Il “tradimento virtuale” rende elevato il rischio di addebito della separazione

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I nostri tempi, contrassegnati da una sempre più crescente “dipendenza” dai sociale network, prestano il fianco a fare diventare la cosiddetta “smartphone – dipendenza”, il leitmotiv delle separazioni tra coniugi.

In presenza di simili circostanze, non è infrequente che mariti o mogli insoddisfatti del loro privato,

si rivolgano a degli appositi siti per incontri.

Si tratta di piattaforme che da diversi anni sono presenti sul web e crescono sempre di più.

Il loro ruolo è quello di consentire di conoscere online persone in cerca di amore o di relazioni a carattere occasionale.

Alcuni di questi siti sono gratuiti, mentre altri richiedono un abbonamento a pagamento.

Simili comportamenti, caratterizzati da un comportamento di ricerca di persone diverse dal partner con le quali instaurare un legame intimo, che può essere sessuale oppure sentimentale, è incompatibile con i doveri di fedeltà coniugale.

È possibile realizzare la separazione dal coniuge che va su siti per incontri e ottenere anche la pronuncia di addebito nei suoi confronti, come ha di recente affermato la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 16/02/2021 n. 3879.

In situazioni del genere, si dovrebbe essere in grado di fornire la prova del tradimento virtuale.

Per fortuna o purtroppo, Internet lascia sempre le tracce della navigazione e la Suprema Corte, ha ritenuto valide le ricevute dei pagamenti fatti al sito e alcune foto che documentavano la situazione. A questo punto non si è reso necessario dimostrare se ci fosse stata infedeltà o una relazione intrattenuta a livello fisico.

In che cosa consiste l’addebito della separazione

I coniugi, davanti all’intollerabilità della convivenza, oppure di fronte ai pregiudizi che la stessa potrebbe fare derivare all’educazione dei figli, possono decidere di procedere alla separazione giudiziale, indipendentemente dal fatto che simili situazioni siano provocate da uno dei coniugi con dolo o colpa.

Il giudizio relativo al comportamento dei coniugi non è completamente irrilevante, perché risalta ai fini della dichiarazione di addebito.

L’articolo 151, comma 2 del codice civile, dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

La dichiarazione di addebito, rappresenta l’accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al matrimonio, purché sia una violazione che, per la sua gravità, abbia contributo a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole.

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Prima della pronuncia di addebito ci deve essere una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

La valutazione dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nel rapporto coniugale.

Se entrambi i coniugi abbiano avuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione si deve procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare la misura nella quale ognuno di loro abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

Se l’adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a una serie di comportamenti del marito lesivi della sua dignità morale, la separazione potrà essere addebitata al marito, perché il comportamento della moglie si considera come una conseguenza di quello del coniuge.

I tradimenti virtuali e l’obbligo della fedeltà coniugale

A norma dell’articolo 143 del codice civile, la fedeltà coniugale rappresenta uno dei principali obblighi che derivano dal matrimonio, e viene menzionata tra i diritti e doveri reciproci dei coniugi.

La giurisprudenza ha voluto rendere concreto in senso ampio il principio in questione, affermando che la fedeltà non è relativa in modo esclusivo al lato sessuale ma comprende in sé anche la lealtà nei comportamenti dovuti nei confronti del coniuge, senza che la sua dignità debba mai subire lesioni.

Un legame di natura sentimentale che si intrattiene nel mondo virtuale, attraverso una relazione su Internet oppure al telefono, con messaggi e chat, può determinare un autentico tradimento della fiducia reciproca sulla quale si deve fondare il rapporto di coppia.

Le conseguenze che fa derivare la violazione dell’obbligo di fedeltà

La conseguenza di maggiore importanza che deriva da una violazione dell’obbligo di fedeltà è rappresentata dall’intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione al coniuge responsabile del tradimento.

Le conseguenze più importanti che derivano da un addebito della separazione, sono l’impossibilità di richiedere il mantenimento all’ex coniuge e la perdita dei diritti successori nei suoi confronti. Resta inalterato il diritto a percepire gli alimenti in circostanze di bisogno estremo che mettono in pericolo la sopravvivenza.

Ci sono anche conseguenze relative al risarcimento dei danni che derivano dall’infedeltà, che il coniuge tradito potrà rivendicare in special modo quando la notizia di una relazione extraconiugale si sia diffusa all’esterno.

Addebito della separazione al marito che frequenta siti di incontri

Nella vicenda sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, è stato confermato l’addebito della separazione a un marito che frequentava siti di incontri.

 

Nella circostanza in questione, la moglie aveva prodotto in giudizio diversi elementi che hanno convinto i giudici di merito, perché, secondo loro, rappresentavano indizi di indiscutibile validità  dell’infedeltà del coniuge.

Nel dettaglio, si trattava di sms, fotografie e ricevute di pagamenti per siti di incontri online con donne.

Il marito, da parte sua, negava categoricamente la sua presunta infedeltà, respingendo la richiesta di addebito della separazione.

I Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello che hanno preso in esame il caso, hanno ritenuto la versione dell’uomo “inverosimile” e la Suprema Corte ha confermato il loro assunto

ritenendo dimostrati nei contorni essenziali i fatti rilevanti e non plausibile la versione degli accadimenti data dal ricorrente”.

Niente da fare, quindi, per il marito che, come ha rilevato il Collegio, non è riuscito a “specificamente confutare le ragioni fattuali del convincimento espresso dai giudici di merito”.

I Giudici, dal canto loro, hanno confermato “la valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale” in relazione alle circostanze e ai motivi della separazione.

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