Il piano triennale anticorruzione adottato dopo la scadenza del termine è valido

Redazione 04/04/13
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Lilla Laperuta

Sono pervenute all’Autorità nazionale anticorruzione reiterate richieste con le quali si chiede se il termine del 31 marzo 2013, entro il quale l’organo di indirizzo politico deve adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (come stabilito all’art. 1, comma 60, L. 190/2012) sia perentorio o possa essere considerato ordinatorio.

La Commissione, in proposito, in un comunicato stampa del 29 marzo, si è espressa nel senso di non considerare il termine predetto come perentorio. Ciò vale a dire che il Piano adottato dopo la scadenza del termine fissato dal legislatore è comunque valido, con la conseguenza che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo l’approvazione dello stesso da parte dell’Autorità anticorruzione.

Come già in precedenza detto dalla medesima Autorità, ciò non esclude che, nell’attesa, le singole amministrazioni, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, procedano alla prevista valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e a introdurre opportune forme di rotazione.

Le amministrazioni potranno, se lo ritengono, adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione come approvato dalla Autorità.

Quanto sopra osservato può valere anche per le Regioni e gli enti locali, specie dopo la scadenza del termine di 4 mesi, previsto dall’art. 1 succitato, per definire in sede di Conferenza Unificata gli adempimenti e i relativi termini volti alla “piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della legge.

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