Il reato commesso in stato di dormiveglia. La tragicità di un caso giudiziario è l’occasione per dibattere sulla coscienza e volontà della condotta ( Commento a Cass. – Sez. V – Ud. 18 marzo 2005 -dep. 24 novembre 2005- n. 42600 riportata in calce).

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SOMMARIO: 1. Premessa. Il fatto. – 2. La coscienza e volontà della condotta tra difformi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. – 2.1. Segue. La coscienza e    volontà della condotta come coefficiente di colpevolezza dell’autore della condotta. – 3. Definizione di coscienza e volontà della condotta; differenze rispetto all’imputabilità, al dolo, alla colpa, agli stati emotivi e passionali. – 4. Conclusioni.
 
   1. Premessa. Il fatto. – Una mattina di agosto il piccolo *****, di appena tre anni, si avvicinava al letto del papà ancora dormiente e cercava di svegliarlo tirandogli i capelli e dandogli dei pizzicotti.
   Il genitore, in stato di dormiveglia, con l’intento di allontanare da sé il bambino, gli infieriva uno schiaffetto.
   Quello schiaffo, tuttavia, inferto senza alcuna violenza e sicuramente senza la – benché minima – cattiveria, determinava, per effetto di una perversa dinamica, la caduta all’indietro del piccolo ed il conseguente suo evento letale.
   Tratto a giudizio per il delitto previsto e punito dall’art. 584 c.p., l’”autore” della condotta testè succintamente descritta veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Taranto.
   Tale condanna, successivamente confermata agli effetti penali dalla Corte di assise di     appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, diveniva irrevocabile in seguito alla sentenza n. 42600 del 18.3.2005 (oggetto di queste brevi riflessioni) con cui la Suprema Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato.
   Il caso giudiziario in questione, nella sua innegabile tragicità ed estrema fatalità, induce il giurista a soffermarsi, fra l’altro, sulla rilevanza penale di quei comportamenti realizzati in condizioni di incapacità, da parte della psiche dell’agente, a signoreggiare con la propria forza i movimenti del corpo.
   E’ indubbio, infatti, che “il fatto (oggetto della presente nota) costitui(sca) una sorta        di caso limite, in cui il verificarsi dell’evento, malgrado ogni diversa volontà dei protagonisti, si pone ai confini estremi del possibile, in una zona, cioè, ove i contorni delle rispettive posizioni (autore e vittima del reato) appaiono più che consapevolmente scelti, perfidamente assegnati dalla tirannìa di un crudele ed avverso destino”[1].
 
   2. La coscienza e volontà della condotta tra difformi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. – La rarità di condotte criminose poste in essere in simili condizioni ha, evidentemente, prodotto in materia de qua una scarsa elaborazione giurisprudenziale.
   In dottrina, tuttavia, non è mancato chi ha ipotizzato casi – limite e, prevalentemente nel tentativo di elaborare una convincente ed esaustiva nozione giuridica di “condotta”, si è chiesto se, ad esempio, chi cada a terra svenuto e, “così facendo”, cagioni la rottura di un vaso, ponga in essere una condotta umana, ovvero se debba qualificarsi tale quella di chi “agisca” sotto narcosi, o sotto ipnosi, o per un incontrollabile riflesso, o a causa di un incidente o di una forza imprevedibile ed inevitabile, esogena o indogena (epilessia, delirio, sonnambulismo o comunque crampi o costrizioni incontrollabili del proprio fisico per dolori, fratture e via dicendo)[2].
   Il riferimento normativo fondamentale alla stregua del quale rispondere ai predetti interrogativi è costituito senz’altro dall’art. 42, comma 1, c.p., ai sensi del quale: “Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come       reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”.
   Ciò che, invece, costituisce vexata quaestio iuris, è la collocazione sistematica della coscienza e volontà della condotta.
   Per una prima e diffusa opinione, infatti, l’azione od omissione cosciente e volontaria dovrebbe essere ricondotta al fatto tipico, del quale rappresenterebbe l’elemento primario, costituente la base per il successivo riscontro di antigiuridicità e colpevolezza[3].
   Tale orientamento, che muove da una concezione unitaria di azione, comprensiva dei coefficienti fisico e psichico[4], ergo costituita non già da qualsiasi estrinsecazione dell’energia vitale di un uomo, bensì soltanto da quella che ne rappresenti una manifestazione della sua personalità[5], ha trovato un significativo arresto             giurisprudenziale nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 14 giugno 1980, *******[6].
   In tale occasione, infatti, la Suprema Corte ritenne che la coscienza e la volontà siano attributi della condotta criminosa, esprimendo le condizioni minime richieste dall’ordinamento perché un comportamento dell’uomo, modellato su un’astratta             fattispecie penale, gli possa essere normalmente riferito, sia cioè “proprio” (suus) di costui.
   Tale conclusione, tuttavia, appare fondatamente contrastata da altra giurisprudenza (che – come nella commentata sentenza – “riduce” la questione della sussistenza della coscienza e volontà della condotta alla “esigibilità” di un diverso comportamento),  nonché da autorevole dottrina, secondo la quale, invece, la suitas non costituirebbe un requisito autonomo, attinente cioè alla condotta come tale, ma si collocherebbe nel più ampio alveo della colpevolezza[7].
   La questione, essenzialmente teorica, non è priva di ricadute pratiche.
   Ove, infatti, si ritenesse la coscienza e volontà dell’azione e/o omissione un necessario presupposto della condotta, la formula processuale di proscioglimento per difetto del predetto requisito dovrebbe essere “perché il fatto non sussiste”; viceversa, ove si considerasse la coscienza e volontà della condotta un necessario complemento della colpevolezza, la formula di proscioglimento dovrebbe coerentemente essere “perché il fatto non costituisce reato”. Tanto con ogni ulteriore conseguenza di Legge, specie sul piano della relazione tra giudicato penale ed azione civile (art. 652 c.p.p.)[8].
 
