Imprese: l’imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni

Redazione 15/09/16
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Le società che entro il 30 settembre 2016 assegnano o cedono beni immobili o mobili ai soci possono usufruire temporaneamente dell’imposta agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’imposta sostitutiva, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge num. 208 del 28 dicembre 2015), è stata confermata il 1° giugno scorso dalla Circolare num. 26/E dell’Agenzia delle Entrate. Il 13 settembre la Risoluzione num. 73/E ha fornito anche i codici tributo necessari al versamento.

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L’imposta sostitutiva agevolata

Le società che entro la fine del mese di settembre assegneranno o cederanno ai propri soci beni mobili o immobili iscritti in pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa potranno usufruire di un regime fiscale agevolato. La stessa misura vale per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di suddetti beni. L’art. 1, comma 116) della Legge di Stabilità 2016, infatti, stabilisce che nei citati casi di cessione dei beni ai soci le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) vengano sostituite temporaneamente da un’imposta agevolata.

Tale mini imposta va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto ed è pari all’8% nei casi ordinari e al 10,5% per le società non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.

 

Gli imprenditori individuali

Sono compresi nel beneficio fiscale anche gli imprenditori individuali che vogliano escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione, tuttavia, andava esercitata entro il 31 maggio 2016. Gli imprenditori interessati potevano accedere all’imposta sostitutiva agevolata semplicemente con un comportamento concludente come la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili.

 

Come si può pagare l’imposta

L’imposta sostitutiva deve essere pagata in due tranche: il 60% va versato entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Il 13 settembre, con la Risoluzione num. 73/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte delle società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso e dell’imprenditore individuale che vuole estromettere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa. Il codice tributo 1836 dovrà essere utilizzato per l’assegnazione o cessione dei beni ai soci o società trasformate; il codice 1837 per l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni; il codice 1127, infine, sarà relativo all’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale.

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