Il regime fiscale nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.

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L’articolo 38 del Decreto Legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, ha introdotto l’art. 445-bis c.p.c. “accertamento tecnico preventivo obbligatorio” ai sensi del quale “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonche’ di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.…..”

Anche per tali procedure si pone il problema della quantificazione del contributo unificato e se sia dovuto o meno l’importo per le anticipazioni forfetarie dai privati all’erario nel processo civile1 , il pagamento dei diritti di copia e l’imposta di registro.

La normativa2 che anche in materia previdenziale ed assistenziale ha introdotto l’obbligo, con riferimento al reddito della parte, del pagamento del contributo unificato non ha inciso sulla normativa generale3 che vede l’esenzione di tali procedura da ogni altro tipo di spese.

Continuerà quindi a non essere dovuto l’importo forfettario ( euro 8) di cui al richiamato, in nota, articolo 30 testo unico spese di giustizia4, l’esenzione dai diritti di copia5 e il provvedimento conclusivo della procedura non sarà soggetto ad imposta di registro.

Relativamente al pagamento del contributo unificato in materia previdenziale ed assistenziale va evidenziato come lo stesso sia dovuto solo se si supera il reddito per come disposto dall’art. 37 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, che nell’aggiungere all’articolo 9, testo unico spese di giustizia, il comma 1-bis quantifica il reddito stesso nella somma non superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 testo unico spese di giustizia.6

Un recente, e contestabile, indirizzo ministeriale7 ha stabilito che “ il richiamo all’articolo 76 del testo unico spese di giustizia deve intendersi nella sua interezza “disponendosi che ai fini del reddito personale di cui all’articolo 9 comma 1bis testo unico spese di giustizia si deve tenere conto dei redditi “ conseguiti da ogni componente della famiglia”

Venendo alla quantificazione dell’importo dovuto per l’accertamento tecnico preventivo in materia lo stesso è dovuto nella misura ridotta della metà ai sensi dell’ art. 13 punto 3 DPR 115/02

Ma misura ridotta in riferimento a che ?

Ricordiamo che l’art. 13 per i processi in materia assistenziale e previdenziale non modula il contributo unificato in base al valore della domanda ma individua un contributo fisso di € 37

Quindi il dubbio è relativo a se il contributo ridotto alla metà vada calcolato con riferimento all’importo fisso di euro 37 per come previsto in materia di previdenza ed assistenza ex art. 13 punto 1 lettera a) DPR 115/2002 o in generale sul valore del giudizio per come dichiarato dalla parte che presenta il ricorso.

Nelle materie in cui si sconta il contributo unificato a misura fissa, vedi ad esempio esecuzione mobiliare o immobiliare, materia di lavoro, impiego pubblico e nello stesso procedimento, nel merito, assistenziale e previdenziale la quantificazione di quanto dovuto a seguito ad esempio di intervento in giudizio, chiamata di terzo, domanda riconvenzionale viene stabilito dall’applicazione testuale dell’articolo 14 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale “ La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, e’ tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».8

Ma l’ipotesi oggetto del presente lavoro non rientra tra le fattispecie sopra richiamate essendo una procedura speciale e per lo più obbligatoria e tendente a sgravare sensibilmente il ruolo previdenziale ed assistenziale che grava, e pesantemente, nelle cancellerie lavoro e previdenza dei tribunali italiani.

Infatti l’articolo 445-bis c.p.c. ai sensi della legge introduttiva tende a “deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848”

La finalità di deflazionare i procedimenti e di contenerne la durata non può, a parere dello scrivente, salvo diversa ed espressa previsione della legge, gravare economicamente sulla parte specie in materie come quella assistenziale e previdenziale che hanno sempre avuto un trattamento tributario favorevole

Inoltre appare contrario a logica e ragionevolezza imporre, nella stessa materia, al procedimento speciale, disposto obbligatoriamente dalla legge, una tassazione più elevata di quella prevista per il procedimento di ordinario nel merito

In attesa di un auspicabile intervento ministeriale appare rispondere a criteri di logica stabilire che gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e assistenziale scontano il contributo unificato ridotto alla metà rispetto all’importo di 37 € ( 37: 2 = 18,50 ) se non esenti per limiti reddituali ex art. 9 c 1-bis DPR 115/02

1 articolo 30 DPR 30 maggio 2002 n 115 ( testo unico spese di giustizia)

2 decreto legge n 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge n 111 del 16 luglio 2011

3 art. 10 legge 11 agosto 1977 n 533

4 In tal senso anche circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

5 “ l’esenzione dei diritti non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore”circolari ministeriali giustizia n 8/1134/19.128 del 16 gennaio 1990, n 4/2268/4 del 6 dicembre 1985 , n 1/5004/U/44 del 26 aprile 2005

6 Attualmente il reddito da non superare è pari a 31.884,48 euro

7 Richiamata Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

8 Appare logico come in materia sarebbe auspicabile un intervento del legislatore anche perché nelle ipotesi richiamate gli interventi, le domande riconvenzionale, le chiamate di terzi scontano il più delle volte un contributo unificato maggiore di quello introduttivo del giudizio

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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