   2.1. Segue. La coscienza e volontà della condotta come coefficiente di colpevolezza dell’autore della condotta. – Ad avviso dello scrivente il paradigma ricostruttivo – epistemologico cui rapportare il disposto dell’art. 42, comma 1, c.p. è senz’altro costituito dalla categoria concettuale della colpevolezza.
   La soluzione contraria, invero, trova in se stessa occasione di smentita.
   Essa, infatti, nel ritenere che la formula “coscienza e volontà” dell’azione richiami dati diversi a seconda che l’azione acceda ad un reato doloso ovvero colposo, perviene  alla conclusione che: “soltanto sul terreno del reato commissivo doloso … l’azione è sempre caratterizzata dalla partecipazione effettiva della coscienza e volontà”, sì che “azione cosciente e volontaria e azione dolosa finiscono” sostanzialmente “col coincidere”, mentre “nei delitti colposi tale requisito si identifica ora con un dato psicologico (colpa c.d. cosciente), ora con un dato normativo (colpa c.d. incosciente)”, sì che “l’azione si considera “voluta” anche quando risulta soltanto “dominabile dal volere”, ovvero evitabile mediante l’attivazione dei normali poteri di arresto e di impulso della volontà”[9].
   In altri termini, questa stessa dottrina, nel ritenere che la formula “coscienza e volontà” della condotta esprima comunque un coefficiente psicologico, finisce implicitamente per collocare il predetto requisito nell’ambito della colpevolezza (id est, rimproverabilità soggettiva) dell’agente piuttosto che della tipicità (id est, corrispondenza della fattispecie concreta a quella astrattamente prevista dalla Legge) del fatto di reato.
   La ricostruzione dogmatica della coscienza e volontà dell’azione quale componente primaria della colpevolezza dell’individuo, inoltre, ha il merito di riuscire meglio ad esprimere la rilevanza costituzionale del relativo accertamento giudiziale.
   Infatti, come la Corte Costituzionale ha ormai definitivamente chiarito (sentt. nn. 364/1988 e 1085/1988), l’imputazione subbiettiva del fatto criminoso può considerarsi veramente conforme al principio di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma 1, Cost. se il fatto sia – quantomeno – attribuibile all’autore, ossia “suus”, da se dominabile psichicamente, oltre che naturalisticamente appartenetegli.
   Inoltre, la sanzione penale di comportamenti sottratti alla signorìa dell’autore materiale si porrebbe in contrasto anche con il finalismo rieducativo della pena sancito dallo stesso art. 27, comma 3, Cost.. Infatti, chi cagiona eventi imprevedibili o inevitabili che si sottraggono al suo personale potere di controllo, proprio perché non colpevole, ovvero non rimproverabile per quanto causato, non rivela alcun atteggiamento psicologico di dominio sulle proprie azioni e/o omissioni tale da giustificarne la rieducazione al rispetto delle regole della convivenza, cosicché anche la sua punizione finirebbe per apparire arbitraria, sì fallendo a priori la “missione risocializzante” invece assegnatale dall’art. 27, comma 3, Cost.[10].
   E’ interessante a tale riguardo e per inciso osservare come questa impostazione sia solidamente ancorata alla tradizione storica dei giuristi[11].
   Invero, già San Tommaso d’****** nella Summa[12] scindeva ogni crimine in tre elementi, rispettivamente costituiti dall’elemento materiale (fatto coincidere con la nozione di male: “De ratione poenae est quod sit malium privatio boni”), psicologico  (che consta nel fatto che la pena è in contrasto con la volontà di chi la subisce: “Est de ratione poenae quod sit contraria voluntati”) e formale (che richiama il principio: “nulla poena sine culpa”), dando così avvio a quel filone di pensiero che dal criticismo kantiano[13], incentrato sul valore della persona umana, attraverso la concezione normativa di colpevolezza elaborata nella dottrina tedesca dal ******[14], con cui la colpevolezza cessa di essere una qualità dell’azione per trasformarsi in qualità del processo intellettivo e volitivo del soggetto, penetra tutti gli ordinamenti moderni, escludendo ogni imputazione “laddove il soggetto non sia in grado di signoreggiare il verificarsi degli eventi”[15].
   Nessuna meraviglia, dunque, se tale consecutio temporum non sia sfuggita alla stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza 364/1988, in cui – per l’appunto – si osserva che la responsabilità personale non è un principio moderno, “ma un principio che, già nel 1500 e 1600, il diritto canonico, riportando il delitto ad un peccato dell’anima, aveva reso effettivo”[16].
   Lo scopo del presente intervento, che è essenzialmente quello di sollecitare la riflessione dell’interprete sulla rilevanza penale di comportamenti costituenti l’istintiva ed incontrollata reazione a stimoli provenienti dalla realtà esterna, non consente di approfondire la (altrettanto importante) tematica del ruolo della colpevolezza, la quale può essere considerata sia nella fase della commisurazione della pena (operando come antidoto al rischio di pene sproporzionate) sia come criterio d’imputazione interno alla teoria del reato (operando come elemento strutturale delle fattispecie penalmente rilevanti).
   Quanto sopra argomentato, tuttavia, consente quanto meno di ritenere la coscienza e volontà dell’azione e/o omissione (art. 42, comma 1, c.p.), unitamente all’imputabilità del soggetto agente e/o omittente (artt. 85 ss. c.p.), all’elemento psicologico del reato (artt. 42 – 43 c.p.) ed alla “coscienza dell’illiceità” (art. 5 c.p., siccome interpretato nella sent. Cort. Cost. n. 364/1988), un necessario coefficiente della colpevolezza.
 
