Il referendum abrogativo del divorzio in Italia

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Il referendum abrogativo del 1974 ebbe come oggetto la disciplina normativa con la quale era stato introdotto l’istituto del divorzio, previsto dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nota anche come Legge Fortuna – Baslini, dal nome dei primi firmatari del progetto in sede parlamentare.

Indice

1. Che cos’è un referendum abrogativo

L’articolo 75 della Costituzione recita:
 È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
 L’articolo riserva l’iniziativa referendaria ai cittadini (500 000 elettori) o alle Regioni (5 Consigli regionali), che possono proporre all’elettorato “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”, dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per “atto avente valore di legge” un Decreto Legge, approvato dal Governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal Parlamento, o un Decreto Legislativo,adottato dal Governo su delega del Parlamento.
Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e idoneo all’abrogazione della disposizione oggetto del quesito, ed è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto.
L’articolo 75 della Costituzione stabilisce anche che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
 Non ogni legge può essere oggetto di abrogazione attraverso referendum.
Alcune materie sono sottratte dal comma 2 dello stesso articolo 75 della Costituzione dall’azione dell’istituto.
La disposizione costituzionale menziona espressamente “le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.
In più non è possibile abrogare attraverso referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e abrogabili esclusivamente con il procedimento aggravato previsto dall’articolo 138 della Costituzione.
 La Corte Costituzionale, che si deve pronunciare sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l’elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il quale esito positivo paralizzerebbe l’attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.
 La convocazione del referendum può essere revocata, se prima del voto le richieste referendarie sono recepite nell’ordinamento attraverso apposite misure legislative. 
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2. Il contesto nel quale fu indetto il referendum abrogativo del divorzio

Entrata in vigore nel 1970, la legge aveva introdotto i Italia il divorzio, causando controversie e opposizioni, in particolare da parte di molti cattolici.
La dottrina cattolica sancisce l’indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma gli antidivorzisti presentarono la loro posizione come motivata laicamente, vale a dire, dedotta dall’essenza stessa del matrimonio come istituto di diritto naturale, non come sacramento.
 Il fronte divorzista intese la sua battaglia nel senso di un ampliamento delle libertà civili, ma anche a un cambiamento in senso libertario del quadro politico nazionale.
Alla vittoria del “No” nel 1974 seguiranno importanti conquiste elettorali delle sinistre nel 1975 e nel 1976 e la formazione di governi con l’appoggio esterno del PCI prima nel 1976 e poi nel 1978
 Il referendum nel 1974 fu il primo referendum abrogativo delle vicende dell’Italia repubblicana. Venne indetto per abrogare la legge che nel 1970 aveva introdotto il divorzio, causando controversie e opposizioni.
Conclusosi con la vittoria del “No”, con la conferma della legge, aprì le porte a una stagione caratterizzata da un crescente utilizzo di questo strumento, soprattutto per iniziativa del partito radicale.
Tra i più significativi, nel 1981 si tenne un altro referendum abrogativo con in oggetto cinque distinti quesiti.
Quattro anni più tardi ne venne proposto uno sulla cosiddetta Scala mobile (vittoria del “No”) e nel 1987 su altri cinque quesiti.
Nel 1991 e nel 1993 vennero indetti due referendum sul sistema elettorale.
Nel 2005, nel 2009 e nel 2016 non si raggiunse il quorum per altrettanti referendum, rispettivamente sulla procreazione assistita, sulla legge elettorale e sulle concessioni per l’estrazione di idrocarburi in mare.
Manifesto di convocazione dei comizi in occasione del referendum costituzionale del 2016
 Al 2021 si sono tenuti quattro referendum confermativi costituzionali.
 Nel 2022 lo Stato Italiano ha istituito una piattaforma online per la raccolta delle sottoscrizioni in modo digitale, in seguito a una condanna dell’ONU per gli irragionevoli ostacoli alla raccolta firme. L’Italia è diventata così uno dei primi paesi al mondo a fare questo passo. 

3. Il quadro sociale nel quale si sviluppò

Al momento della promulgazione della legge, il fronte sociale e politico era fortemente diviso.
Le forze laiche e liberali si erano fatte promotrici dell’iniziativa parlamentar (la legge nacque, dal  socialista Loris Fortuna e il liberale Antonio Baslini).
Molte differenze erano presenti tra le avanguardie più radicali (femministe, LID, Partito Radicale, l’ala socialista di Fortuna) e parti consistenti del PCI orientate verso una trattativa con la DC, o l’ala socialista di Francesco De Martino.
Il comitato promotore del referendum era guidato da Gabrio Lombardi e schierava nella campagna contro diversi intellettuali e politici, tra i quali Salvatore Satta, Sergio Cotta, Augusto del Noce, Carlo Felice Manara, Enrico Medi, Giorgio La Pira, Alberto Trabucchi, Giovanni Battista Migliori, Lina Merlin e Ugo Sciascia.
La Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano si erano opposti alla legge, ma parte del mondo cattolico si era dichiarato favorevole, come le ACLI o il movimento dei cattolici democratici di Mario Gozzini, Pietro Scoppola, Raniero La Valle e Paolo Prodi.
Tra i movimenti cattolici i Comitati Civici e Comunione e Liberazione erano rimasti completamente fedeli alle indicazioni della CEI.
Il Vaticano aveva pensato in un primo tempo al progetto di un divorzio ammissibile per i matrimoni civili e vietato per i matrimoni concordatari.
Il progetto era piaciuto a Giulio Andreotti, ma aveva grandi difetti, anche per la Chiesa.
C’era il rischio, con questa normativa, di incrementare in modo notevole il numero dei matrimoni civili.
Amintore Fanfani aveva preferito una battaglia campale, confortato in questo dal suo partito, anche se la sinistra DC e il governo, compreso il presidente del Consiglio Mariano Rumor, restarono in disparte durante la campagna referendaria.
Lo schieramento del “No” era molto ampio, andando dal PLI di Giovanni Malagodi agli extraparlamentari di sinistra.

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