Nella specie, pur sussistendo il fumus, atteso che il credito risulta provato, avendolo Alfa Costruzioni riconosciuto sia nella missiva del 17.******* sia nel corso del presente procedimento, non può ritenersi provato il periculum.
In ordine a tale requisito, indispensabile per autorizzare il sequestro, va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla problematica, il periculum -che legittima l’autorizzazione al sequestro conservativo- può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che al fine di sottrarsi all’adempimento ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 13.2.2002, n. 2081).
Orbene nella specie non si configura il periculum sotto il profilo oggettivo, nel senso che la ricorrente non ha dato prova dell’entità del patrimonio della Alfa, al fine di consentire al giudice il compimento della valutazione di proporzione quantitativa e qualitativa tra tale patrimonio e l’ammontare del credito.
Vero è che risulta dagli atti che gli assegni emessidalla Alfa sono stati protestati e/o sono rimasti insoluti, così come è vero che nella missiva del 17.******* si indica una previsione di pagamento a 60 gg. legata all’incasso di crediti, ma è altrettanto vero che a ciò non può attribuirsi univocamente il significato di prova dell’incapacità patrimoniale, atteso che ben può trattarsi di mancanza di liquidità, senza che difettino le garanzie concrete del credito, costituite da un capiente patrimonio.
E’ appena il caso di osservare che era la Beta s.r.l. a dover fornire la prova dell’incapienza patrimoniale, producendo documentazione relativa al patrimonio della stessa ed indicando il capitale sociale della Alfa, atteso che spetta a chi chiede il sequestro provarne i requisiti, tra cui appunto il pericolo di dispersione delle garanzie del credito, sotto il profilo oggettivo sopra evidenziato.
Quanto all’aspetto soggettivo, inerente ad un comportamento della debitrice, volto a sottrarre garanzie al credito, va osservato come nel ricorso introduttivo nessuna allegazione sia stata esposta sul punto, e solo nelle note difensive, depositate il 28/XX/XXXX, la Beta srl -per la prima volta- ha prospettato il compimento da parte della debitrice di atti di dispersione del patrimonio, producendo una visura camerale, nella quale risultano annotati due trasferimenti d’azienda con atti del 04/XX/XXXX e del 07/XX/XXXX.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento