Lilla Laperuta
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013. L’Agenzia era stata interpellata sulla questione se il deposito dell’indirizzo PEC da parte delle imprese individuali dovesse essere assoggettato ad imposta di bollo, in base alla previsione dell’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, secondo cui sono soggette ad imposta di bollo le “domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio delle imprese …: per ciascuna domanda, denuncia od atto“.
Sul punto è stato chiarito che il regime di esenzione stabilito dalla normativa per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie deve ritenersi applicabile anche alle medesime iscrizioni richieste dalle imprese individuali.. Viene in particolare precisato che:
a) nell’ipotesi in cui “la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al registro delle imprese, resta dovuta l’imposta di bollo” (art. 1, comma 1-ter, D.P.R. n. 642/1972);
b) nel caso in cui, invece, la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC venga presentata successivamente alla prima iscrizione al registro imprese, vi è l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, D.L. 185/2008 anche per le imprese individuali.
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