Immigrazione clandestina: come sarà il DL dopo la fiducia della Camera

Redazione 12/04/17
Scarica PDF Stampa

Ieri il Governo ha chiesto la fiducia in merito all’approvazione della Camera del Decreto Legge di contrasto dell’immigrazione clandestina. Il DL, infatti, entrato in vigore lo scorso 17 febbraio, e già approvato dal Senato, attende il nullaosta anche della Camera dei Deputati.

Fino ad ora, la disciplina relativa all’introduzione illegale sul territorio dello Stato italiano era contenuta nel Testo Unico del 1998, sul quale è intervenuta anche la legge n. 189/2002 (vedi il testo a fronte tra il D.Lgs. 286/1998 e le modifiche apportate dalla L. 189/2002).

Il focus del Decreto legge è ovviamente quello costituito dalle misure preventive, volte a impedire gli ingressi al di fuori delle modalità consentite, nonché da quelle repressive: in questo caso, sono state approntate nuove sanzioni amministrative e penali per arginare il fenomeno.

 

Sezioni specializzate per immigrazione clandestina

La primissima innovazione del decreto è costituita dall’Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Ciò nei principali Tribunali italiani, e senza aggravio degli oneri finanziari pubblici. All’art. 3 del DL sono individuate tassativamente le competenze per materia attribuite alle sezioni specializzate, nonché quelle in virtù del criterio territoriale.

Agli artt. 7-14, poi, vengono inserite le disposizioni che modificano il testo di legge previgente, in materia di “Misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche’ per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova”.

 

Riconoscimento status di rifugiato: procedura accelerata

A tal proposito, si esplicita la necessità di implementare le risorse umane ed economiche per ottemperare alle nuove attribuzioni riservate alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Non con meno urgenza è avvertita, inoltre, la nuova disciplina di identificazione dei soggetti presenti sul territorio italiano, disponendo misure volte all’accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti.

In relazione a ciò, è disciplinata la modalità di legittimo rifiuto di ingresso, oltre alla procedura di ricorso contro il decreto di espulsione, che può essere emanato per motivi di sicurezza e contrasto del terrorismo internazionale.

 

Respingimento o espulsione?

Effettivamente, da sempre i punti nevralgici della disciplina sono il respingimento alla frontiera e la repressione dei traffici legati all’immigrazione clandestina.

In particolare, avvalendosi anche della Polizia europea di frontiera, i confini sono sottoposti a perpetui controlli, al fine di respingere fin dall’arrivo coloro che non presentino i requisiti per essere accolti, non dovendo poi ricorrere all’espulsione.

Non si può respingere lo straniero che nel suo Paese di origine può essere oggetto di persecuzione “per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”.

Inoltre, è consentito il solo respingimento ma non l’espulsione dei:

  • minori, salvo il diritto di seguire il genitore espulso;
  • possessori di carta di soggiorno, a meno che non ricorrano gravi motivi di ordine pubblico, ai senzi dell’art. 9 T.U.;
  • conviventi con coniuge o con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana;
  • donne in stato di gravidanza o con figli minori di sei mesi.

Leggi in allegato il testo completo della disciplina di espulsione dello straniero illegalmente presente sul territorio italiano, redatto dalle Commissioni parlamentari.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento