Importo della cauzione provvisoria inferiore a quanto richiesto dal bando in presenza di attestazione Soa e quindi di certificazione di qualità, va accettata se comunque risulta in garanzia un importo superiore al 50% giudizio di primo grado non eseguito

Lazzini Sonia 23/10/08
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Con la riammissione al prosieguo della gara, l’impresa potrà essere in condizione di concorrere per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto. Va precisato che la riammissione alla gara non implica automaticamente – anche a voler ritenere pacifico quanto sostenuto dalla ricorrente con riferimento all’entità del ribasso offerto dai partecipanti – l’aggiudicazione della stessa a favore dell’impresa ricorrente, in considerazione delle ulteriori variabili che si rivengono in una procedura comparativa e che riguardano aspetti diversi e ulteriori rispetto all’entità dell’offerta, tali da imporre valutazioni, anche di carattere discrezionale, all’Amministrazione aggiudicatrice.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1014 del 31 luglio 2008 inviata in data 2 settembre 2008 per la pubblicazione, emessa dal Tar Sicilia, Palermo
 
<Come risulta da quanto esposto nella parte in fatto, il Comune di Porto Empedocle non ha dato esecuzione alla sentenza n. 614/07, emanata da questa Sezione, ed avente ad oggetto l’annullamento dell’atto di esclusione dell’impresa Costruzioni e Consolidamenti ALFA dalla gara per la realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria delle vie del centro urbano” e gli atti di aggiudicazione alla controinteressata impresa BETA.
 
     La corretta esecuzione della sentenza comporta che il Comune dovrà rinnovare gli adempimenti riguardanti lo svolgimento della gara, ripartendo dal momento antecedente al compimento degli atti annullati. In particolare, la procedura concorsuale dovrà essere ripresa dal punto in cui è stata illegittimamente estromessa l’impresa ricorrente.
 
     Con la riammissione al prosieguo della gara, l’impresa potrà essere in condizione di concorrere per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto. Va precisato che la riammissione alla gara non implica automaticamente – anche a voler ritenere pacifico quanto sostenuto dalla ricorrente con riferimento all’entità del ribasso offerto dai partecipanti – l’aggiudicazione della stessa a favore dell’impresa Costruzioni e Consolidamenti ALFA, in considerazione delle ulteriori variabili che si rivengono in una procedura comparativa e che riguardano aspetti diversi e ulteriori rispetto all’entità dell’offerta, tali da imporre valutazioni, anche di carattere discrezionale, all’Amministrazione aggiudicatrice.
 
     Dalle considerazioni sopra svolte deriva che non si può, in questa sede, esaminare la domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno, visto che il suo scrutinio è condizionato alla ricorrenza di due presupposti al momento non ricorrenti o non verificabili, ovvero la già avvenuta completa esecuzione dell’appalto e, in via ancora pregiudiziale, l’effettiva aggiudicazione, o possibilità di aggiudicazione nel caso l’esecuzione dell’attività fosse già avvenuta, in capo alla ricorrente della gara in oggetto.
 
     Qualora il Comune resistente non provveda, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, agli adempimenti legati all’esecuzione della stessa, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega ad un funzionario prefettizio, affinché dia corso all’espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di sessanta (60) giorni. Il compenso per l’attività svolta viene posto a carico del Comune di Porto Empedocle.>
Si legga il commento alla prima sentenza
 
Solo per gli appalti di lavori l’attestazione Soa permette la riduzione della cauzione provvisoria mentre negli appalti di servizi e forniture, la certificazione di qualità deve essere comprovata
 
Ferma restando la legittimità, in linea di principio, dell’esclusione dalla gara dell’impresa che produca una cauzione autonomamente ridotta senza alcuna giustificazione, tale prescrizione può essere superata e può trovare comunque applicazione il beneficio della cauzione ridotta quale conseguenza del possesso della certificazione di qualità, laddove il possesso del requisito per la fruizione del beneficio stesso sia documentalmente provato attraverso la produzione, in allegato alla domanda, di una certificazione SOA attestante il possesso della certificazione di qualità stessa: l’intervenuta allegazione di tale certificazione, contestualmente all’oggettiva riduzione della cauzione, infatti, non possono che sottendere un’implicita espressione di volontà di avvalersi del beneficio della riduzione stessa
 
Importanti principi in tema di riduzione della cauzione provvisoria in presenza della certificazione di qualità sono contenuti nella sentenza numero 614 del 27 febbraio 2007 del Tar Sicilia, Palermo
 
Questo primo principio vale solo per gli appalti di servizi e forniture:
 
< Secondo parte della giurisprudenza, pur dovendosi ritenere che il beneficio della riduzione della cauzione operi indipendentemente da un’espressa previsione da parte della "lex specialis" di gara, ciononostante sarebbe comunque necessaria una manifestazione di volontà espressa ed inequivoca da parte dell’impresa di volersi avvalere della riduzione; “dichiarazione in mancanza della quale, infatti, la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza che, oggettivamente considerata, integrerebbe addirittura gli estremi di una legittima causa di esclusione” .
Peraltro si sostiene anche che “trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della certificazione di qualità, l’impresa che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare documentalmente il possesso di tale requisito.”.>
 
Questo  secondo principio vale solo per gli appalti di lavori
 
< A parere del Collegio, però, se è pur vero che “la presentazione di una cauzione di importo dimezzato, priva di qualsivoglia giustificazione che valga a ricondurla nell’ambito delle eccezioni previste dall’ordinamento, equivale al non inserimento della completa documentazione richiesta” , tuttavia la produzione, in allegato alla domanda di partecipazione alla gara, della certificazione SOA, riportante la specifica dicitura che attesta il possesso della certificazione di qualità, deve da solo ritenersi sufficiente ai fini di integrare la manifestazione di volontà di avvalersi della riduzione della cauzione>
 
quindi:
 
< il possesso della certificazione di qualità e il conseguente diritto alla riduzione della cauzione può essere dimostrato “mediante produzione dell’attestazione SOA munita della indicazione del possesso di tale certificazione ovvero mediante autocertificazione, da cui risultasse che l’attestazione SOA dichiarava anche il possesso della certificazione di qualità aziendale>
 
A cura di Sonia Lazzini
  • qui la sentenza 1
  • qui la sentenza 2

Lazzini Sonia

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