Immigrazione clandestina e misure cautelari: l’intervento della Corte Costituzionale (Corte cost. n. 331/2011)

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Massima

In tema di immigrazione stop alla misura cautelare come unica misura applicabile; nessuna presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per quanto concerne il reato di favoreggiamento clandestino.

 

  

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici della Consulta hanno sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, al comma 4 bis, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (1)  aggiunto dall’articolo 1, al comma 26 lettera f) della legge del 15 luglio 2009 n. 94 (2) nella parte in cui, nel prevedere che nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per quanto concerne i reati di cui al comma 3 dello stesso articolo, è applicata la misura della custodia cautelare in carcere (3) non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti degli elementi specifici (4) da cui risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (5).

 

 

2.  Conclusioni

 

Secondo quanto precisato dalla Consulta nella sentenza in commento l’astratta gravità del reato (6) è si significativa ai fini della determinazione della sanzione, ma non idonea a fungere da elemento preclusivo alla verifica del grado delle esigenze cautelari nonché alla individuazione della misura  concretamente idonea a farvi fronte.

Il rimedio all’allarme sociale causato dal reato non può annoverarsi fra le finalità della custodia cautelare, poiché costituisce funzione istituzionale della pena, presupponendo la certa relativamente al responsabile del delitto che ha provocato l’allarme.

Come si legge testualmente nella decisione in commento………….”Si tratta, in specie, delle ipotesi previste dal comma 3 del medesimo articolo (oggetto, a sua volta, di profonda modifica ad opera della legge n. 94 del 2009), nelle quali il fatto di favoreggiamento – identificato in quello di chi, in violazione del testo unico sull’immigrazione, «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente» – viene configurato come fattispecie distinta e più severamente punita di quella di cui al comma 1, per il concorso di elementi che accrescono, nella valutazione legislativa, il disvalore dell’illecito. Tali elementi attengono, alternativamente, al numero degli stranieri agevolati (lettera a) o dei concorrenti nel reato (lettera d, prima parte); alle modalità del fatto (che espongano a pericolo la vita o l’incolumità del trasportato o lo sottopongano a trattamento inumano o degradante: lettere b e c); ai mezzi utilizzati (servizi internazionali di trasporto o documentazione alterata, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta: lettera d, seconda parte); alla disponibilità, infine, di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto (lettera e)”.

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

  

 

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(1)   Ossia il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
(2)   Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
(3)   Salvo che siano acquisiti gli elementi da cui possa risultare che non sussistono esigenze cautelari.
(4)   In relazione alla ipotesi concreta.
(5)   Con la sentenza n. 265/2010, la Consulta ha dato avvio ad una serie di pronunce che delimitano l’ambito di operatività delle deroghe al principio del “minor sacrificio necessario”, riaffermando la extrema ratio della custodia cautelare in carcere. In questa occasione, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo c.p.p., come modificato dall’art. 2, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600bis, comma 1, 609bis e 609quater c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
(6)   Considerata in relazione alla misura della pena oppure alla natura dell’interesse protetto.

Sentenza collegata

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