   3. Definizione di coscienza e volontà della condotta; differenze rispetto all’imputabilità, al dolo, alla colpa, agli stati emotivi e passionali. – Rebus sic stantibus, resta la preoccupazione di fornire una definizione del requisito della coscienza e volontà della condotta idonea ad attribuire alla relativa norma (art. 42, comma 1, c.p.) un’effettiva autonomia ed un proprio significato giuridico rispetto ad altre “contigue” disposizioni.
   Ove, infatti, tale requisito fosse ritenuto consistente nella libertà di autodeterminazione consapevole del soggetto, esso finirebbe – in sostanza – per coincidere con la capacità d’intendere e di volere, richiesta, ai fini dell’imputabilità, dall’art. 85 c.p., sì privando l’art. 42, comma 1, c.p., di un autonomo spazio applicativo rispetto alla predetta disciplina.
   Inoltre, l’art. 42, comma 1, c.p. sarebbe un’inutile ripetizione dell’art. 43, 1° cpv., c.p. ove il carattere cosciente e volontario dell’azione e/o omissione fosse fatto coincidere con la consapevolezza (id est, previsione e volizione) di tutti gli elementi integranti la contestata fattispecie.
   Ne consegue la necessità di ritenere l’accertamento del carattere cosciente e volontario dell’azione un indispensabile posterius logico-giuridico del vaglio di imputabilità[17] e un necessario prius della ricorrenza dell’elemento soggettivo (sia esso costituito dal dolo, colpa e/o preterintenzione) del reato[18], individuandone il contenuto nell’attribuibilità del comportamento posto in essere alla libera e consapevole sfera personale dell’autore, nel senso della sua governabilità da quest’ultimo[19] .
   La condotta dev’essere, in altri termini, espressione della personalità dell’agente, “cosa che si verifica non solo quando l’autore ha inteso espressamente realizzare quella determinata condotta, ma anche quando non ha compiuto quanto era in lui possibile per evitare il verificarsi del fatto vietato dalla legge”[20].
   La concezione della suitas come basilare criterio di personalizzazione della responsabilità penale ne rivela la funzione, che è quella di contribuire a tracciare il confine oltre il quale la condotta, seppure naturalisticamente appartenente ad un soggetto, non può considerarsi umana, ossia opera dell’uomo, individuando le           situazioni in cui non soltanto l’agente e/o omittente concreto, ma qualunque persona al suo posto, avrebbe perso il dominio di se[21].
   La descrizione della relazione fra imputabilità e colpevolezza è stata mirabilmente compiuta dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 14 giugno 1980, *******[22].
   Ivi la Corte, nello stabilire che il malore improvviso non costituisce caso fortuito, né esclude la capacità d’intendere e di volere, ma incide sulla coscienza e volontà, ha affermato fra l’altro che: “L’imputabilità, come capacità d’intendere e di volere, costituisce una qualità, un modo di essere dell’individuo, riferendosi alla sua maturità psichica ed alla sua sanità mentale. Essa esprime l’idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni e quindi ad apprenderne il disvalore sociale (capacità d’intendere) e ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne    motivano l’azione (capacità di volere). Questa attitudine, che impropriamente, ma con immediata efficacia descrittiva è stata anche definita come status della persona e nella      quale la volontà è considerata come nel momento della possibilità, si distingue, naturalisticamente o normativamente, dalla coscienza e volontà e dalla colpevolezza in senso stretto le quali, salve più puntuali precisazioni, si riferiscono alla volontà concreta del fatto, considerata nel momento della sua attuazione. Qui torna utile rilevare che imputabilità e colpevolezza sono concetti (relativamente) indipendenti: come un soggetto pienamente capace può commettere un fatto senza dolo o colpa, o addirittura un’azione senza coscienza e volontà, così nella persona non imputabile è dato di individuare, con riguardo al momento della commissione del fatto, un atteggiamento psichico concreto che, sia pure in modo abnorme, collega psicologicamente il fatto al suo autore”.
   La necessità di distinguere la coscienza e volontà della condotta dal dolo, riferendo quest’ultimo all’evento giuridico, ossia alla previsione e volizione della lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice è stata invece avvertita dal Tribunale di Crotone nella sentenza (*****) del 29 maggio 2000, laddove incidenter tantum si afferma che: “Nell’oggetto del dolo rientra non solo l’evento materiale, costituito dalla modificazione della realtà esteriore causata dalla condotta (attiva od omissiva) del reo, ma anche il c.d. "evento giuridico", costituito dalla lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Se così non fosse, infatti, l’oggetto del dolo nei reati di pura condotta si ridurrebbe alla condotta stessa, e non vi sarebbe alcuna differenza tra la previsione e la volontà tipiche del dolo, di cui agli art. 42 comma 2 e 43 c.p., e la "coscienza e volontà" della condotta (c.d. "suitas") di cui all’art. 42 comma 1 c.p.”[23].
   Intesa come dominio di se piuttosto che come consapevolezza di ledere o esporre a pericolo il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice, la coscienza e volontà della condotta si differenzia anche dalla colpa[24]; l’art. 42, comma 1, c.p. impone, infatti, all’interprete la ricerca di un “poter” agire o non agire, laddove l’art. 43, 3° cpv., c.p., richiede l’accertamento di un “dover” agire o meno.
   La coscienza e volontà come dominio anche solo potenziale dell’azione od omissione rappresenta, in altri termini, il livello iniziale di considerazione della condotta umana rilevante per il diritto penale: vi è prima la ricerca di un poter essere come diretta         possibilità (coscienza e volontà dell’azione), poi la verifica di un contegno contrario ad  una regola di condotta alla quale in concreto il soggetto si sarebbe potuto adeguare          (colpa)[25].
   Analogamente, la coscienza e volontà della condotta dovrebbe discostarsi anche dagli stati emotivi e personali, la cui irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità della persona è sancita dall’art. 90 c.p., poiché questi ultimi sono afferenti alla sfera emotiva o affettiva più che a quella intellettiva e volitiva, invece interessata dalla norma oggetto di queste riflessioni.
   La giurisprudenza, tuttavia, prevalentemente allo scopo di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 90 c.p., ovvero per l’esigenza di non escludere in assoluto la rilevanza degli stati emotivi e/o personali in cui si trovava l’agente al momento della condotta, ha “trasposto” in alcune occasioni la relativa verifica nel giudizio di “coscienza e volontà”; in sostanza, ha fatto rientrare dalla finestra dell’art. 42, comma 1, c.p. ciò che il Legislatore fascista aveva fatto uscire, tramite l’espressa previsione dell’art. 90 c.p., dalla porta dell’art. 85 c.p..
   Significativa sotto tale profilo, a prescindere dall’ultroneo riferimento al concetto di “malattia” in essa contenuta, appare soprattutto l’affermazione per cui gli stati emotivi e passionali sono rilevanti “quando idonei a far insorgere, sia pure episodicamente, una compromissione della coscienza la quale, ancorchè non definibile secondo precise categorie cliniche, assume, per particolari caratteristiche, significato e valore di malattia” (Cass., Sez. I, 12.4.1988, Lazzazzera[26]; analogamente, in precedenza, Cass. pen., Sez. I, 21.4.1987, **********[27]).
 
