Il sovraindebitamento e il Piano del consumatore (PDC)

Redazione 10/02/20
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Il piano del consumatore ha un ruolo centrale nella risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento. Vediamone allora il contenuto.

Il contenuto del piano del consumatore proposto dal debitore

Questo duplice ruolo di sostanziale coautore del piano e di attestatore del medesimo, pone problemi di equilibrio e serietà del giudizio ulteriori e più delicati rispetto alle attestazioni che sono richieste dai vari istituti previsti dalla legge fallimentare, ove la sua terzietà deve essere indiscutibile e permanente.

Il Gestore deve consigliare il debitore a formulare una proposta che ritiene omologabile e, laddove le disponibilità patrimoniali messe a disposizione o la situazione concreta non lo consentano, deve proporre al debitore di accedere ad un’altra procedura, oppure rinunziare all’incarico. L’errore più grave sarebbe quello di essere troppo accondiscendente rispetto al sovraindebitato e spingersi ad attestare la fattibilità di un piano che si ritiene già in partenza che non supererà il vaglio critico del giudice delegato e le opposizioni dei creditori.

L’indipendenza è fondamentalmente uno stato mentale che il professionista deve salvaguardare, in ogni manifestazione della propria attività ove sia richiesta.

Il ruolo, conferito dalla legge, di ausilio al debitore nella formulazione del piano ed alla presentazione del ricorso, suggerisce che la redazione del ricorso per la fissazione dell’udienza di omologazione debba essere preceduta da una fase avanzata e pressoché definitiva di scrittura della relazione del Gestore della crisi. Occorre cioè che egli abbia già appurato l’ammissibilità, la diligenza/meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano.

E ciò può avvenire per gradi, esaminando anche diverse ipotesi di piano, affinando il medesimo per approssimazioni successive.

Alcuni commentatori ritengono che ciò possa compromettere l’indipendenza del Gestore rispetto all’incarico che gli viene affidato.

L’indipendenza e l’assenza di cause di incompatibilità devono sussistere al momento di assunzione dell’incarico e non vengono meno neppure nel caso in cui il Referente dell’OCC, al quale il debitore si sia rivolto per chiedergli di assegnargli un professionista qualificato che esamini la sua situazione, affidi al futuro Gestore, scelto nell’ambito dei professionisti iscritti nei propri albi, l’incarico di effettuare una preistruttoria sull’ammissibilità del sovraindebitato ad una delle procedure previste dalla l. 3/2012.

Del resto anche l’attestatore nelle procedure previste dalla legge fallimentare svolge delle verifiche preliminari prima di accettare l’incarico, senza che ciò comprometta la sua indipendenza. E si tratta di verifiche molto più pregnanti di quella dei presupposti di ammissibilità del debitore al piano del consumatore.

In definitiva l’illustrazione del piano del consumatore esposto nella relazione del Gestore conterrà:

  • l’indicazione della proposta in termini di messa a disposizione di elementi patrimoniali e reddituali;
  • l’eventuale intervento di terzi;
  • le garanzie offerte e gli eventuali depositi cauzionali;
  • l’eventuale necessità della nomina del liquidatore, da effettuare col decreto di omologa o successivamente;
  • la tempistica prevista per l’esecuzione degli eventuali atti di liquidazione e dei pagamenti;
  • l’eventuale divisione in classi;
  • le somme che vengono attribuite a ciascun creditore.

Contenuti della relazione particolareggiata nel Piano del consumatore

L’articolo 9, comma 3-bis, della l. 3/2012, prescrive che al piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC.

La relazione dell’OCC (o, meglio, del Gestore) nell’accordo con i creditori, si limita all’eventuale attestazione del minor valore di mercato dei beni rispetto ai crediti muniti di privilegio sui beni stessi (art. 7, comma 1) ed alla fattibilità del piano (art. 9, comma 2).

Il contenuto è costituito da:

  1. Dichiarazioni preliminari
  2. Narrazione di fatti e notizie, desumibili dall’esame della documentazione prodotta dal debitore e da quella acquisita dal Gestore della crisi
  3. Valutazioni del Gestore
  4. Elenco dei creditori indicati dal debitore nel ricorso per l’apertura della procedura
  5. Dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni – contenzioso pendente – ricostruzione della posizione fiscale del richiedente
  6. Atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni
  7. Composizione del nucleo familiare del debitore – spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia

Di seguito esaminiamo nel dettaglio i punti che il Gestore è chiamato a relazionare.

Dichiarazioni preliminari

fanno parte delle dichiarazioni preliminari:

  • l’indicazione del numero di procedimento iscritto al Registro degli affari ex art. 9 del d.m. 202/2014;
  • il richiamo degli estremi del provvedimento di nomina del Gestore della crisi da parte del Referente dell’OCC (o del Tribunale);
  • se il Gestore è iscritto da un OCC, la sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità;
  • l’indicazione degli estremi della polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale;
  • il richiamo dell’accordo sul compenso, raggiunto dall’OCC col debitore;
  • la dichiarazione del Gestore che sia nei confronti del debitore che dei suoi creditori, non versa in

una situazione prevista dall’articolo 51 c.p.c., che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all’incarico conferitogli.

