

Sarebbe come se il passaggio di proprietà non fosse mai avvenuto.

In questo modo, il creditore potrà pignorare la casa donata al terzo, nonostante si sia stato posto in essere il passaggio di proprietà.

In alternativa a questo strumento, evidentemente ogni volta che il creditore si attiva dopo un anno dalla donazione, allo stesso è consentito di intraprendere la cosiddetta azione revocatoria.

La revocatoria, che deve essere esperita entro massimo cinque anni da quando è avvenuto il rogito, ha come finalità quella di rendere inefficace la donazione nei confronti del creditore stesso che, in questo modo, all’esito del giudizio, potrà pignorare il bene.

La revocatoria può essere iniziata anche se il creditore non ha ancora una sentenza di condanna nelle sue mani perché magari la contestazione del credito viene fatta dal debitore.

Ad esempio, l’opposizione a un decreto ingiuntivo presentata dal mutuatario nei confronti della banca.

Al fine di respingere la revocatoria avanzata dal creditore, il debitore deve dimostrare di avere beni che abbiano un valore pari o superiore, che potrebbero essere pignorati dal creditore in alternativa al bene che viene donato.

La revocatoria può essere in grado di entrare anche se c’è esclusivamente il rischio che le sostanze residue siano inadeguate a saldare il debito.

La donazione dell’immobile viene revocata quando il debitore non dimostra che il resto del suo patrimonio sia sufficiente a soddisfare i creditori.

A questo fine, entra in campo la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23907/19, secondo la quale non si può limitare a indicare gli estremi catastali degli altri immobili dei quali è proprietario.

Secondo la Cassazione, per fermare la revocatoria il debitore non deve esclusivamente dimostrare di essere proprietario di altri immobili, ma anche che  il suo patrimonio residuo all’epoca della donazione fosse di un’entità tale da garantire i creditori.

La donazione impugnata dagli eredi

La donazione non può mai essere contestata dagli eredi del donante sino a quando costui è in vita. L’impugnazione, però, può avvenire quando l’ex proprietario muore.

Gli eredi possono porre in essere tre diverse forme di azione:

Azione di lesione di legittima

Se la donazione ha sottratto loro quelle quote minime che riserva la legge al coniuge e ai figli o, in loro assenza, ai genitori  (cosiddetti legittimari), essi possono chiedere la revoca della donazione entro dieci anni, e dividere il bene nel rispetto delle predette quote.

Azione di simulazione

Se il proprietario ha venduto il bene con atto formale il bene a un’altra persona, ma a un prezzo irrisorio o se lo stesso prezzo non è mai stato pagato, gli eredi legittimari possono impugnare l’atto perché simulato.

L’atto non è una vendita ma una donazione.

L’azione può essere esercitata senza limiti di tempo.

Azione di inadempimento

Spesso, accade che il titolare di una casa ne ceda la proprietà, a volte riservandosi l’usufrutto, in cambio di assistenza morale e materiale sino alla sua morte.

Se l’assistenza in questione non è mai avvenuta o se la donazione è avvenuta quando il donante era  sul punto di morire, c’è sproporzione tra le due prestazioni e gli eredi potranno impugnare la donazione.

L’impugnazione della donazione nulla

In precedenza si è scritto che se la donazione non è di “modico valore” deve avvenire davanti a un notaio e alla presenza di due testimoni.

Questo vale sempre per le donazioni relative a beni immobili.

Se la donazione non dovesse avvenire nel rispetto di questa forma, sarebbe nulla e potrebbe essere impugnata da chiunque, non esclusivamente dagli eredi, e si potrebbe fare senza limiti di tempo.

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