   4. Conclusioni. – Prima della tragica vicenda giudicata con la commentata sentenza mai – a quanto ci è dato sapere – la giurisprudenza aveva deciso analoga questione (condotta di reato compiuta in stato di dormiveglia).
   Le applicazioni giudiziarie della disposizione di cui all’art. 42, comma 1, c.p. avevano infatti riguardato l’ipotesi di sinistro cagionato per effetto di un malore improvviso[28] o di crisi epilettica causata da uno stimolo sensoriale visivo in dipendenza del susseguirsi a intermittenza di luci e ombre[29], ovvero – ancora – di crisi lipotimica[30].
   La giurisprudenza s’era inoltre occupata della problematica in relazione a fatti commessi in stato di agitazione psichica causata da particolari situazioni di concitazione d’animo[31] o di esaltazione giovanile[32], nonché in stato di sonno fisiologico, distinguendo quest’ultimo dalla “ebbrezza da sonno, che esprime una forma di alterazione mentale, sia pure transitoria” e ritenendo che “l’azione commessa (in questo stato) è azione priva di coscienza e volontà”, ossia tale da “escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 42 c.p. e non già la generica capacità d’intendere e di volere di cui all’art. 85 c.p.”[33].
   Nonostante il suo innegabile           valore logico – giuridico, la questione del reato commesso in stato di dormiveglia è stata però – con la commentata sentenza – “liquidata” dalla Suprema Corte in poche ed assai stringate battute: “per il primo motivo (che prospetta, in punto di fatto, uno stato di “dormiveglia” dell’imputato, rilevante per escludere coscienza e volontà dell’azione contestata e accertata) rileva che la situazione addotta … non integra oggettivamente gli estremi di una condotta inesigibile ai sensi del primo comma dell’art. 42, come ipotizzato dai precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente per la differente fattispecie di azione realizzata da agente trovatosi in condizione di sonno fisiologico”.
   L’elaborazione giurisprudenziale testè succintamente riportata, l’atipicità ed indubbia insoliticità, nella sua innegabile tragicità, della vicenda al vaglio, avrebbero viceversa quantomeno richiesto un maggiore impegno argomentativo, volto a verificare se in concreto lo stato in cui trovavasi l’imputato fosse inidoneo a soverchiarne la coscienza al punto da rendere impossibile un sufficiente controllo sulla funzione motoria, ovvero se, al contrario, fosse tale da escluderne o perturbarne grandemente la volontà, determinando movimenti corporei inconsapevoli e automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell’art. 42, comma 1, c.p..
   Tanto, ovvero la critica di superficialità dell’emarginata pronuncia, è vieppiù confermato e rafforzato dall’unanime orientamento dottrinale, secondo il quale l’impostazione già data dalla giurisprudenza per l’ipotesi di reato commesso in stato di sonno fisiologico dovrebbe coerentemente estendersi anche a situazioni assimilabili come l’ipnosi, il sonnambulismo, il deliquio, il delirio febbrile, gli atti automatici o riflessi ecc. ecc.[34].
 
