Il Sindaco quale Autorità sanitaria locale nel trattamento Sanitario Obbligatorio

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L’art 32 della Costituzione italiana, garantisce il diritto alla tutela della salute fisica e psichica e sottolinea che tale tutela deve essere attuata nel rispetto  della dignità e della libertà della persona. In un ampia accezione,quindi,ogni trattamento sanitario tendente a perseguire il benessere fisico e psichico  di un cittadino deve essere libero e voluto essendo “la libertà individuale inviolabile”, cosi come disposto dall’ art. 13 della Costituzione. Tuttavia,esistono precise situazioni in cui è possibile derogare a questo principio e, quindi, attuare obbligatoriamente un trattamento nei confronti di un cittadino.Si tratta di condizioni specificatamente indicate da alcuni dispositivi legislativi,che legittimano il superamento dell’ obbligo del consenso cosciente ed informato del paziente,la cui salute, in tali casi,deve essere tutelata in quanto bene ed interesse della collettività, oltre che del soggetto stesso.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio(TSO) e l’Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) rappresentano, quindi,atti di carattere eccezionale rispetto alla generalità dei trattamenti sanitari necessariamente volontari. Sono due strumenti cautelari rivolti verso un soggetto affetto da gravi alterazioni psichiche e di conseguenza,versante in una situazione acuta di malessere.

La normativa nazionale che disciplina il Trattamento Sanitario Obbligatorio è costituita dalle leggi n. 180/78 (Accertamenti e Trattamenti sanitari volontari e obbligatori,cd Legge Basaglia) e n. 833/78 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale).

Per eseguire un TSO, è attualmente necessaria una serie di atti:

1.la proposta di ricovero di un medico;

2.la convalida della proposta da parte di un medico operante presso il servizio pubblico;

3.l’ordinanza di ricovero tempestivamente firmata dal Sindaco o da un suo delegato.

Spetta,infatti al Sindaco,ai sensi degli artt. 33 3° comma della l. n. 833/78, nonché ai sensi dell’art. 50 comma 5° T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali), in qualità di Autorità sanitaria locale e titolare del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ,adottare tali provvedimenti.

L’ordinanza,a tal proposito, potrà imporre coattivamente:

-la visita da parte di un sanitario per la valutazione dello stato psico-fisico della persona e le scelte più idonee da adottare (ASO)

-il ricovero del soggetto malato in una struttura ospedaliera oppure in un altro luogo di cura,per poter procedere all’ applicazione di idonee terapie (TSO).

L’ ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento amministrativo diretto alla generale tutela,sotto il profilo sanitario,dell’ interesse della collettività alla salute.Inoltre,rappresenta un potere mediante il quale la Pubblica Amministrazione avvalendosi della potestà di supremazia,impone dei comandi per motivi di pubblico interesse.Lo stesso provvedimento rientra nel concetto più generale di regolamento e più specificatamente di ordine emesso da un Ufficiale di Governo nell’ esercizio delle sue funzioni,quindi, è tipicamente da qualificarsi come atto ricettizio ed in tale veste giuridica,deve essere notificato al soggetto interessato del provvedimento.Inoltre ancora,poiché le ordinanze di TSO ed ASO costituiscono un atto sanitario oltre che amministrativo,la loro esecuzione richiederà la presenza contestuale ed attiva del personale sanitario (medici e infermieri),nonché del personale della Polizia Municipale.Quest’ ultimo, non solo vigila alla corretta esecuzione  dell’ordinanza,ma deve intervenire qualora l’ azione del personale medico si dimostri inefficace e si renda necessario l’uso della coazione fisica per vincere la particolare resistenza opposta dal paziente, seguendo le direttive della Circolare del Ministero dell’Interno  n. 3 del 20/7/2001.

Nella predetta Circolare Ministeriale si rileva  non solo il ruolo e le competenze  della Polizia Municipale a fronte di intervento in occasione di Aso o Tso,ma la medesima  precisa che:”Ancorchè  tale attività di accompagnamento esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di Polizia Municipale,questi sono,tuttavia,tenuti ad assolverla sulla scorta delle direttive impartite dal Sindaco,il quale,in tal caso,assicura e coordina lo svolgimento sia delle funzioni di polizia locale  ai sensi dell’art. 1 e 2 della legge n. 65/86, sia  di quella di autorità sanitaria,di cui è titolare nei trattamenti sanitari obbligatori,in forza della legge 23/12/1978 n. 833,art. 33,titolarità riconfermata dall’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 e dall’ art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Si ricorda che nel caso di mancata esecuzione entro 48 ore dalla emissione dell’ordinanza sindacale,poiché ad esempio il paziente è irreperibile,ne va data comunicazione al Sindaco ed il provvedimento decade. Se ritenuto ancora necessario,va rinnovata la richiesta di TSO o ASO.

Inoltre,il Sindaco invia comunicazione al Sindaco del Comune di residenza del paziente, qualora sia diverso da quello in cui si emette l’ordinanza. Invia altresi comunicazione al Ministero dell’ Interno, all’Ambasciata e/o al Consolato competente in caso di cittadino  apolide o straniero.

Inoltre ancora,entro 48 ore dal ricovero del demente,il Sindaco notifica,tramite messo comunale,il provvedimento di TSO ospedaliero al giudice tutelare competente,ai sensi dell’ art 35 comma 1 della legge n. 833/78.Alla notifica  del provvedimento di TSO ospedaliero va allegata anche la documentazione relativa all’accertamento di identità del soggetto sottoposto al trattamento.Entro 48 ore dalla notifica,il giudice tutelare assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti,provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al Sindaco.In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Certamente, l’esatta esecuzione dei TSO disposti  a seguito ordinanza sindacale,è una problematica non di poco conto. A tal proposito, quanto accaduto alcuni giorni fà a Torino lascia sgomenti,poichè un malato dopo il TSO è deceduto. Pertanto,la locale  Procura della Repubblica sta indagando per accertare  eventuali responsabilità. In passato si sono verificati altri episodi simili. Sicuramente,al fine di evitarli, sarebbe opportuno rivedere le varie disposizioni che disciplinano la materia,nonché effettuare corsi di preparazione sia per il personale medico che per quello della Polizia Locale.E’ opportuno che sia i medici che gli agenti di Polizia Municipale, i quali come già detto, sono i soggetti che con compiti diversi danno esecuzione all’ordinanza, debbano instaurare un buon dialogo con il soggetto e la forza si deve usare solo come ultima risorsa,in caso di manifesta pericolosità,e per il tempo necessario a somministrare un sedattivo,poiché un malato affetto da gravi alterazioni psichiche è più esposto  a certi pericoli e deve essere gestito secondo modalità specifiche. A mio parere, nel caso in cui venga espressamente invocato, da parte del  personale medico presente sul posto,un intervento coattivo,il personale di P.M. operante dovrà aver cura di far sottoscrivere dai sanitari nel verbale di intervento: “stato di necessità e contestuale richiesta di intervento coattivo”.

Cogliandro Antonio

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