Immigrazione: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 123/2012)

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Massima

Il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno sono preclusi quando lo straniero riporti una o più condanne penali, per determinati reati, tra cui tutti quelli in materia di stupefacenti. 

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici del Consiglio di Stato, hanno ribadito che ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del TU n. 286/1998, modificati dalla legge n. 189/2002, il rilascio nonché il rinnovo del permesso di soggiorno sono preclusi tassativamente nel caso in cui lo straniero abbia riportato una o più condanne penali, per determinati reati, tra cui quelli in materia di stupefacenti.  

Tali disposizioni precisano, altresì, che a tali fini, vengono equiparate alle condanne dette le sentenze di patteggiamento (1)

 

 

2. Conclusioni

 

Nella sentenza che qui si annota i giudici ricordano che la giurisprudenza che si è formata circa l’applicazione della legge n. 189 del 2002 è univoca nel senso, come si legge testualmente nella decisione de qua, “che è prioritaria la tutela dell’affidamento di chi abbia accettato un patteggiamento prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni”.

Si legge ancora nel testo della sentenza che “il provvedimento della questura non era motivato solo con riferimento alla sentenza penale, intesa come fatto preclusivo ope legis.

La questura aveva assunto l’episodio concernente la persona del ricorrente, come indice dell’appartenenza al novero delle persone dedite abitualmente ai traffici illeciti (2).

In tal senso sarebbe irrilevante il problema della retroattività (o meno) della legge 189 del 2002, per quanto concerne le sentenze di patteggiamento.

Così i giudici hanno respinto l’appello, facendo salvo il potere – dovere dell’amministrazione di una nuova valutazione del caso.

Nulla si prevede sul tema delle spese, in quanto non vi è stata costituzione di controparti.

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

 

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(1) Art. 444 c.p.p.
(2) L. 1423/1996.

Sentenza collegata

36509-1.pdf 123kB

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