Immigrazione e rom nella sicurezza urbana

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L’immigrazione e rom sono uno dei fenomeni sociali più attuali e sentiti dalla collettività moderna e dalle istituzioni in relazione ai fenomeni di sicurezza urbana, sia dal punto di vista delle cause, che delle conseguenze legate ai Paesi ospitanti. È l’evento in base al quale più persone si trasferiscono in modo temporaneo o permanente da un luogo ad un altro. Il termine migrazione può avere diversi significati e per maggior chiarezza deve essere intesa come “spostamenti umani motivati soprattutto dalla ricerca di un lavoro o di un miglior standard di vita“. Gli eventi che si generano da questi casi creano fenomeni di insicurezza urbana poiché, secondo i dati riportati in un rapporto della [1]Caritas, al 31 dicembre 2010, su 60.626.442 residenti nel Paese, 4.570.317 sono stranieri (per il 51,8% donne) ed incidono sulla popolazione per il 7,5% (52 volte di più rispetto al 1861) e la ripartizione territoriale degli immigrati in Italia è la seguente: Nord Ovest 35,0%; Nord Est 26,3%; Centro 25,2%; Sud e Isole 13,5%; di questi, secondo i dati del Ministero dell’Interno, ci sono stati, sempre nel 2010, 50.717 irregolari rintracciati, 20.087 respinti/ rimpatriati e 4.406 sbarchi.

Oggi gli interventi in materia, adottati dai sindaci, fanno leva sia sull’art. 50 TUEL il quale autorizza ad intervenire in caso igiene e sanità pubblica con ordinanze contingibili ed urgenti, sia sui regolamenti che vietano una serie di comportamenti: sedersi o sdraiarsi sulle strade, sulle panchine o nelle piazze recando intralcio e disturbo ed ostruendo le soglie dei passaggi, compiere atti contrari alla pubblica decenza, effettuare questue e raccolta fondi senza preventiva autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, effettuare l’attività di lavavetri, accattonaggio. La differenza, tra immigrati e rom, è sul piano pratico perché i primi sono extracomunitari che intendono soggiornare sul territorio della Repubblica e devono essere muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, passaporto e visto d’ingresso (Testo Unico sull’Immigrazione D.Lgs n 286/1998); i secondi, cittadini comunitari, possono soggiornare solamente per un periodo massimo di 90 giorni (D.Lgs 30/2007 attuativo della direttiva europea 2004/38/CE). Le violazioni che vengono maggiormente applicate, ai fini delle attività di sicurezza urbana, possono essere:

  • Art. 633cp – INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI – “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”. Per tale sanzione si su querela di parte e su d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone di cui una palesemente armata, oppure da più di dieci anche senza armi. In questo caso viene punito chi invade arbitrariamente un edificio o fondo al fine di stabilirsi in modo permanente o trarne profitto;

Ai fini della fattispecie criminosa relativa all’invasione di terreni e edifici, il reato si consuma nel momento in cui il soggetto permane per un periodo di tempo apprezzabile, anche se non in maniera stabile, ma con il fine di occuparli ovvero trarne profitto (Giudice di Pace Montevarchi 16.03.2010 – Sez II sentenza 11544 del 08.02.2011 – udienza del 08.02.2011 – rv 249887)

  • Art. 635cp – DANNEGGIAMENTO – “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio nel caso 1) di violenza o minaccia a persona; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimate; 4) opere destinate all’irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 6) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive ”. L’elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa (giurisprudenza sull’art 635cp – danneggiamento –  cassazione penale sezione II senza n° 4481 del 02.12.2011 (udienza del 02.12.2011 – rv 251805) , azione che consiste in qualsiasi atto con qualsivoglia modalità posta in essere produttiva di rovina, distruzione o danneggiamento (giurisprudenza sull’art 635cp – danneggiamento – cassazione penale sezione I senza n° 946 del 05.07.2011 (udienza del 05.07.2011 – rv 251665).
  • Art. 637cp – INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI – “Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo”. Viene punito colui che occupa un fondo altrui, anche semplicemente eludendo una semplice barriera posta all’ingresso del fondo.
  • Art. 10bis T.U. Immigrazione D.Lgs. 286/98 – INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro”. Questo tipo di reato viene contestato allo straniero clandestino che fa ingresso illegale nel nostro Stato o permane illegalmente;
  • Legge 68/2007, art. 13 T.U. Immigrazione, D.Lgs 30/2007 art. 5 bis, D.M. 26/07/2007 – DISCIPLINA DEI SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI –  Il cittadino comunitario, che si intrattiene nel nostro Paese oltre i 90 giorni non possedendo i seguenti requisiti: 1) nessun documento di soggiorno, 2) non ha presentato entro otto giorni la dichiarazione di presenza, 3) non è in possesso della ricevuta della polizia al valico di frontiera, è soggetto a sanzione amministrativa da 103  a 309 euro e dopo 60 giorni dall’ingresso il Prefetto può disporre l’espulsione amministrativa. Prima di disporre l’espulsione amministrativa il Prefetto valuta la condizione particolare dello straniero (Legge 129/2011):

 


[1] Dati provenienti dal sito www.caritasitaliana.it

Piccoli Massimiliano

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