Il privilegio speciale

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Il privilegio speciale si esercita in modo esclusivo su determinati beni del debitore e può essere mobiliare o immobiliare. Si estende, oltre che al credito per il quale è stato accordato, alle spese del processo di esecuzione e agli interessi dovuti nell’anno del pignoramento e in quello precedente e agli interessi legali dal pignoramento alla vendita.

Il privilegio di solito lascia i beni liberi da vincoli o gravami e non accorda nessun titolo quando i beni siano usciti dal patrimonio del debitore, non accorda il diritto di sequela. Si esercita in sede di espropriazione forzata dei beni, di concorso e di distribuzione del prezzo fra i creditori. È accordato, in primo luogo, a garanzia delle spese strettamente necessarie a favore del debitore per le quali non esiste un obbligo di natura giuridica da parte del creditore.

Il privilegio speciale si esercita su beni singoli del debitore e li vincola, potendo venire in contrasto con gli altri diritti reali di garanzia. Da qui deriva la necessità dell’iscrizione del privilegio speciale per renderne pubblica la conoscenza, e l’attribuzione del diritto di sequela.

Salvo diversa disposizione di legge, il diritto di pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare (art. 2748, comma 1 c.c.), il privilegio speciale immobiliare prevale sul diritto di ipoteca (art. 2748, comma 2 c.c.).

Il privilegio speciale mobiliare è relativo alle spese di giustizia per atti conservativi del diritto sulle cose e di espropriazione, crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento della cosa. I crediti per le anticipazioni colturali (sementi, fertilizzanti, lavoro) hanno privilegio speciale sui frutti del fondo.

I crediti dell’albergatore, del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, del venditore di macchine hanno privilegio rispettivamente sulle cose portate in albergo dal cliente, sulle cose trasportate, sulle cose detenute per l’esecuzione del mandato, o per effetto del deposito e del sequestro, sulle macchine vendute.

Per i tributi indiretti il credito dello stato gode di privilegio sulle cose oggetto di imposta, e per le imposte sul reddito, limitatamente ai 2 anni anteriori, il privilegio cade su tutti i mobili che servono a tale esercizio (artt. 2758, 2759 c.c.).

I crediti di chi concede enfiteusi e del locatore per i crediti dell’anno in corso e del precedente, hanno privilegio sui frutti esistenti nel fondo e sulle dotazioni. I crediti derivanti dal contratto di colonia e mezzadria, sia per il concedente sia per il mezzadro, hanno privilegio sulle rispettive quote di prodotto e sulle dotazioni dell’azienda (privilegio colonico).

Nell’assicurazione contro la responsabilità civile, il credito del danneggiato ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore e, in caso di credito derivante da reato, sulle cose sequestrate all’imputato hanno privilegio lo stato e le parti lese (artt. 2755 e 2769 c.c.).

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