                                                                                       ***********************
                                                                                                                     Foro di Taranto
 
  
 
 
Cass. – Sez. V – Ud. 18 marzo 2005 (dep. 24 novembre 2005) n. 42600 – Pres. *********            – Rel. Di Popolo – P.M. Padrone (concl. conf.).
 
Eccezione di nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato dell’appello           proposto dalla parte civile – Insussistenza – Questione di legittimità costituzionale         dell’art. 584 c.p.p. – Manifesta infondatezza.
   (****** art. 584).
Omicidio preterintenzionale – Irragionevolezza della pena edittale – Questione di        legittmità costituzionale – Manifesta infondatezza.
   (C.p. art. 584).
Coscienza e volontà dell’azione – Reato commesso in stato di dormiveglia –      Irrilevanza ai fini della punibilità.
   (C.p. art. 42).
 
   La prima questione finisce per contestare, per addotti profili di incostituzionalità, la legittimità dell’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, n. 12878, RV 223724 (che ha ribadito che l’omessa notificazione alla parte privata dell’impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all’inammissibilità del gravame, ma solo all’obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita), prospettandone effetti di “illegittima compressione dei diritti costituzionali alla difesa … ed al contraddittorio” e deducendo la concreta rilevanza della questione nella specifica fattispecie processuale di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla parte civile.
La manifesta infondatezza dell’eccezione è immediatamente rivelata dalla effettiva insussistenza della prospettata compressione delle prerogative difensive, evidenziata dal corollario giurisprudenziale ribadito, che ha considerato che l’omissione della notificazione comporta effetti di mancata decorrenza del termine per la proposizione di eventuale appello incidentale e, in ogni caso, non può determinare alcun pregiudizio al riguardo per richieste espressamente enunciate nell’atto di gravame.
   Ed è parimenti connotata da manifesta infondatezza la questione sollevata dal Procuratore Generale, che ha sostanzialmente rappresentato, in profili di illegittimità costituzionale, l’ingiustificata previsione differenziata della pena minima edittale del reato di cui all’art. 584 c.p. rispetto a quella indicata per il reato di cui all’art. 586 c.p. e ciò perché, nell’apparenza della denunziata illegittimità costituzionale, si finisce per contestare l’assoluta ed incontestabile discrezionalità legislativa, correlata anche a sottese opzioni di tipo “politico”, concretamente intangibili ed incensurabili per le ragioni venute in rilievo nella determinazione di regimi sanzionatori legali differenziati, come previsti per fattispecie criminose apparentemente similari.
   Per il primo motivo (che prospetta, in punto di fatto, uno stato di “dormiveglia” dell’imputato, rilevante per escludere coscienza e volontà dell’azione contestata ed accertata) rileva che la situazione addotta non integra oggettivamente gli estremi di una condotta inesigibile ai sensi del primo comma dell’art. 42 c.p., come ipotizzato dai precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente per la differente fattispecie di azione realizzata da agente trovatosi in condizione di sonno fisiologico.
 
