Imposte sulla pubblicità all’interno degli impianti sportivi

Redazione 17/03/16
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Recentemente il Coni per l’anno 2015, ha pubblicato un dettagliato rapporto statistico comprendente tra l’altro il numero delle società sportive affiliate alla FIGC. Sono ben 13.908 mentre sono solo 156, gli impianti sportivi aventi capienza superiore a 10.000 spettatori. Circa 10.000 invece, sono gli impianti che hanno una capienza compresa tra 0 e 3.000 spettatori. Questa articolata premessa, è necessaria per affrontare l’argomento trattato in questo articolo. Si pensi ad esempio ai piccoli impianti sportivi di periferia di cui è pieno lo stivale, entro i quali vengono esposti gli striscioni pubblicitari che richiamano le denominazioni ed i riferimenti delle imprese di migliaia di piccoli sponsor che alimentano il settore dilettantistico. In ambito pubblicitario-fiscale, la normativa di riferimento è la seguente: il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.ii. , l’art. 1 comma 161 e ss. della Legge n. 296 del 27/12/2006 , l’art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002 commi 1 et 11 bis e la Legge n. 43 del 31/03/2005. Da un’attenta lettura delle norme vigenti in materia, emerge la seguente verità: la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Effettuando una lettura coordinata delle sopracitate norme, parrebbe che i criteri e gli elementi che determinano l’esclusione dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’esposizione di messaggi pubblicitari in impianti sportivi, siano i seguenti:

– soggetto: società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 90, comma 1 della Legge 289/2002);

– luogo: manifestazioni sportive dilettantistiche realizzate in impianti con capienza inferiore a tremila posti (art. 90, comma 11-bis della Legge 289/2002);

– tipologia dell’evento: rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato (art. 90, comma 11-bis della Legge 289/2002);

– forma pubblicitaria: la pubblicità deve essere rivolta all’interno degli impianti sportivi (art. 1, comma 128 della Legge 266/2005).

A parere di chi scrive, l’esenzione del pagamento dell’imposta pubblicitaria, è possibile, fermo restando il soggetto ed il luogo della diffusione del messaggio pubblicitario in argomento, nel caso in cui la pubblicità effettuata sia rivolta all’interno dell’impianto sportivo e rivesta carattere di occasionalità (quindi limitatamente all’evento organizzato). Alla luce di quanto sopra, proviamo ad analizzare alcune circostanze:

– domanda A – Se ad esempio il Club Rivaverde organizzasse la partita Attori contro Cantanti, è addebitabile la tassa di pubblicità agli striscioni pubblicitari degli sponsor del Club Rivaverde, esposti all’interno del piccolo stadio con capienza di meno di 3.000 spettatori ?

– risposta alla domanda A – la tassa pubblicitaria non si applica, trattandosi di un evento sportivo occasionale.

– domanda B – Se una qualsiasi domenica del mese di novembre, il Club Rivaverde disputasse la partita di campionato di terza categoria contro il Club Rivarossa,  è addebitabile la tassa di pubblicità agli striscioni pubblicitari degli sponsor del Club Rivaverde, esposti all’interno del piccolo stadio con capienza di meno di 3.000 spettatori ?

– risposta alla domanda B – la tassa pubblicitaria si applica, trattandosi di un evento sportivo non occasionale.

… ??? !!! Peccato che il Club Rivaverde “vive” o meglio ha ragione di esistere, solo sulla base degli eventi non occasionali, ovvero quelli dettati dal proprio calendario sportivo.

Redazione

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