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Narrazione di fatti e notizie, desumibili dall’esame della documentazione prodotta dal debitore e da quella acquisita dal Gestore della crisi

La narrazione dei fatti e delle notizie emerse dall’esame della documentazione che è stata consegnata al Gestore, o da lui acquisita successivamente nell’ambito della sua attività di indagine, è finalizzata all’espressione delle sue valutazioni e delle attestazioni finali circa i presupposti di ammissibilità del debitore al piano, l’inesistenza di cause ostative, le cause dell’indebitamento, l’incapacità del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, l’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, la completezza e attendibilità della documentazione, la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e l’assenza di atti in frode ai creditori.

La narrazione deve fornire al giudice delegato gli elementi che gli consentano di valutare l’iter adottato dal Gestore per giungere alle sue conclusioni e la completezza della relazione, affinché possa assumere il provvedimento sull’ammissibilità del ricorso, l’apertura della procedura e la fissazione dell’udienza prevista dall’articolo 12-bis della l. 3/2012.

Valutazioni del Gestore

Le valutazioni del Gestore riguardano i fatti e le notizie esposti nella sua relazione ed hanno per oggetto:

  • elenco dei creditori indicati dal debitore nel ricorso per l’apertura della procedura;
  • dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni;
  • contenzioso pendente;
  • ricostruzione della posizione fiscale del richiedente;
  • atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni;
  • composizione del nucleo familiare;
  • spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
  • cause dell’indebitamento e diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
  • solvibilità del debitore nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso;
  • atti del debitore impugnati dai creditori;
  • completezza e attendibilità della documentazione;
  • piano del consumatore proposto dal debitore;
  • convenienza del piano rispetto all’ alternativa liquidatoria;
  • giudizio professionale sulla fattibilità del piano;
  • attestazione dell’assenza delle cause ostative previste dall’articolo 7, comma 2, della l. 3/2012.

La giurisprudenza

Non sempre ricorrere alla procedura di sovraindebitamento può rivelarsi vantaggioso per il debitore.
Difatti, nella sentenza n. 273/2020 il Tribunale di Genova, seconda sezione civile, si è pronunciato sull’istanza di risarcimento danni avanzata da una debitrice nei confronti del professionista nominato come facente funzioni di organismo di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012.
Poiché la mancata attestabilità della proposta di piano,nel caso de quo, risultava fin da subito esplicitata, si ritiene non sussistano profili di negligenza in capo al professionista, e che le vicende che hanno determinato l’espropriazione immobiliare siano del tutto svincolate dalla attività svolta dal professionista nell’ambito della procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Per una disamina completa dei punti su cui il Gestore è chiamato a relazionare e del Piano del consumatore continua a leggere “Casi e questioni di sovraindebitamento” di Luigi Benigno e Nicola Graziano pp. 71 ss.

Casi e questioni di sovraindebitamento

La presente opera intende fornire elementi utili agli operatori del settore, sia ai fini della stesura della relazione inerente all’attività di gestione della crisi, sia in merito alla funzione duplice di consulente del debitore e consulente del giudice delegato, che gli stessi operatori si trovano a svolgere.La normativa sulla regolazione e gestione del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (ex art. 1 legge fallimentare) è operativa da oltre sette anni, ma solo negli ultimi tempi, ha iniziato a produrre i suoi frutti.Si stanno affermando prassi giurisprudenziali a beneficio dei sovraindebitati e dei professionisti delle procedure che, sempre più spesso, hanno registrato provvedimenti giudiziari conflittuali per casi analoghi.Oggi è utile avere consapevolezza degli strumenti a disposizione; a tale fine, il presente volume intende offrire un approccio pratico e funzionale per il corretto utilizzo delle procedure a composizione della crisi da sovraindebitamento, di modo che esse siano un’occasione per gestire correttamente gli interessi dei soggetti coinvolti, tutelandone le ragioni e i diritti.Luigi BenignoLaureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dall’anno 2000, si interessa di problematiche connesse alle controversie bancarie ed alle procedure di sovraindebitamento, per la gestione delle quali ha fondato l’Associazione Centro Tutele Consumatori e Imprese, in cui ricopre il ruolo di Segretario Generale.Nicola GrazianoMagistrato dal 1999. Dal 2011 svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso la sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. Dottore di ricerca in Diritto Ambientale Europeo e Comparato, Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali, Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione nonché in Diritto Civile, è stato Avvocato del libero foro nonché Ufficiale Giudiziario presso l’Ufficio NEP della Corte di Appello di Milano. Dal 2018 ricopre anche il ruolo di Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. È autore di numerose pubblicazioni nei diversi settori del Diritto. Collabora con diverse riviste giuridiche a diffusione nazionale. È Direttore Scientifico della Collana dei volumi denominata “Soluzioni di Diritto” – Maggioli Editore.

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