   FATTO E DIRITTO. – L’adita Corte di assise di appello ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Taranto (riformata soltanto con ulteriore statuizione di attribuzione di provvisionale in favore della parte civile costituita), emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in data 10 dicembre 2002, di condanna di D. L. alla pena di giustizia per il contestato omicidio preterintenzionale del piccolo A. V., figlio di M. P., “convivente” appunto dell’imputato.
   Il fatto è stato ricostruito come verificatosi nella mattinata del 21 agosto 2000, quando il piccolo V. era stato accompagnato dal D. e dalla P. al presidio ospedaliero di *************, laddove era stato riscontrato “arresto cardiocircolatorio con midiasi fissa, lieve ematoma regione frontale sx.” ed era stato disposto il trasferimento all’ospedale di Massafra (il bambino vi era giunto cadavere mentre nell’occasione il D. aveva riferito ai Carabinieri intervenuti – che ne avevano rilevato lo stato di agitazione – di aver dato al bambino uno “schiaffo”, senza volere, per reazione infastidita ad un “graffio”).
   La sentenza impugnata riporta, in particolare, le risultanze delle immediate attività investigative, con riferimento alle precisazioni fornite dall’imputato (“era sdraiato sul letto, in stato di dormiveglia … il piccolo ad un certo punto, si era avvicinato al suo letto, tirandogli i capelli e dandogli dei pizzicotti … mollava uno schiaffo al bambino, con l’intento di farlo smettere”), espone le modalità delle misure cautelari personali adottate a carico del D.; riferisce le risultanze degli accertamenti medico – legali.
   Rileva poi che la sentenza di primo grado ha, in particolare, correttamente valutato le risultanze degli accertamenti peritali (che hanno ricollegato gli esiti letali della caduta – con impatto “violento ed inaspettato” – alle modalità imprevedibili della rapida iniziativa del D., “nel senso che il piccolo non è riuscito a prepararsi alla caduta”), desumendone anche la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato e l’esclusione di ipotesi di “aberratio delicti” rilevante ai sensi degli artt. 83 e 586 c.p., ovvero di reato ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 571 c.p..
   La stessa sentenza, a confutazione delle questioni sollevate dall’imputato appellante, ha poi considerato che:
– le dichiarazioni variamente rilasciate dall’imputato hanno sempre espresso “una chiara, piena e … onesta confessione in ordine allo schiaffo inferto al bambino” (col supporto degli ulteriori elementi probatori acquisiti resta così confermato che “il piccolo A., prima di cadere per terra … era stato colpito con un “ceffone” al viso per mano del D. … (che) non gradiva i ripetuti e sicuramente affettuosi tentativi … per svegliarlo attraverso pizzicotti al viso e innocui graffi”, oltre che “quello schiaffo, inferto senza nemmeno una particolare violenza e sicuramente senza cattiveria, determinò, per effetto di una dinamica perversa, l’esito letale” in conseguenza della inconsulta “caduta all’indietro” nelle modalità ipotizzate dalla ricostruzione peritale, che ha evidenziato la sussistenza del nesso di causalità con la condotta posta in essere dall’imputato);
– né rileva la questione sollevata in ordine al difetto di dolo in una iniziativa istintiva determinata dal “solo fine di allontanare (il bambino), senza alcuna intenzione di colpirlo, rilevando invece al riguardo che, per il reato ritenuto di omicidio preterintenzionale, certamente l’imputato abbia avuto piena coscienza “di infliggere una sofferenza fisica, se pur lieve, alla vittima” per quanto ricollegata al fine di “dissuaderla dal reiterare le sue azioni di disturbo”, e che, tra “una vasta gamma di possibilità”, abbia “scelto” proprio quella di “mollare un ceffone” e, cioè, di dar luogo a delitto di percosse (che, quale conseguenza non voluta, ha provocato la caduta all’indietro di A. V. ed i connessi effetti letali di “arresto cardio – respiratorio acuto secondario a trauma vertebro – midollare del tratto toraco lombare”);
– in tal modo è rimasta comprovata la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato ai sensi dell’art. 584 c.p., posto che la condotta integrante “l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 581 c.p., ha cagionato, con rapporto di stretta causalità rispetto all’evento, la morte del piccolo”, in conformità dei richiamati principi giurisprudenziali, che in materia hanno accreditato da un lato la configurabilità del reato di cui all’art. 586 c.p. quando invece la morte si ponga come conseguenza di un delitto doloso diverso dalle lesioni o dalle percosse e, dall’altro, hanno reso ipotizzabile la fattispecie criminosa di cui all’art. 571 c.p. soltanto in situazione di abuso di mezzi di correzione sostanzialmente leciti.
   Il ricorrente denuncia che, in tal modo, la sentenza impugnata è inficiata:
1 – violazione della disciplina di cui all’art. 42 – 1° co. – c.p. e da connesse carenze del procedimento argomentativo, che ha omesso la valutazione della rilevanza della riconosciuta situazione psichica di “dormiveglia”, assimilabile, per la natura automatica della condotta “di riflesso”, al sonno determinativo di “azione priva di coscienza e volontà”;
2 – violazione della disciplina di cui all’art. 45 c.p., anche in profili di carenze motivazionali del diniego del rilevo esimente di una dinamica fattuale delle conseguenze della condotta assolutamente imponderabile ed imprevedibile;
3 – analoghi vizi della accreditata qualificazione giuridica della concreta fattispecie, propriamente riferibile alla previsione di cui all’art. 586 c.p., corrispondente al riconosciuto proposito dell’agente, inteso esclusivamente ad “allontanare da sé il bambino” ed avulso dalla rappresentazione (anche “minima”) della “possibilità di ulteriori tragiche conseguenze”;
