Il risarcimento danni tra genitori e figli

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Quando si parla di risarcimento in relazione a genitori e figli, si pensa subito all’obbligo dei genitori di risarcire i danni compiuti dai figli minorenni.

A dire il vero lo scenario  non è sempre questo, esiste un diverso aspetto, allo stesso modo importante, vale a dire, quando i genitori devono risarcire i figli.

In questa sede verranno presi in considerazione i casi più frequenti nei quali i genitori devono pagare la loro prole al fine di risarcirli dei danni che loro hanno provocato.

Si tratterà della possibilità di risarcimento dei genitori nei confronti dei figli, e di quale sia la posizione della legge in simili circostanze, in quali contesti i genitori sono obbligati a versare del denaro ai figli per ripagare danni da loro patiti.

La posizione della legge in relazione all’obbligo risarcimento genitori

La legge parla di un obbligo da parte dei genitori di dovere provvedere al risarcimento in modo esclusivo, quando i figli minorenni abbiano commesso un fatto illecito.

L’articolo 2048 del codice civile, rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”, recita:

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti  nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Secondo il comma 1 dell’articolo, il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro.

Esempio

Se un bambino, con una pallonata, rompe il vetro della finestra dei vicini, i genitori dovranno risarcire il danno provocato.

La norma relativa al risarcimento dei genitori nei confronti dei figli, è quella che obbliga chiunque abbia cagionato un danno ingiusto a risarcirlo, vale a dire l’articolo 2043 del codice civile.

Chi provoca un danno  lo deve risarcire.

Lo stesso accade tra genitori e figli, se i genitori gli arrecano un danno, dovranno pagare il risarcimento.

Il risarcimento dei genitori nei confronti dei figli

Ammesso che chiunque cagioni un danno deve risarcire il danneggiato, di seguito si tratterà dei casi più frequenti nei quali un genitore deve risarcire il figlio.

Si deve ricordare che, per ottenere il risarcimento, è opportuno o dimostrare che è stato il comportamento illecito tenuto dal genitore a provocare una lesione ingiusta di un interesse costituzionalmente protetto dall’ordinamento, e che la lesione abbia provocato un pregiudizio nal figlio, vale a dire, che il comportamento del genitore abbia causato un danno di rilievo sul figlio.

L’abbandono morale o materiale dei figli

Secondo la giurisprudenza (Cass., sent. n. 16657/2014, Cass., sent. n. 14382/2019), il genitore che per molto tempo privi i figli del suo affetto e si rifiuti di corrispondere i mezzi di sussistenza, negando qualunque aiuto, non esclusivamente economico, assume un comportamento in relazione al quale, il figlio, o il genitore che esercita la responsabilità genitoriale se minore, può richiedere un risarcimento del danno subito.

La mancanza di affetto (Trib. Roma, sent. del 23 gennaio 2015), che un genitore può provocare al figlio, lo obbliga al risarcimento.

Il figlio, se minorenne, potrà agire in giudizio attraverso l’altro genitore oppure attraverso un altro rappresentante legale che potrebbe essere il curatore.

In un altro caso, il tribunale ha quantificato il danno da privazione della figura del genitore, in  centomila euro, dovuti dal padre alla figlia che si è vista privare del suo affetto (Trib. Milano, sent. n. 2938 del 13 marzo 2017).

Non si deve dimenticare che la legge stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, deve ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale.

Una violazione di questo diritto comporta il dovere di risarcire il danno (art. 337-ter c.c.).

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento

Un’altra ipotesi nella quale si può chiedere il risarcimento dei danni è quando il genitore separato o divorziato non versi l’assegno di mantenimento secondo tempi e modalità stabilite dal giudice.

In presenza di simili circostanze, l’articolo 709-ter del codice di procedura civile, dice che, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore oppure siano di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

ammonire il genitore inadempiente

disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore

disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro

condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di cinquemila euro a favore della Cassa delle ammende.

I reati dei genitori nei confronti dei figli

I genitori devono risarcire i figli ogni volta che commettono dei reati nei loro confronti.

Se un genitore picchia il figlio credendo di educarlo correttamente può essere denunciato per il reato di maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.), o di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.).

Nel corso del relativo processo penale, il figlio maltrattato si potrà costituire parte civile, se minorenne, attraverso chi ne ha la rappresentanza legale, contro il padre per ottenere il risarcimento dei danni.

Lo stesso vale per qualsiasi altro reato, come quello di lesioni, di percosse, e altri.

Il risarcimento figli per reati commessi contro altro genitore

Secondo la giurisprudenza (Cass., sent. n. 45403 del 17 maggio 2016), il figlio minore che assiste a episodi di violenza familiare ha diritto a costituirsi parte civile e a chiedere il risarcimento dei danni.

Se il figlio presenzia alle violenze fisiche del padre sulla madre, potrà chiedere di essere risarcito anche se non è stato in modo diretto vittima delle violenze.

Un’altra sentenza (Cass., sent. n. 18266/2014), ha stabilito che una madre se si vuole costituire parte civile per conto dei figli minorenni, nonostante il giudizio penale sia relativo al padre, non ha bisogno del consenso del giudice tutelare.

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