Il problema degli allegati al mandato d’arresto europeo nella legge di recepimento italiana.

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Con una recentissima pronuncia della Cassazione, la sentenza n. 32516, depositata nella cancelleria della VI sezione penale il 29 settembre 2006, è riemerso un problema, inerente i procedimenti per Mandato d’Arresto Europeo, derivante da una discrepanza con la Decisione Quadro dell’Unione 2002/584/GAI, frutto di una compilazione innovativa posta in essere dal legislatore in sede di recepimento. Ovvero l’allegazione, oltre a quanto previsto nel testo europeo, di una relazione sui fatti addebitati alla persona richiesta in consegna. Relazione che, se non allegata, porta al rigetto della domanda stessa.

Per chiarezza di esposizione è necessaria un’analisi dell’articolo 6 della l. 69/2005 con cui si è recepito nell’ordinamento italiano il MAE. Detto articolo intitolato “Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna” prevede, al comma 1, le informazioni che devono essere in esso riportate, ricalcando esattamente l’elenco previsto dall’articolo 8.1 DQ[1]. Il comma due prevede la possibilità, qualora le informazioni di detto elenco ( con l’esclusione di quelle relative all’autorità emittente ) non siano presenti nel Mandato ricevuto, di procedere ai sensi dell’articolo 16 per ottenere l’integrazione dei dati mancanti. E’ anche prevista la possibilità di procedere in tal modo per l’acquisizione di ulteriori elementi ritenuti necessari per la verifica della sussistenza di eventuali cause di rifiuto della consegna ( ex art. 18 ), oltre che per quella relativa alle garanzie richieste allo Stato d’emissione cui lo Stato italiano può subordinare la consegna ex art. 19 l. 69/2005. E’ interessante osservare come, la legge di recepimento, integri a tal proposito una prima  discrepanza con la Decisione Quadro che, all’articolo 15 paragrafo 2, prevede la richiesta di informazioni integrative solamente in riferimento agli articoli 3, 4, 5 ed 8 in essa contenuti ( ed ai quali si rimanda ) mentre, la legge di recepimento italiana, ponendo il riferimento al suo articolo 18, allarga l’ambito di tale richiesta, in quanto nel lungo elengo in esso contenuto, sono presenti ipotesi non contemplate nell’atto europeo[2].

Il comma 3 contiene una disposizione molto controversa in quanto in palese difformità con quanto stabilito in sede europea. Si afferma infatti che la consegna è consentita, ove ne ricorrano i presupposti, solamente se, allegata alla relativa richiesta, vi sia copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva su cui si basa la richiesta medesima, riproponendo quanto era previsto nel sistema estradizionale precedente.

Innanzitutto si può rilevare una palese mancanza in tale disposizione, il cui esclusivo richiamo ad una “ sentenza di condanna a pena detentiva ” esclude le sentenze di proscioglimento che infliggono misure di sicurezza restrittive della libertà personale e che, come si può ricavare dall’articolo 1 comma 2[3], possono essere poste a base di un Mandato d’Arresto Europeo[4].

Sia l’articolo 8 che l’allegato alla DQ predisposto in sede europea come modello di Mandato, prevedono solamente “ l’indicazione ” del provvedimento in questione, così come riportato letteralmente dal comma 1 punto c) dell’articolo in esame, non prevedendo che esso vada allegato al MAE. Questo in base anche ai connotati stessi che la natura giuridica del nuovo provvedimento sta assumendo, venendo considerato un nuovo tipo di decisione giudiziaria ( eurordinanza ) in cui la decisione sulla richiesta di cattura e di consegna si basa sulle informazioni previste nella Decisione Quadro relativa. La necessità dell’allegazione del provvedimento posto a base del Mandato potrebbe a dire il vero interpretarsi come necessaria per la verifica relativa alla motivazione del provvedimento cautelare, secondo il combinato disposto dell’articolo 1 con l’articolo 18 lettera t) [5], oltre che come sussidio alla verifica della firma del provvedimento a monte da parte di un giudice e della definitività della sentenza, secondo quanto riscontrato nelle disposizioni di principio della legge[6].

Oltre che il provvedimento appena esaminato, alla richiesta andranno allegate anche “ una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica”( punto a ), il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena “( punto b ),  i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna “( punto c ). Queste disposizioni ricalcano il secondo comma dell’articolo 700 c.p.p. il quale, nel sistema precedente, stabiliva quali fossero gli allegati necessari che lo Stato richiedente doveva presentare insieme alla richiesta di estradizione.