4 – analoghi vizi per violazione dell’art. 584 c.p.p., non essendosi rilevato l’eccepito difetto di notificazione dell’atto di appello depositato dalla parte civile, così inammissibile anche per palese violazione dei diritti correlativi alla difesa ed al contraddittorio (e al riguardo ha anche esplicitato, con la memoria difensiva depositata all’udienza dinanzi a questa Corte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 – co. 2°- e 111, co. 2° – 3° – 4° – Cost., dell’art. 591 co. 1° lett. c) che “non prevede l’inammissibilità dell’impugnazione anche quando non sono osservate le disposizioni di cui all’art. 584 c.p.p.).
   Viene in rilevo preliminare l’esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, dal difensore dell’imputato e dal P.G., che risultano manifestamente infondate.
    La prima questione finisce per contestare, per addotti profili di incostituzionalità, la legittimità dell’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, n. 12878, RV 223724 (che ha ribadito che l’omessa notificazione alla parte privata dell’impugnazione proposta da altra parte non dà luogo all’inammissibilità del gravame, ma solo all’obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita), prospettandone effetti di “illegittima compressione dei diritti costituzionali alla difesa … ed al contraddittorio” e deducendo la concreta rilevanza della questione nella specifica fattispecie processuale di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla parte civile.
   La manifesta infondatezza dell’eccezione è immediatamente rivelata dalla effettiva insussistenza della prospettata compressione delle prerogative difensive, evidenziata dal corollario giurisprudenziale ribadito, che ha considerato che l’omissione della notificazione comporta effetti di mancata decorrenza del termine per la proposizione di eventuale appello incidentale e, in ogni caso, non può determinare alcun pregiudizio al riguardo per richieste espressamente enunciate nell’atto di gravame.
   Ed è parimenti connotata da manifesta infondatezza la questione sollevata dal Procuratore Generale, che ha sostanzialmente rappresentato, in profili di illegittimità costituzionale, l’ingiustificata previsione differenziata della pena minima edittale del reato di cui all’art. 584 c.p. rispetto a quella indicata per il reato di cui all’art. 586 c.p. e ciò perché, nell’apparenza della denunziata illegittimità costituzionale, si finisce per contestare l’assoluta ed incontestabile discrezionalità legislativa, correlata anche a sottese opzioni di tipo “politico”, concretamente intangibili ed incensurabili per le ragioni venute in rilievo nella determinazione di regimi sanzionatori legali differenziati, come previsti per fattispecie criminose apparentemente similari, come è stato già ritenuto – sentenza della Corte Cost. n. 162/1981 – proprio in riferimento alle pene edittali previste per il reato di cui all’art. 584 c.p. e per la fattispecie considerata nell’art. 18 – co. 2° e 4° – della Legge n. 194/1978 sull’interruzione di gravidanza.
   I motivi esposti a sostegno del ricorso risultano destituiti di fondamento (e di ciò rende immediata ragione il premesso diffuso richiamo alle risultanze processuali e probatorie, che, esaminate coerentemente e compiutamente, hanno comportato incensurabile e corretta affermazione di sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato ex art. 584 c.p. e di correlativa colpevolezza del D).
   Vale soltanto aggiungere che:
– per il primo motivo (che prospetta, in punto di fatto, uno stato di “dormiveglia” dell’imputato, rilevante per escludere coscienza e volontà dell’azione contestata ed accertata) rileva che la situazione addotta, neppure incontestabilmente comprovata nella sua effettiva consistenza, non integra oggettivamente gli estremi di una condotta inesigibile ai sensi del primo comma dell’art. 42 c.p., come ipotizzato dai precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente per la differente fattispecie di azione realizzata da agente trovatosi in condizione di sonno fisiologico;
– per il secondo motivo rileva che correttamente è stata esclusa la configurabilità del caso fortuito, determinativo della non punibilità prevista dall’art. 45 c.p. in favore dell’imputato, del quale incensurabilmente è stata evidenziata la rilevante commissione di fatto rilevante ai sensi dell’art. 58 c.p. (e ad essa è direttamente conseguita, nelle ricostruite modalità fenomenologiche, la morte del piccolo V.);
– in tal modo resta evidenziata anche l’infondatezza del terzo motivo, che ripropone la questione di diversa qualificazione del fatto nei termini della fattispecie criminosa di cui all’art. 586 c.p. (l’ineccepibile ed incensurabile confutazione della questione, come argomentata nella sentenza impugnata e corrispondente a principi normativi e giurisprudenziali – fino a Cass. 23 marzo 1990, ******* – , è correttamente ancorata al riscontro dell’accertamento del fatto determinativo della morte del V., non voluta dall’agente, ma direttamente correlata, nella descritta ricostruzione della tragica sequenza eziologica -, ad atto diretto a commettere il reato di percosse e non, come previsto dall’art. 586 c.p., ad attività diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse e dalle lesioni personali, posto che l’intento perseguito dall’agente non rileva ad escludere la rilevanza oggettiva anche della semplice “spinta” addotta e della contestuale consapevolezza ad integrare la configurata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 581 c.p.;
– l’infondatezza del quarto motivo resta evidenziata dal richiamo delle considerazioni argomentative della manifesta infondatezza della prospettata incostituzionalità dell’art. 584 c.p.p. e, conseguentemente, dell’art. 591 lett. c) c.p.p..
   Alla pronuncia di rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
   La Corte di Cassazione dichiara manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 


