La Legge di Bilancio per l’anno 2026 ridisegna alcuni snodi del rapporto tra imprese, mercati e intermediari finanziari: aggiorna il trattamento fiscale di dividendi e plusvalenze, introduce correttivi per le banche (riserva sugli extraprofitti e nuovo contributo straordinario), rimodula la deducibilità di perdite attese su crediti secondo l’IFRS 9 e proroga piani di rientro per gli intermediari; rafforza la cooperative compliance e gli strumenti anti‑evasione; spinge investimenti col credito d’imposta ZES/ZLS e razionalizza regole contabili‑fiscali per i soggetti IAS/IFRS. Molte disposizioni sono subordinate ai decreti attuativi.
Indice
- 1. Dividendi e plusvalenze: soglie, ritenute e contrasto alla doppia imposizione
- 2. Banche: riserva sugli extraprofitti, presunzioni di distribuzione e contributo straordinario
- 3. Intermediari finanziari: IFRS 9 (ECL), deducibilità e piani di rientro
- 4. Cooperative compliance e presidi anti evasione: imprese “grandi” nel perimetro
- 5. Imprese e investimenti: ZES/ZLS, finestre temporali e plafond di spesa
- 6. Reddito d’impresa e soggetti IAS/IFRS: razionalizzazione su avviamenti e immateriali
- 7. Governance del settore finanziario: emolumenti variabili dei manager
- 8. Altri tasselli: interessi passivi, perdite e ACE, provvigioni e ritenute
- 9. Enforcement e mercato: misure di vigilanza e concorrenza
- 10. Conclusioni
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1. Dividendi e plusvalenze: soglie, ritenute e contrasto alla doppia imposizione
La manovra (articolo 1, comma 68-73) interviene sul TUIR ridefinendo l’accesso al regime di esclusione dei dividendi (58,14% concorre a reddito; esclusione 41,86%), limitandolo agli utili derivanti da partecipazioni detenute direttamente (anche indirettamente tramite controllate) almeno al 5% oppure di importo non inferiore a 500.000 euro; la modifica si applica alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026. In correlazione, è confermata la ritenuta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società ed enti non residenti (UE/SEE, white list), ma subordinata alle medesime soglie dimensionali della partecipazione (≥ 5% o ≥ 500.000 €). Dal 1° gennaio 2026 la disciplina di cui al DPR n. 600/1973, art. 27, è sostituita nel Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025, art. 55) mantenendo il quadro della ritenuta.
Implicazioni di mercato. Le soglie selettive scoraggiano strutture di micro‑partecipazioni usate per moltiplicare l’esclusione su utili/plusvalenze e rafforzano l’allineamento anti‑doppia imposizione su partecipazioni qualificate; la clausola UE/SEE “white list” tutela lo scambio informativo e la certezza del prelievo alla fonte.
2. Banche: riserva sugli extraprofitti, presunzioni di distribuzione e contributo straordinario
Sul fronte bancario, la legge interviene sull’imposta straordinaria ex D.L. n. 104/2023:
- introduce la presunzione di distribuzione prioritaria della riserva costituita in luogo del versamento dell’imposta straordinaria quando si deliberano utili/riserve (dal 2028), con eccezione per le banche di credito cooperativo (utili destinati alle riserve ex art. 37 TUB);
- consente, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, di affrancare la riserva tramite un contributo straordinario (non più imposta sostitutiva) con aliquota 27,5% per il 2025 e 33% per l’esercizio successivo, soluzione più favorevole rispetto al 40% originario dell’imposta straordinaria (con maggiorazioni legate ai tassi BCE).
Perché conta. La combinazione tra presunzione di distribuzione e facoltà di affrancamento riduce l’azzardo di accumulare riserve “sterilizzando” l’imposta, disciplina la catena delle delibere sugli utili e fornisce un canale di certezza per la pianificazione di capitale e dividendi nel settore bancario.
3. Intermediari finanziari: IFRS 9 (ECL), deducibilità e piani di rientro
La manovra (articolo 1, commi 56-58) armonizza la deducibilità delle perdite attese su crediti (IFRS 9 – Expected Credit Loss) ai fini IRES e IRAP, prevedendo, per crediti di primo/secondo stadio, la deduzione in quote costanti nell’esercizio di iscrizione e nei quattro successivi (periodi d’imposta 2026‑2029 per intermediari con esercizio coincidente con l’anno solare).
Al contempo, proroga e rimodula i piani di rientro delle svalutazioni pregresse (ante 2015) e dei componenti negativi emersi con la prima adozione dell’IFRS 9: quote deducibili 2027 parzialmente differite su 2028‑2029, con dettaglio percentuali (es. 6,32% → differimento 3,80% su 2028‑2029; 15,83% → differimento 9,50% su 2028‑2029 per first‑time adoption IFRS 9).
Effetto giuridico‑contabile. La disciplina evita shock di base imponibile e preserva la coerenza tra prudenza contabile e neutralità fiscale, assicurando che la dinamica di accantonamenti e rilasci non produca effetti distorsivi su IRES/IRAP lungo il ciclo del credito.
4. Cooperative compliance e presidi anti evasione: imprese “grandi” nel perimetro
La legge (articolo 1, commi 112-114) rafforza la cooperative compliance (dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate): soglia di adesione che scende nel tempo (dal 2024: 750 milioni; dal 2026: 500 milioni; dal 2028: 100 milioni di ricavi/volume d’affari) e strumenti di interlocuzione (interpello abbreviato, anticipazione del controllo, contraddittorio preventivo).