La parte più controversa di queste disposizioni, e che maggiormente interessa la pronuncia in esame, è certamente quella riguardante la relazione su quanto addebitato al soggetto. Innanzitutto tale relazione è in parte ripetitiva di quanto già contenuto nel Mandato stesso, secondo il punto e) dell’articolo 6 comma 1 ( descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato ), inoltre andrà allegata solo a quelle richieste emanate per l’esercizio di un’azione penale, in quanto l’inerenza ai “ fatti addebitati ” non consente una sua estensione alle sentenze definitive di condanna. Rispetto all’articolo 700 c.p.p. la legge 69/2005 richiede anche l’indicazione delle “ fonti di prova ”, cosa che nel sistema precedente si rendeva necessaria solamente per i casi di estradizione in assenza di Convenzione, per consentire alla Corte d’Appello la verifica dei “ gravi indizi di colpevolezza ” necessaria per la decisione in base all’articolo 705 del nostro codice di rito. Il legislatore, in questo modo, parrebbe aver dato seguito alle osservazioni della Commissione affari costituzionali che, nel parere del 30 novembre 2003 sulla proposta di legge allora in discussione, sottolineava come la consegna sulla base della “ mera presunta commissione del fatto ” od in base ad un Mandato “ sprovvisto di motivazione ” fosse costituzionalmente incompatibile[7]. In questo modo si è però perso di vista il fatto che, nell’sistema estradizionale tra i Paesi dell’UE, basato sulla Convenzione europea di estradizione del 1957, non era previsto l’esame degli indizi  di reità posti a base dell’emissione del titolo estradizionale ( art. 12, comma 2, lettera a ) ne era prevista l’applicazione dell’articolo 273 c.p.p., che lo prevede per l’emissione delle misure cautelari, per l’espressa esclusione imposta dal medesimo codice al comma 2 dell’articolo 714. Rendendosi necessario solamente l’accertamento dell’identità del soggetto da estradare e, tramite l’esame degli atti inviati dallo Stato richiedente, l’esistenza del titolo su cui si fonda la richiesta[8], così come ricordato dalla Corte di cassazione in tema di Mandato d’Arresto Europeo[9].

I punti b) e c), pur riprendendo le disposizioni del sistema precedente, appaiono meno problematici in quanto sembrano adattarsi anche al nuovo sistema del MAE. L’allegazione delle disposizioni di legge applicabili con l’indicazione del tipo e della durata della pena, oltre che essere dati previsti dal citato allegato alla Decisione Quadro e, per quel che riguarda la pena, rientranti anche tra le informazioni presenti nel Mandato stesso ( pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione ), risulteranno necessarie alla Corte d’Appello per lo svolgimento di quel “ controllo sufficiente ” previsto dal testo europeo che, necessariamente, si baserà anche sulla scienza penalistica e sulle leggi dello Stato richiedente, oltre che per verificare se il caso in esame rientri o meno nel campo d’applicazione previsto dall’articolo 2 DQ e recepito agli articoli 7 ed 8 della legge 69/2005.

Le previsioni del punto c) potrebbero essere interpretate nel senso di farvi rientrare tutte quelle informazioni personali, quali sesso, luogo e data di nascita, eventuali lingue parlate, segni particolari o descrizione e, in caso di possibilità di trasmissione, una fotografia, impronte digitali e un profilo del DNA, previste dal sopra citato allegato qualora l’autorità emittente ne fosse a conoscenza e fosse nella possibilità di trasmetterli a quella dell’esecuzione.

La trasmissione di tutti questi documenti, ed in particolare quella delle fonti di prova, unitamente a quelli che potrebbero essere eventualmente richiesti ai sensi dell’articolo 16, in relazione ad esempio alla valutazione dell’incidenza delle aggravanti ( articolo 7 comma 3 ), della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ( articolo 17 comma 4 ) o della valutazione di eventuali scriminanti ( articolo 18 comma 1 ), vista nell’ottica dello Stato richiedente, potrebbe essere problematica qualora il procedimento si trovasse in una fase in cui detti atti fossero ancora coperti da segreto istruttorio[10].

La legge, riguardo la presenza dei dati richiesti dal comma 1 e delle allegazioni appena viste, è estremamente rigorosa prevedendo, nel primo caso, che, nell’ipotesi di una loro mancanza, ai sensi dell’articolo 16, l’autorità giudiziaria possa richiederle allo Stato membro d’emissione, direttamente o tramite il Ministero della Giustizia, fissando un termine non superiore a 30 giorni per la loro ricezione. In caso questa non avvenga viene prevista l’applicazione del comma 6 dell’articolo 6 il quale afferma che “ Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia … la corte di appello respinge la richiesta ”. Analogo procedimento avverrà quindi anche per le richieste inerenti all’acquisizione di elementi utili alla verifica dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

Nonostante si parli di “ richiesta respinta ” ci si trova in presenza di una causa di inammissibilità sopravvenuta per mancanza di condizioni formali che, come si evince dal testo, blocca ogni accertamento di merito. Nel secondo caso, il procedimento di richiesta è regolato dall’articolo 6 comma 5 e prevede che “ Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana ”. L’espressione con cui si afferma che detta documentazione è condizione necessaria per l’esame della richiesta, a prima vista potrebbe far pensare che, fino al momento in cui detti atti non vengano ricevuti, ogni indagine resti sospesa. L’applicazione, alle ipotesi del comma 5, di quanto contemplato nel comma 6, come espressamente previsto da quest’ultimo, non lascia però dubbi sulla sorte che la richiesta avrà anche in questo caso, stabilendo un’analogia, in caso di mancanza di informazioni e di allegati che, altrimenti, avrebbe potuto comportare illogiche distinzioni nell’applicazione di misure coercitive in attesa della decisione sulla consegna[11].

