Il sindacato è un’associazione di lavoratori o datori di lavoro, priva di scopo di lucro, finalizzata alla tutela collettiva degli interessi professionali, economici e normativi dei propri associati. Il fondamento costituzionale del fenomeno sindacale è rinvenibile nell’art. 39 Cost., che afferma il principio di libertà sindacale, sancendo che «l’organizzazione sindacale è libera» e che nessuna autorizzazione preventiva è richiesta per costituire un sindacato.
Indice
- 1. Nozione e fondamento costituzionale
- 2. Funzioni principali
- 3. Rappresentatività e rappresentanza
- 4. Contrattazione collettiva
- 5. Le rappresentanze sindacali in azienda: RSU e RSA
- 6. Diritto di sciopero e conflitto collettivo
- 7. Tutela giuridica del sindacato
- 8. Clausole di esclusiva e sindacato di comodo
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1. Nozione e fondamento costituzionale
A differenza di quanto previsto in altri ordinamenti, la Costituzione italiana prevedeva in origine (comma 4) un modello di sindacato registrato, cui sarebbero stati riconosciuti effetti legali generali (es. efficacia erga omnes dei contratti collettivi). Tuttavia, tale meccanismo non è mai stato attuato, lasciando operativa la sola disciplina di fatto, fondata sull’autonomia privata collettiva.
2. Funzioni principali
Il sindacato svolge una pluralità di funzioni:
- Contrattazione collettiva: negoziazione di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale;
- Tutela giuridica e assistenza: consulenza e rappresentanza dei lavoratori in sede individuale e collettiva;
- Partecipazione a organismi istituzionali: concertazione con governo e parti sociali su politiche del lavoro, previdenza, welfare;
- Tutela della salute e sicurezza sul lavoro: attraverso il coinvolgimento nei processi di valutazione dei rischi e nomina di RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- Promozione sociale: iniziative formative, culturali e mutualistiche.
3. Rappresentatività e rappresentanza
Nel nostro ordinamento non esiste un albo ufficiale dei sindacati rappresentativi. Tuttavia, nel corso del tempo si è affermata la prassi di distinguere:
- Rappresentatività formale, intesa come adesione a confederazioni firmatarie di contratti collettivi (ex art. 19 Stat. lav.);
- Rappresentatività sostanziale, misurata in base a dati oggettivi (numero di iscritti, risultati RSU, partecipazione alla contrattazione nazionale).
Dal Protocollo interconfederale del 2011 e dal successivo Testo Unico sulla rappresentanza (2014) (accordi tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL), si è introdotto un criterio misurabile di rappresentatività, basato su:
- Media tra percentuale di iscritti (dati INPS) e voti RSU su base triennale;
- Soglia del 5% per partecipare alla contrattazione collettiva nazionale;
- Effetti del contratto collettivo nei confronti di tutti i lavoratori dell’impresa.
4. Contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva in Italia non ha efficacia erga omnes, ma soltanto inter partes (vincola le parti stipulanti e gli iscritti). Tuttavia, per prassi consolidata e in virtù del principio di adesione tacita, i contratti collettivi vengono applicati anche ai lavoratori non iscritti alle OO.SS., con il consenso implicito del datore di lavoro.
I livelli della contrattazione sono:
- Nazionale di categoria (CCNL): stipulati dalle federazioni di settore con le associazioni datoriali;
- Territoriale o decentrata (provinciale/regionale);
- Aziendale: stipulata tra datore di lavoro e RSU o RSA.
Oggetto tipico dei CCNL è la disciplina di trattamenti economici e normativi minimi, ma anche clausole su classificazione, ferie, orario, premi, licenziamenti, welfare, ecc.
5. Le rappresentanze sindacali in azienda: RSU e RSA
Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite secondo due modelli:
- RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali), disciplinate dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970): sono costituite su iniziativa dei lavoratori aderenti a sindacati firmatari di contratti collettivi applicati in azienda.
- RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie): introdotte dalla prassi contrattuale, sono elette da tutti i lavoratori (iscritti e non iscritti) e sostituiscono le RSA, salvo diversa scelta.
Alle RSU e RSA sono riconosciuti specifici diritti sindacali, tra cui:
- diritto di affissione;
- diritto di assemblea (fino a 10 ore retribuite l’anno);
- diritto ai permessi sindacali;
- diritto di informazione e consultazione nelle fasi di riorganizzazione aziendale.
6. Diritto di sciopero e conflitto collettivo
Il diritto di sciopero è riconosciuto dall’art. 40 Cost. come diritto individuale ad esercizio collettivo. Non è soggetto ad autorizzazione, ma è regolato dalla giurisprudenza e dalla legge nei servizi pubblici essenziali (L. n. 146/1990 e successive modifiche):
- Obbligo di preavviso (almeno 10 giorni);
- Comunicazione dell’astensione;
- Garanzia delle prestazioni indispensabili;
- Intervento della Commissione di Garanzia.
Tipologie di sciopero: sciopero generale, articolato, a singhiozzo, bianco, di solidarietà. È illegittimo lo sciopero politico, se non correlato a interessi sindacali o occupazionali.
7. Tutela giuridica del sindacato
I sindacati non hanno personalità giuridica pubblica, ma possono acquisire personalità giuridica privata mediante iscrizione nei registri delle persone giuridiche (art. 39, comma 2 Cost., rimasto inattuato).
In giurisprudenza, è pacificamente riconosciuta la capacità processuale del sindacato, sia per la difesa di interessi collettivi (art. 28 Stat. lav.), sia per la legittimazione ad agire contro la repressione dell’attività sindacale.
8. Clausole di esclusiva e sindacato di comodo
La giurisprudenza ha più volte dichiarato nulle le clausole di esclusiva sindacale, ossia quelle che vincolano il datore o i lavoratori ad un’unica organizzazione sindacale. Allo stesso modo, è vietata la costituzione di sindacati di comodo (c.d. sindacati gialli) controllati dal datore, per violazione della libertà e autonomia sindacale.
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