[1] R. ERRICO, tratto dall’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
[2] MORSELLI, Condotta ed evento della teoria del reato, in Riv. dir. e proc. pen., 1998, 4, p. 1081; cfr. anche FORNASARI, La coscienza e volontà dell’atto: art. 42, 1° comma c.p., in ******* – ZAGREBELSKY, Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Torino, 1996, UTET.
[3] FIANDACA – *****, Diritto penale. Parte generale,Bologna, 2002, ******************, pp. 186 ss.; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 1987, p. 393.
[4] BETTIOL – ********* – *********, Diritto penale, Padova, 1986, p. 280.
[5] ROXIN, Einige Bemerkungen zum Verhaltnis von rechtsidee und Rechtstaff in der Systematik unseres Strafrechts, in Radbruch – GS, 1998, p. 262; E. ********, op. cit..
[6] Cass., Sezz. Un., 14.6.1980, *******, in Cass. Pen., 1981, p. 172, con nota di ********, Una rimeditazione giurisprudenziale sulla coscienza e volontà della condotta nel reato colposo.
[7] PADOVANI, Diritto penale, Milano, 1993, p. 147 ss.; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1989, p. 338; *********, Diritto penale. Parte generale, Padova, 1992, p. 313; ******, Condotta, in Dir. Pen., III, 22; *****, Coscienza e volontà, in Enc. giur., vol. IX, Treccani, 1988, 1, con riferimento all’insegnamento di *******, Dir. pen., Parte gen., 10° ed., Cedam, 1978, 435 ss.
[8] ROMANO, op. cit., p. 355.
[9] FIANDACA – *****, op. cit., p. 186 – 486; GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 634.
[10] GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’oggi. Spunti per un dibattito, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 1, 123.
[11] MAZZOLA, Le radici laiche e cristiane del diritto penale statuale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 4, p. 1309.
[12] ******* D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, 9, 46, 6, tr. it., Firenze, 1949.
[13] KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, *******, 1965, tr. it., Fondazione della metafisica dei costumi, Torino, 1965, pp. 53 ss.
[14] WELZEL, Il nuovo volto del sistema penale, in Jus, I, 1952, pp. 48 – 49.
[15] FIANDACA – *****, op. cit., p. 155; ANTOLISEI, op. cit., pp. 271 ss.; ********, voce Colpevolezza, in Nss. Dig. it., III, Torino, 1957, pp. 555 ss.; ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984, pp. 16 ss..
[16] Cort. Cost., 24.3.1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, c. 1400.
[17] NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, p. 291; *******, Colpevolezza e personalità del reo, Milano, 1933; ****** – MATY, Le flou du droit. Du code penal dux droits de l’homme, tr. it., Dal codice penale ai diritti dell’uomo, Milano, 1992, pp. 99 ss; in senso contrario cfr. però Cass. Pen., Sezz. Un., 14.6.1980, *******, in Cass. Pen., 1981, p. 172, con nota di PADOVANI; Giust. Pen., 1981, II, p. 321; Riv. Pen., 1981, p. 413; Foro it., 1981, II, p. 114; Riv. giur. circ. tras., 1981, p. 114, per cui: “Il proscioglimento per incapacità d’intendere e di volere presuppone che sia stato commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, materialmente e psichicamente riferibile all’agente”.
[18] ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Giuffrè Editore, Milano, 1987.
[19] BLAIOTTA, L’azione umana cosciente e volontaria, in ******** – ****, Codice penale, Milano, giuffrè, 2000; cfr. inoltre ex pluribus ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1997, p. 334 ss.; *********, op. cit., p. 312; CONTENTO, Corso di diritto penale, *******, 1992, pp. 333 ss.
[20] Cass. Pen., Sez. II, 29.1.1969, in Foro it., II, cc. 610 – 612; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. I, 28.3.1969, *****, in Cass. Pen., 1970, 1299; Cass. Pen.,Sez. III, 11.5.1966, Calzoleri, in Foro it., 1966, II, 525.
[21] GIUNTA, op. cit..
[22] In Cass. Pen., 1981, p. 172, con nota di PADOVANI; Giust. Pen., 1981, II, p. 321; Riv. Pen., 1981, p. 413; Foro it., 1981, II, p. 114; Riv. giur. circ. tras., 1981, p. 114.
[23] Trib. Crotone, 29.5.2000, *****, in Giur. merito, 2002, p. 480 nota (*****).
[24] E’ significativo, a tale riguardo, considerare che coloro i quali forniscono una diversa definizione del requisito in oggetto, incontrino notevoli difficoltà a differenziarlo dalla colpa, fino a ritenere che “nel fatto colposo ricorre una condotta che di per se è sempre incosciente e involontaria”; MORSELLI, op. cit..
[25] ROMANO, op. cit., pp. 424 ss.; BLAIOTTA, op. cit., p. 110.
[26] In Cass. Pen., 1989, p. 805.
[27] In Cass. Pen., 1989, p. 1434.
[28] Cass. Pen. Sez. IV, 23.11.1987, *****, in Riv. giur. circol. trasp., 1988, p. 487; Cass. Pen., Sez. IV, 2.10.1987; Cass. Pen., Sez. V, 23.2.1982, ********, in Giust. pen., 1982, II, p. 657; Cass., ****. Un., 14.6.1980, *******, in Cass. pen., 1981, p. 172, con nota di ********, ivi, p. 496; Giust. Pen., 1981, II, p. 321; Riv. Pen., 1981, p. 413; Foro it., 1981, II, p. 114; Riv. giur. circ. trasp., 1981, p. 114.
[29] Trib. Pordenone, 1.2.1983, *****, in Riv. it. medicina legale, 1983, p. 753.
[30] Pret. Pontedera, 22.10.1980, *********, in Giur. merito, 1982, p. 971.
[31] Per un’applicazione giurisprudenziale in tema di oltraggio a pubblico ufficiale cfr. Cass, sez. VI, 10.5.1976, benigni, in Cass. Pen. Mass. ***., 1977, p. 1124.
[32] Per un’applicazione giurisprudenziale in tema di lancio di sassi contro la polizia cfr. Cass. pen., 30.3.1974, ******* ed altri, in Giust. pen., 1974, II, p. 229; Cass. Pen. Mass. ann., 1974, p. 1100.
[33] Cass. Pen., 17.6.1960, ******, in Giust. Pen., 1961, II, p. 458; Scuola pos., 1962, p. 328.
[34] BLAIOTTA, op. cit., p. 114; ROMANO, op. cit., pp. 353 – 354; ******* – ********* – *********, op. cit., p. 278; ********, op. cit., p. 149; ******** – *****, op. cit., p. 486; *********, op. cit., p. 313.

Avv. Garzone Francesco Paolo

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