Il perfezionamento del contratto

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Il principio consensualistico domina la materia contrattuale e per potere considerare un contratto perfezionato è fondamentale l’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti.

Prima di scrivere nello specifico ricordiamo qualcosa sul contratto.

Il contratto nell’ordinamento è un istituto giuridico che disciplina l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

La regolametazione fondamentale è contenuta nel codice civile e nelle successive leggi, anche per specifiche tipologie e materie.

Rappresenta sia un modo di acquisto di diritti reali sia una fonte di obbligazioni.

Il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, e ha di volta in volta la funzione di costituire, nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un altro rapporto, regolare, vale a dire apportare una qualsiasi modifica a un rapporto esistente, od estinguere, nel senso di mettere fine a un rapporto preesistente, un rapporto giuridico patrimoniale.

Il negozio in genere può anche essere unilaterale, ad esempio il testamento, oppure non avere contenuto patrimoniale, ad esempio il matrimonio.

La classificazione dei contratti

I contratti possono essere classificati secondo varie categorie:

Contratti tipici e contratti atipici

A seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale previsto dal legislatore o se abbiano deciso di costruire un altro schema negoziale, purché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori

A seconda che trasferiscano la Proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato o se realizzino esclusivamente obbligazioni.

Contratti consensuali e contratti reali

A seconda che si concludano con il semplice consenso manifestato o se necessitino della consegna materiale della cosa per la valida stipulazione.

Contratti con prestazioni a carico di un’unica parte o contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive

I primi prevedono che una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa.

I secondi prevedono uno scambio di prestazioni, che vengono anche detti “sinallagmatici”, dal nome dello scambio corrispettivo, il cosiddetto “sinallagma”.

Contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito

I primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto.

I secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio.

Contratti associativi e contratti di scambio

I primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune, ad esempio il contratto di società.

I secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ognuna di esse massimizzare la sua utilità ritraibile dalla pattuizione, ad esempio, la compravendita.

Contratti solenni o formali e contratti a forma libera

A seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione oppure non lo sia stata.

In relazione al rapporto tra prestazione e controprestazione abbiamo:

Contratti commutativi, quando vi è corrispondenza tra le singole prestazioni e anche tra i corrispettivi valori economici, contratti aleatori, se c’è un’incertezza in una prestazione o in entrambe le prestazioni.

Sono esempi di simili situazioni rispettivamente l’assicurazione e la scommessa.

A seconda del modo nel quale gli effetti contrattuali si sviluppano nel tempo , i contratti possono essere classificati in contratti di durata e contratti istantanei .

I primi sono, a loro volta, distinguibili in contratti ad esecuzione periodica, nei quali le prestazioni vengono eseguite a intervalli periodici, e contratti ad esecuzione continuata, nei quali le prestazioni si realizzano in modo permanente e non frazionato.

I secondi suggeriscono l’esaurimento degli effetti contrattuali in modo veloce, quando l’esecuzione è avvenuta sia alla conclusione del contratto, con l’esecuzione immediata, sia in un momento successivo, con l’esecuzione differita.

Il perfezionamento del contratto e la sua efficacia

Il perfezionamento del contratto non determina necessariamente la sua efficacia.

Il contratto stesso potrebbe essere condizionato in modo sospensivo oppure sottoposto a un termine iniziale.

In che modo si perfeziona il contratto

Il codice civile individua diverse modalità che determinano il perfezionamento del contratto.

La dottrina distingue quelle “a formazione istantanea” e quelle “a formazione progressiva”.

Contratto a formazione progressiva

Si realizza ogni volta che la stipula del contratto avviene attraverso una serie, spesso complessa e articolata, di trattative e negoziati.

Contratto a formazione istantanea

Si ha quando il contenuto del contratto è fissato una volta per sempre, perché le parti si trovano nello stesso luogo fisico  e decidono di accordarsi nel dettaglio prima di sottoscrivere, oppure perché si tratta di un cosiddetto “contratto per adesione”, nel quale il proponente non consente che il destinatario della proposta suggerisca modifiche relative al prezzo, al bene o servizio oggetto della pattuizione o alle clausole predisposte dallo stesso proponente.

I modi di perfezionamento del contratto

Il codice indica diversi schemi che hanno l’esclusiva finalità  di rendere perfetto il contratto (artt. 1327 e seg. c.c.), in modo che si possa permettere all’autonomia contrattuale di esplicarsi secondo le modalità più adatte alle esigenze del caso concreto.

Tra le forme più diffuse si possono ricordare l’incontro tra due volontà equivalenti, l’adesione a un contratto aperto predisposto da un terzo, ad esempio da una ditta che ha l’unico interesse di vendere a un determinato prezzo i suoi prodotti, indipendentemente dalle qualità dell’altra parte, oppure l’esercizio del diritto di opzione, ad esempio, l’acquisto di azioni societarie da parte di chi è socio o dipendente dell’impresa in questione.

Un altro modo per perfezionare l’incontro delle volontà è quello cosiddetto “per fatti concludenti”, che si ha quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti diretti in modo inequivocabile all’accettazione di una proposta.

L’articolo 1327 del codice civile, stabilisce che

qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

Per una migliore comprensione di quali situazioni si possano considerare convenienti con un simile schema, si può pensare all’appaltatore che inizia a compiere le opere commissionate, assecondando  le richieste del committente/proponente.

L’ultimo comma dell’articolo 1327 del codice civile, impone all’accettante di avvertire subito l’altra parte dell’iniziata esecuzione, pena l’obbligo di risarcire il danno che la stessa potrebbe avere subito da un ritardo nella comunicazione.

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