Sul versante anti‑evasione, si potenzia la liquidazione automatizzata e la ritenuta a titolo d’acconto (con regole su bonifici e ritenuta automatica 11% operata da banche e Poste, rinviando a provvedimento attuativo del Direttore AE). L’art. 1, comma 116, si concentra sulle indebite compensazioni: la versione finale non estende il divieto ai crediti agevolativi oltre banche/intermediari e bonus edilizi (comma 1 originario soppresso).
Implicazioni per le imprese. Più compliance per i grandi contribuenti, e maggiore certezza sui flussi bancari con ritenuta automatica; la scelta di non ampliare il divieto di compensazione evita un impatto eccessivo sulla liquidità d’impresa e sugli intermediari.
5. Imprese e investimenti: ZES/ZLS, finestre temporali e plafond di spesa
Sul versante sviluppo territoriale, vengono estese alle annualità 2026‑2028 le misure di credito d’imposta per investimenti (articolo 1, commi 448-452) nella ZES unica e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con plafond annuali e procedura a sportello (comunicazione spese ammissibili marzo‑maggio dell’anno, comunicazione integrativa a gennaio dell’anno successivo; applicazione di fattore percentuale se le richieste superano il tetto).
Le regole specificano il limite di spesa (2.300 milioni 2026; 1.000 milioni 2027; 750 milioni 2028 per il perimetro ZES) e l’estensione del bonus ZLS con limite 100 milioni; il Direttore AE pubblica dati aggregati su richieste e tipologia investimenti, disaggregati per regione e dimensione d’impresa.
Perché incide sui mercati. La meccanica “cap‑and‑proration” (fattore percentuale) porta certezza ex ante sulla capienza e riduce il rischio di overshooting di spesa; le finestre marzo‑maggio/gennaio scandiscono il ciclo di programmazione e rendicontazione per imprese e filiere logistiche.
6. Reddito d’impresa e soggetti IAS/IFRS: razionalizzazione su avviamenti e immateriali
Per i soggetti IAS/IFRS, la legge razionalizza la deduzione fiscale di avviamento e immateriali: ove non transitino svalutazioni a conto economico (impairment), la deduzione extracontabile è limitata a 1/18 della differenza tra valore fiscale e valore di bilancio (art. 103 TUIR coordinato), evitando deduzioni in assenza di oneri contabili (coerenza con IAS 38 e impairment test).
Effetto pratico. Si allinea il profilo fiscale alla sostanza economica: l’assenza di ammortamento contabile (regime IAS) non consente impostazioni fiscali “sganciate” dal risultato; la quota 1/18 diventa tetto uniforme per l’extracontabile.
7. Governance del settore finanziario: emolumenti variabili dei manager
Con art. 1, comma 137, la legge consente di disapplicare l’addizionale del 10% sugli emolumenti variabili che eccedono il triplo della parte fissa (bonus, stock options), a condizione che l’impresa del settore finanziario destini al Terzo settore una somma almeno doppia dell’addizionale altrimenti dovuta; la norma si estende anche a rapporti di co.co.co. nel settore.
Ratio. Si introduce un trade‑off tra remunerazioni variabili “elevate” e responsabilità sociale: la detassazione richiede un contributo tangibile a finalità sociali, riducendo l’asimmetria tra pay e impatti sull’ecosistema.
8. Altri tasselli: interessi passivi, perdite e ACE, provvigioni e ritenute
Nel capitolo reddito d’impresa compaiono interventi su limiti alla deducibilità (interessi passivi, commi da 133 a 136) e misure temporanee su utilizzo di perdite pregresse ed eccedenze ACE (35% per 2026; 42% per 2027 del maggior reddito imponibile “da differimenti”), rilevanti per società anche in consolidato; si fissano criteri per acconti nei periodi 2026‑2027.
Sul lato ritenute, è confermato l’apparato su provvigioni in rapporti di agenzia/mediazione (commisurazione al 50% o 20% dell’imponibile, esenzioni per soggetti finanziari su attività di collocamento/titoli/valute), quadro coordinato nel passaggio al D.Lgs. n. 33/2025.
9. Enforcement e mercato: misure di vigilanza e concorrenza
Le norme bancarie richiamano esplicitamente il divieto di traslare gli oneri dell’imposta straordinaria su clienti e imprese, con vigilanza dell’AGCM (relazione annuale al Parlamento), segnalando un presidio concorrenziale nel mercato dei servizi finanziari.
10. Conclusioni
Il disegno complessivo della Legge di Bilancio 2026 punta a un equilibrio tra certezza fiscale e competitività: seleziona l’agevolazione sui dividendi per partecipazioni qualificate, disciplina la riserva bancaria e l’affrancamento, armonizza la fiscalità degli intermediari con l’IFRS 9, potenzia la cooperative compliance e ricalibra gli incentivi alla crescita (ZES/ZLS), mentre introduce un segnale di responsabilità sociale nella remunerazione dei manager finanziari. Per imprese e operatori, il 2026 impone un riassetto operativo: aggiornare policy su dividendi/plusvalenze, pianificare affrancamenti e accantonamenti, presidiare i flussi di compensazione e ritenute, programmare investimenti nelle finestre ZES/ZLS e allineare la fiscalità degli immateriali e del credito alle nuove scansioni.
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