Il sindaco e le funzioni di polizia stradale: cerchiamo di fare chiarezza

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Sebbene il titolo enuncia “chiarezza”, trasparenza è stata già fatta dal Ministero dei Trasporti il quale, salvo diverso avviso del Ministero dell’Interno, con parere n 1039/2015 stabilisce che il Sindaco dei comuni sprovvisti di un Commissariato di Polizia, Arma dei Carabinieri o Guardia di Finanza, può svolgere effettuare servizi di polizia stradale.

Tale facoltà deriva già dall’art 57 cpp comma 1 lettera C: “Sono ufficiali di polizia giudiziaria i sindaci dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza” e dall’art 12 comma 2 CdS: “L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”.

Quindi, sommando l’art 57 cpp con gli artt. 11 e 12 del Cds, risulta che il Sindaco può impartire l’alt agli automobilisti e chiedere i documenti di circolazione e di guida.

Il Ministero però fissa dei limiti:

  1. può svolgere solamente attività diretta alla prevenzione ed l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compresa la rilevazione degli incidenti stradali;
  2. deve effettuarle in orari prestabili e quindi non deve tradursi in un servizio permanente;
  3. il sindaco deve essere riconoscibile;
  4. può effettuare servizio di autovelox purchè ci sia il Primo Cittadino che “vigila” sullo strumento e con apparecchiatura acquistata dal Comune;
  5. deve effettuare la contestazione immediata delle infrazioni.

Importante, in questa nuova veste e nuova funzione del Primo Cittadino, è valutare le criticità che si potrebbero manifestare a livello pratico perchè:

  1. bisogna risparmiare nell’ottica migliorare il servizio al cittadino: oggi giorno i sindaci preferisco da una parte e sono costretti dall’altra, ad utilizzare lo strumento dei servizi associati di polizia locale anziché stipendiare un agente di polizia locale. Secondo una stima dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) del 2014, i comuni sotto i 1000 abitanti sono circa 2000 e il 71% sono comuni montani e i comuni sotto i 5000 abitanti sono circa 6000 con una gestione del 50% del territorio nazionale ed amministrativo, quindi è improbabile che un sindaco svolga tale ruolo perché verrebbe svolto dal Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni;
  2. il codice è una pentola in ebollizione: serve una formazione continua in materia di Codice della Strada poiché la normativa è in continuo mutamento. Il problema della formazione è un tallone d’Achille già nei medi comuni, figuriamoci in quelli più piccoli che sono alle prese con tagli e spese continue, addizionate alle esigenze contingenti di servizio;
  3.  i sindaci sono alle prese con problemi continui e devono, soprattutto nei piccoli comuni, svolgere gli incarichi in prima persona, quindi ci sarebbe un problema di tempo. A ciò si aggiungono i ruoli di Ufficiale di Governo art 54 TUEL, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza R.D. 635/1940, rappresentante legale del comune e capo dell’amministrazione;
  4. Se il sindaco svolgesse il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria dovrebbe anche porsi in relazione con il Pubblico Ministero e altresì dovrebbe compiere tutti i compiti susseguenti sia con il giudice monocratico che il giudice di pace;
  5. I comandi di polizia locale dei piccoli comuni, generalmente, non attrezzati con camere di sicurezza per un eventuale fermo di polizia di un trasgressore e a ciò si aggiunge l’aggravante che non può neanche chiedere ausilio alla locale Stazione dei Carabinieri perché non presente sul territorio;
  6. Le entrate derivanti dai proventi del codice della strada sono di gran lunga inferiori a quelli derivanti dalle entrate tributarie del comune e ancor di meno per i comuni sprovvisti di una rete stradale adeguata, quindi il sindaco si dovrebbe adoperare per ottenere un risultato scarso;
  7. come tutti noi sappiamo, il Decreto del Fare n 69/2013 ha modificato l’art. 202 CdS con il risultato che le sanzioni del CdS sono decurtate del 30% se pagate entro 5 giorni; quindi il comune, se il trasgressore paga, riceverebbe una somma ancora inferiore a quella attesa;
  8. gli strumenti per la rilevazione della velocità sono costosi e devono essere tarati periodicamente da una società accreditata;
  9. i piccoli comuni dispongono di un solo veicolo adibito al servizio di polizia locale e detto veicolo deve essere manutenzionato, con aggravio di spesa;
  10. i comuni dovrebbero utilizzare le risorse dei proventi contravvenzionali secondo il dettato del 208 CdS. Quindi, tralasciando eventuali responsabilità contabili-amministrative, si palesa lo spettro di una utilizzazione dei “soldi delle multe” per scopi diversi da quelli dettati dalla normativa;
  11. si devono sostenete tutta una serie di spese parallele: stampa dei verbali, cancelleria, modulistica, manuali;
  12. dobbiamo chiederci che valore ha un parere, emanato addirittura nei confronti di un solo ente richiedente e non indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni, perché sono fonti del diritto la Costituzione, le leggi, i regolamenti, e gli usi e consuetudini. Più volte gli ermellini della Suprema Corte lo hanno ribadito e l’applicazione di un parere potrebbe creare contenziosi in sede giurisdizionale;

M.  ultimo ma non da ultimo, il difficile e triplice ruolo che dovrebbe svolgere il sindaco: politico, amministrativo ed anche ufficiale di polizia.

Quindi, alla luce delle riflessioni pratiche e della mia esperienza sia in comuni piccoli che medio-grandi, penso che i Sindaci non potranno svolgere tale ruolo anche se utile al cittadino perché non ci sarebbe la materiale possibilità.

Piccoli Massimiliano

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