In conclusione dall’analisi dell’articolo 6, alla luce delle difformità con la Decisione Quadro ivi riscontrate, emerge che, tramite esso, il legislatore italiano ha introdotto un’autentica fase preliminare della procedura di consegna. Tale fase, essendo rivolta alla verifica delle condizioni formali previste per il MAE, oltre che a verificare la presenza della documentazione allegata ad esso ai sensi della legge italiana, consente l’acquisizione delle informazioni integrative necessarie, in caso di eventuali mancanze, e comporta, nel caso di esito negativo delle relative domande, il rigetto della richiesta. Nel caso invece si riscontri la presenza di quanto previsto o, nel caso in cui lo Stato membro d’emissione provveda alle eventuali integrazioni nei tempi prescritti, detta fase si concluderà con il passaggio alla successiva fase del controllo di merito sulla richiesta[12].

Nel caso in esame, La Corte d’Appello di Bari si è trovata ad esaminare un mandato emesso dalla Lituania al quale non era allegata la relazione sopra descritta, rigettando la richiesta sulla base delle norme fin qui viste. Una volta approdato alla Suprema Corte, per mano della Procura Generale del capoluogo pugliese, la quale, opponendosi al rigetto, avanzava censure riguardanti diversi aspetti della pronuncia, il procedimento in esame vedeva gli ermellini della sesta sezione confermare la decisione della Corte d’Appello rigettando il ricorso della Procura Generale.

E’ innegabile come le richieste di documentazioni non previste dalle norme europee ed effettuate in difformità da esse, possano avere conseguenze non indifferenti andando ad incidere sensibilmente sulla nuova procedura introdotta. Viste nell’ottica dei paesi che si vedono rivolgere dall’Italia tali richieste, queste portano a due possibilità, più volte ricordate da autorevolissima dottrina[13]. La prima è quella di assecondare la richiesta italiana per giungere rapidamente all’esito favorevole del procedimento, la seconda sarebbe quella di investire del caso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, in base all’articolo 35 TUE, è competente a dirimere le controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione degli atti normativi dell’Unione e ad interpretare, in via pregiudiziale, le decisioni quadro. Senza dimenticare che analoga facoltà spetta, per contro, anche all’autorità giudiziaria italiana che si trova, per prima, a scontrarsi con tale realtà.

 
Dott. Federico Cavallini


 

[1] a) identità e cittadinanza del ricercato; b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente; c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge; d) natura e qualificazione giuridica del reato; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

[2] Ersilia Calvanese – Gaetano De Amicis, Mutuo riconoscimento solo nelle intenzioni, in Guida al Diritto, n. 19 – 2005, p. 77

[3] Detto articolo descrive il MAE come una decisione giudiziaria volta alla consegna di una persona, “ …al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale”.

[4] Adolfo Scalfati, La procedura passiva di consegna, in Diritto penale e processo n. 8 – 2005, nota 11

[5] Gaetano De Amicis – Gabriele Iuzzolino, Al via in Italia il mandato d’arresto UE, in Diritto e Giustizia, n. 19 – 2005, p. 62

[6] Ved. art. 1 comma 3 l. 69/2005

[7] Ersilia Calvanese – Gaetano De Amicis, Mutuo riconoscimento solo nelle intenzioni, cit. p. 78

[8] Ved. Cass. 27/03/2000, n. 1118, , sez VI, rv 215851, Odigie Obeide; Cass. 01/12/2004, n. 47039, Sez VI, rv. 230498, Rabei Osman.

[9] Ved. Cass. 13/09/2005, n. 33642, sez. feriale, Hussain.

[10] Sul punto ved. Edmondo Burti Liberati, Un mandato di arresto europeo che tradisce i principi comunitari, in Guida al Diritto, n. 18 – 2005, p. 11

[11] Adolfo Scalfati, La procedura passiva di consegna, in Diritto penale e processo n. 8 – 2005, p. 949

[12] Gabriele Iuzzolino, Mobilità del crimine organizzato e strumenti di cooperazione giudiziaria in ambito europeo: dall’estradizione al mandato d’arresto europeo, 2005, in www.csm.it

[13] Eugenio Selvaggi, La sovrapposizione all’estradizione non cancella le incertezze applicative, in Guida al Diritto, n. 19 – 2005, p. 65

Cavallini Federico

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