Il registro delle imprese

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Il registro delle imprese, fonte primaria delle certificazioni degli elementi costitutivi delle imprese e dei soggetti economici iscritti.

Il codice civile prevede un registro pubblico informatico, una sorta di anagrafe delle imprese, che contiene le informazioni relative alle imprese con sede o unità locali sul territorio nazionale, qualunque sia la loro forma giuridica e il settore di attività economica dei quali fanno parte, insieme agli altri soggetti che la legge prevede.

Il registro delle imprese è tenuto dalle camere di commercio italiane su base provinciale, collegate attraverso la loro società informatica, InfoCamere S.c.p.A., consultabile in via telematica sul sito istituzionale.

Il registro delle imprese, nonostante fosse stato previsto dal codice civile, è stato completamente attuato con una legge del 1993 e reso attivo in forma cartacea a partire dal 1996

(L. n. 580/1993 e D.P.R. n. 581/1995).

Nel 1999, le quattro sezioni che prima esistevano nel registro, vale a dire, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici e imprese artigiane o consorzi, sono state ridotte a una

(D.P.R. n. 53/1999).

Nel 2000 sono state semplificate le regole per il riconoscimento della personalità giuridica subordinata alla presentazione di una domanda in prefettura che, entro 120 giorni, provvede all’iscrizione nel registro delle imprese, ed è stata abrogata la concessione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione (D.P.R. n. 361/2000).

Dieci anni fa il registro delle imprese ha assunto anche le funzioni ricoperte dagli ex ruoli degli agenti di commercio, degli agenti d’affari in mediazione e degli spedizionieri, ed esegue il controllo sia in fase di inizio attività con Scia sia periodico dei requisiti che abilitano questi soggetti.

Le caratteristiche del registro delle imprese

Il registro delle imprese, che si trova nell’apposito ufficio istituito in ogni camera di commercio, presenta determinate caratteristiche:

Ha competenza provinciale.

È gestito secondo tecniche informatiche.

Sulla sua regolare tenuta da parte delle camere di commercio vigila un giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.

È retto da un Conservatore, le quali funzioni sono svolte dal Segretario Generale, un dirigente camerale che si occupa della corretta tenuta del registro secondo le disposizioni vigenti in materia e alle decisioni del giudice del registro.

Le funzioni del registro delle imprese

Il registro delle imprese contiene le principali informazioni sulle imprese relative alla denominazione, allo statuto o agli amministratori, e gli eventi successivi all’iscrizione come ad esempio le modifiche dello statuto oppure i trasferimenti di sede.

L’obiettivo del registro delle imprese è raccogliere informazioni e documenti relativi alla vita delle imprese e garantire la tempestività dell’informazione economica sull’intero territorio nazionale,  assicurando, allo stesso tempo, la completezza e l’organicità della pubblicità legale per i soggetti che sono tenuti all’iscrizione.

Le forme della pubblicità legale nel registro delle imprese

La pubblicità legale delle imprese, conferita con l’iscrizione nel registro, può avere diverse forme.

La pubblicità può essere:

  • Costitutiva, quando l’iscrizione di un atto nel registro delle imprese è indispensabile in modo che lo stesso produca effetti giuridici tra le parti.

Ad esempio, l’atto costitutivo di una società per azioni.

  • Dichiarativa, quando l’iscrizione rende opponibile ai terzi l’atto al quale è stata data pubblicità indipendentemente da un’effettiva conoscenza che i terzi ne possano avere.

Ad esempio, l’iscrizione dell’atto costitutivo di una società in accomandita semplice.

  • Notizia, quando l’iscrizione è finalizzata alla certificazione anagrafica e di informazione al pubblico.

Ad esempio, l’iscrizione di un piccolo imprenditore agricolo.

A chi si rivolge l’iscrizione nel registro delle imprese

L’iscrizione nel registro delle imprese è prevista per:

  • Gli imprenditori individuali commerciali non piccoli (art. 2195 c.c.).
  • Le società di persone.
  • Le società di capitali.
  • I consorzi tra imprenditori con attività esterna e le società consortili.
  • I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia.
  • Gli enti pubblici che hanno per oggetto prevalente o principale un’attività commerciale.
  • Le società estere che hanno nel territorio italiano la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’impresa.
  • Le società cooperative.
  • Le società estere con sede secondaria in Italia.
  • Gli imprenditori agricoli.
  • Le aziende speciali degli enti locali.
  • I piccoli imprenditori tra i quali anche i coltivatori diretti.
  • Le società tra avvocati.
  • Le organizzazioni con qualifica di impresa sociale.
  • Le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Nel registro delle imprese vengono iscritti anche gli atti che la legge prevede e vengono annotate le imprese artigiane.

Ad esempio, quelle relative al trasporto di cose e di persone.

La composizione del registro delle imprese

Il registro delle imprese è diviso in una sezione ordinaria e in diverse sezioni speciali che all’inizio erano quattro, mentre dal 1998, sono state prima accorpate per essere, poi, aumentate.

Nella sezione ordinaria, si iscrivono:

  • Gli imprenditori individuali esercenti imprese commerciali di non modeste dimensioni.
  • Le società di persone e di capitali.
  • Le società cooperative.
  • I consorzi fra imprenditori con attività esterna e le società consortili.
  • I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia.
  • Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.
  • Le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, vale a dire, l’oggetto principale della loro attività.

L’iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicità legale dichiarativa per gli imprenditori iscritti, ad eccezione delle società di capitali, per le quali l’iscrizione ha effetto di pubblicità legale costitutiva.

Nella prima sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:

  • Gli imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche).
  • I piccoli imprenditori commerciali e/o coltivatore diretto.
  • Le società semplici.
  • Gli imprenditori artigiani.

Esistono, altresì, delle sezioni speciali, nelle quali sono iscritte tra l’altro le imprese in qualità di:

  • start up innovative;
  • imprese sociali;
  • piccole medie imprese innovative;

I soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento.

Si aggiungono altre sezioni speciali che comprendono le società tra professionisti, le imprese iscritte all’alternanza scuola-lavoro, gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall’italiano.

In che cosa consiste il Rea

Il registro delle imprese comprende il Rea, acronimo che sta per Repertorio economico amministrativo, finalizzato all’integrazione delle informazioni del registro stesso che hanno carattere economico, statistico ed amministrativo.

Ad esempio, nel Rea si trovano informazioni relative alle modifiche e alla cessazione dell’attività, all’insegna, alla nomina di responsabili tecnici o all’attività prevalente.

Gli enti pubblici, le associazioni e gli altri organismi che non hanno l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese, se esercitano un’attività economica, devono comunicare le informazioni al Rea.

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