Il Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Pepp): come funziona?

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    Indice

  1. Il Regolamento (Ue) 2019/1238
  2. L’approvazione della bozza di decreto nel Consiglio dei Ministri n. 76

1. Il Regolamento (Ue) 2019/1238

Il regolamento del parlamento e del Consiglio 2019/1238 ha introdotto, negli ordinamenti nazionali, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo che deve considerarsi complementare rispetto a “eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali” (art. 2, comma 1, lett. a). Esso si inserisce nel c.d. terzo pilastro previdenziale. (1)

Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo o PEPP è un “prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento” (art. 2, comma 2). 

L’accesso al prodotto pensionistico avverrà su base individuale e volontaria mediante la sottoscrizione del cosiddetto contratto Pepp, che dovrà soddisfare i requisiti dell’art. 4, ovverosia: a) una descrizione del PEPP di base, di cui all’articolo 45, tra cui informazioni relative alla garanzia sul capitale investito o alla strategia di investimento volta a garantire la protezione del capitale; b) se del caso, una descrizione delle opzioni alternative di investimento di cui all’articolo 42, paragrafo 2; c) le condizioni per la modifica dell’opzione di investimento di cui all’articolo 44; d) nei casi in cui il PEPP offra la copertura dei rischi biometrici, i dettagli di tale copertura, comprese le circostanze che la attiverebbero; e) una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 58; f) le condizioni relative al servizio di portabilità di cui agli articoli da 17 a 20, incluse informazioni sugli Stati membri per cui è disponibile un sottoconto; g) le condizioni relative al servizio di trasferimento di cui agli articoli da 52 a 55; h) le categorie dei costi e i costi complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile; i) le condizioni relative alla fase di accumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 47; j) le condizioni relative alla fase di decumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 57; k) ove applicabile, le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

Centrali nella disciplina risultano essere, dunque, la possibilità di portabilità di cui all’articolo 17 del Regolamento, secondo la quale “i risparmiatori in PEPP hanno il diritto di utilizzare un servizio di portabilità che dia loro il diritto di continuare a versare contributi sul loro conto PEPP esistente, quando trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro”, e il trasferimento dell’art. 53 del citato regolamento secondo cui “ su richiesta del risparmiatore in PEPP, e dopo che il risparmiatore in PEPP ha preso una decisione informata sulla base delle informazioni di cui all’articolo 56 ricevute dai fornitori di PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente”.

Altra caratteristica saliente, inoltre, è quella per cui il Pepp potrà essere offerto da una moltitudine di operatori, tra cui le compagnie assicurative, le banche, i fondi pensione professionali, le società d’investimento (solo alcune) e i gestori patrimoniali.

Il regolamento Europeo è applicabile negli stati membri dal 22 marzo 2022


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2. L’approvazione della bozza di decreto nel Consiglio dei Ministri n. 76

Con comunicato stampa del 5 maggio 2022, il governo ha confermato l’approvazione in esame preliminare della bozza di decreto per l’attuazione del regolamento Ue 1238/2019 sui prodotti pensionistici individuali paneuropei. 

L’art. 15 della bozza di decreto stabilisce che “il diritto alla prestazione pensionistica PEPP si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi almeno cinque anni dall’apertura del sottoconto. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base”. 

Sempre secondo il succitato articolo, le prestazioni del fondo potranno essere le seguenti: 

  1. rendita;
  2. capitale erogato in un’unica soluzione;
  3. prelievo;
  4. una combinazione delle predette forme.

Inoltre, i risparmiatori potranno accedere – nelle fase di accumulo – alle anticipazione della posizione individuale maturata, nella seguenti misure e secondo le sottoindicate condizioni: “a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall’apertura del sottoconto, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

  1. b) decorsi otto anni di maturazione della posizione pensionistica individuale, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
  2. c) decorsi otto anni di maturazione della posizione pensionistica individuale, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. 

È inutile evidenziare come la stesura del decreto sia avvenuta sulla falsariga del d.lgs. n. 252/2005. 

Infine, i contributi volontari destinati al Pepp saranno deducibili per un importo pari ad euro 5.164,57; la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA) sarà accessibile alle condizioni attualmente vigenti nel nostro ordinamento; non sarà consentito, purtroppo, il versamento del trattamento di fine rapporto.

 


Note

 1. Per un approfondimento sul terzo pilastro previdenziale e, in senso più ampio, sulla previdenza complementare in generale, si veda M. Squeglia, Fondi pensione 1. Profili generali, in Treccani.it

Dott. Domenico Giardino

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