Il solo rilievo oggettivo dell’impossibilità momentanea a fare fronte alle obbligazioni assunte, ove anche accompagnato dal protesto di alcuni assegni, non legittima il creditore ad ottenere il sequestro conservativo dei beni del debitore, se non viene

sentenza 04/05/06
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Ordinanza del Trib. di ***** dott.ssa ***********
 
(Autore: Avv. ***********************)  
 
 
Letti gli atti, sciogliendo la riserva;
OSSERVA
(omissis)…Ciò posto, va osservato che sono requisiti per l’autorizzazione al sequestro conservativo la sussistenza del fumus in ordine ad un credito ed il periculum, sub specie del fondato timore di perdere le garanzie del suddetto credito.
Nella specie, pur sussistendo il fumus, atteso che il credito risulta provato, avendolo Alfa Costruzioni riconosciuto sia nella missiva del 17.******* sia nel corso del presente procedimento, non può ritenersi provato il periculum.
In ordine a tale requisito, indispensabile per autorizzare il sequestro, va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla problematica, il periculum -che legittima l’autorizzazione al sequestro conservativo- può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che al fine di sottrarsi all’adempimento ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 13.2.2002, n. 2081).
Orbene nella specie non si configura il periculum sotto il profilo oggettivo, nel senso che la ricorrente non ha dato prova dell’entità del patrimonio della Alfa, al fine di consentire al giudice il compimento della valutazione di proporzione quantitativa e qualitativa tra tale patrimonio e l’ammontare del credito.
Vero è che risulta dagli atti che gli assegni emessidalla Alfa sono stati protestati e/o sono rimasti insoluti, così come è vero che nella missiva del 17.******* si indica una previsione di pagamento a 60 gg. legata all’incasso di crediti, ma è altrettanto vero che a ciò non può attribuirsi univocamente il significato di prova dell’incapacità patrimoniale, atteso che ben può trattarsi di mancanza di liquidità, senza che difettino le garanzie concrete del credito, costituite da un capiente patrimonio.
E’ appena il caso di osservare che era la Beta s.r.l. a dover fornire la prova dell’incapienza patrimoniale, producendo documentazione relativa al patrimonio della stessa ed indicando il capitale sociale della Alfa, atteso che spetta a chi chiede il sequestro provarne i requisiti, tra cui appunto il pericolo di dispersione delle garanzie del credito, sotto il profilo oggettivo sopra evidenziato.
Quanto all’aspetto soggettivo, inerente ad un comportamento della debitrice, volto a sottrarre garanzie al credito, va osservato come nel ricorso introduttivo nessuna allegazione sia stata esposta sul punto, e solo nelle note difensive, depositate il 28/XX/XXXX, la Beta srl -per la prima volta- ha prospettato il compimento da parte della debitrice di atti di dispersione del patrimonio, producendo una visura camerale, nella quale risultano annotati due trasferimenti d’azienda con atti del 04/XX/XXXX e del 07/XX/XXXX.
Ora, in primo luogo tale allegazione sicuramente tardiva, avendo le note la sola funzione di più ampia esposizione delle ragioni e dei dati che già hanno travato ingresso nel giudizio, e sui quali si è istaurato il contraddittorio (cosa che con riferimento alla nuova allegazione non può ritenersi avvenuta), ed in secondo luogo va detto che, se anche potesse essere valutata, la stessa non riuscirebbe ugualmente a fondare il periculum, sotto il profilo soggettivo ora evidenziato, in quanto la documentazione di supporto è all’uopo insufficiente.
Infatti, se è vero che la visura evidenzia due trasferimenti di azienda, è altrettanto vero che in mancanza dei relativi atti è impossibile verificare se la società con essi abbia depauperato il proprio patrimonio ovvero se -a fronte delta sue dimensioni (non note) e delle dimensioni del trasferito (non note)- l’atto di trasferimento sia leggibile in un’ottica diversa dal depauperamento, ed addirittura come eliminazione di rami non produttivi o di freno all’attività principale.
E’ poi da dire che i due trasferimenti non possono essere letti nel – senso prospettato dalla ricorrente anche tenendo conto del fatto che, già in epoca anteriore alla contrazione del debito e quindi- non sospetta, la resistente aveva posto in essere altro atto di trasferimento di azienda in data 22.*******, il che depone per una lettura dei trasferimenti in chiave diversa dal depauperamento.
Sulle notazioni che precedono, l’istanza cautelare va rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali. 
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente le spese.
Patti, 08/03/2006
Il Giudice
dott.ssa V. Randazzo

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