Il procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente va attivato entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi 90 giorni.

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui la PA ha avviato e poi concluso il procedimento disciplinare oltre il termine di complessivi duecentosettanta giorni dal momento in cui ha appreso della condanna penale del dipendente incolpato.
Il termine di 270 giorni, ha proseguito il TAR Salentino è frutto della somma tra il termine di 180 giorni – previsto per l’inizio del procedimento disciplinare – con quello di successivi 90 giorni previsto per la conclusione dello stesso.
Ancora, secondo il TAR il dies a quo non è identificato in quello della pubblicazione della decisione mediante lettura del dispositivo in udienza, in quanto il procedimento disciplinare postula per il suo regolare svolgimento l’esatta percezione da parte della p.a. dell’accertamento dei fatti effettuato in sede penale, che può aversi solo con l’acquisizione del testo integrale della sentenza ( T.A.R. Lazio, sez. I, 26 luglio 2004, n. 7377).
Nel caso di specie, ha concluso il TAR, dalla produzione documentale è emerso che l’Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza irrevocabile in data 22.10.1992 ed ha avviato il procedimento disciplinare con atto di contestazione degli addebiti del 22.6.1993 e concluso con atto di destituzione adottato in data 8.11.1993, quindi oltre i termini sopra riportati.
Avv. ****************
 
 
 
Composto dai ******************:
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SILVANA BINI Ref., relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
SUL RICORSO N. 118/1994 PROPOSTO DA:
………, rappresentato e difeso dall’Avv. *******************, elettivamente domiciliato in Lecce, Via A. Imperatore 16;
contro
Comune di Spongano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. *******************, elettivamente domiciliato in Lecce, Via Cavallotti 11, (studio *********);
per l’annullamento
a) del decreto del Sindaco di Spongano dell’8.11.1993 n. 5550 con cui il ricorrente è stato destituito dall’impiego;
b) di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, ed in particolare della presupposta delibera della Commissione di disciplina del 29.10.1993;
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Udito all’udienza del 14 Giugno 2007 il relatore dott.ssa ************ e uditi per le parti l’Avv. ****************** in sostituzione dell’Avv. ******************* e l’Avv. ****************** in sostituzione dell’Avv. **********;
Considerato in
FATTO
Il Comune di Spongano ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, a seguito di una sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione.
L’atto di avvio del procedimento disciplinare n. 20 del 24.6.1993, è stato impugnato dal ricorrente con ricorso n. 1189/93.
Con l’inscritto ricorso viene impugnato il decreto di destituzione, per i seguenti motivi:
1) Illegittimità derivata, violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art 9 L.N. 19/90; eccesso di potere;
2) Violazione artt. 32,35 e 36 ***** 142/90;
3) Violazione art 112 T.U. 3/57;
4) violazione art 9 II comma L.n. 19/90; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 701/94 la domanda cautelare veniva accolta.
Alla pubblica udienza del 14 Giugno 2007 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di destituzione dal servizio, adottata dall’Amministrazione Comunale a seguito della sentenza di condanna per tentata estorsione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in palese violazione all’art. 9 comma II L.19/90, che impone l’avvio del procedimento disciplinare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi 90 giorni. Pertanto la p.a. procedente deve concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta giorni dal momento in cui ha appreso della condanna penale del dipendente incolpato.
Il termine di 270 giorni è frutto della somma tra il termine di 180 giorni – previsto per l’inizio del procedimento disciplinare – con quello di successivi 90 giorni previsto per la conclusione dello stesso.
Il dies a quo non è identificato in quello della pubblicazione della decisione mediante lettura del dispositivo in udienza, in quanto il procedimento disciplinare postula per il suo regolare svolgimento l’esatta percezione da parte della p.a. dell’accertamento dei fatti effettuato in sede penale, che può aversi solo con l’acquisizione del testo integrale della sentenza ( T.A.R. Lazio, sez. I, 26 luglio 2004, n. 7377).
Nel caso di specie dalla produzione documentale emerge che l’Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza irrevocabile in data 22.10.1992 ed ha avviato il procedimento disciplinare con atto di contestazione degli addebiti del 22.6.1993 e concluso con atto di destituzione adottato in data 8.11.1993, quindi oltre i termini sopra riportati.
Né può condividersi quanto affermato dalla difesa dell’Amministrazione sulla interruzione dei termini operata dall’atto di destituzione del 3.4.1993, in quanto i termini fissati per l’inizio e la conclusione del procedimento disciplinare non sono influenzati dall’adozione di un provvedimento di natura diversa, qual è la destituzione automatica.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 Giugno 2007.
***************** – Presidente
************       – Estensore
 
Pubblicata   il 31 luglio 2007

Matranga Alfredo

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