Il tour operator risarcisce il danno da vacanza rovinata

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Il tour operator risarcisce il danno da vacanza rovinata: Cassazione Civile Sezione VI ordinanza del 16 marzo 2017 n. 6830. Tuttavia deve sussistere la gravità della lesione e la serietà del  pregiudizio patito dal turista.

 

Il fatto.

Un turista convenne in giudizio il tour operator chiedendo che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni da lui patiti in occasione della rapina di un orologio d’oro da lui subita, a seguito di un’aggressione con lesioni  personali, all’interno di un villaggio turistico durante un periodo di  vacanza organizzato dalla società convenuta. Il Tribunale accolse in parte la domanda, poi confermata dalla Corte di appello che accoglieva altresì le  ulteriori somme per danno non patrimoniale da vacanza  rovinata, per danno da lesioni subite ad opera del  rapinatore, nonché per inadempimento contrattuale per il  costo della vacanza non goduta. Il tour operator ricorreva in Cassazione.

 

La decisione.

Il Supremo Collegio, rifacendosi ad un precedente arresto del 14 luglio 2015 n. 14662, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da  vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del  pregiudizio patito dall’istante. Con arresto (non richiamato in sentenza) della III Sezione del 10 settembre 2010 n. 19283, il Supremo Collegio aveva stabilito che “l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico … è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all’organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi”. Al riguardo, è opportuno evidenziare l’orientamento della Corte di giustizia Europea, la quale, prendendo le mosse dall’art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito la responsabilità dell’organizzatore per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000).  La sentenza non offre davvero altri spunti di motivazione in tema dei soggetti che ne devono rispondere; tuttavia consente di incidere maggiormente nel solco tracciato, in punto di danno,  dall’art. 47 del codice del turismo il quale recita che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cc, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta”.

Sentenza collegata

612724-1.pdf 329kB

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Lattarulo Carmine

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